«Ti faccio passare i guai, ti denuncio»: non punibile l’automobilista scagliatosi contro l’ausiliario del traffico

Cade definitivamente l’accusa di minaccia”. Salvo l’automobilista che ha reagito in malo modo alla vista della multa sul parabrezza della vettura. Le parole da lui pronunciate erano solo la comunicazione della sua intenzione di presentare una denuncia contro l’ausiliario del traffico.

Ti faccio passare i guai! . L’automobilista reagisce malissimo alla multa comminatagli dall’ausiliare del traffico. Le sue parole però non sono leggibili come una minaccia, poiché egli, osservano i Giudici del Palazzaccio, ha semplicemente voluto manifestare l’intenzione di presentare denuncia, ritenendosi vittima di un sopruso Cassazione, sentenza n. 45822/18, Sezione Quinta Penale, depositata oggi Denuncia. Il fattaccio risale al giugno del 2011 e proprio la ricostruzione di quei momenti concitati in una strada della provincia di Messina è decisiva per la chiusura della vicenda giudiziaria. Protagonista – e sotto accusa – un automobilista che, rinvenuta una multa sul parabrezza della propria vettura in sosta, si sfoga contro l’ausiliario del traffico, colpevole di averlo sanzionato. Due le frasi incriminate Dimmi il tuo nome perché ti devo denunciare e Ti faccio passare i guai perché ti denuncio . Esse sono ritenute sufficienti, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, per ritenere l’automobilista colpevole di minaccia ai danni dell’ausiliario del traffico. Questa visione viene contestata dal legale del proprietario del veicolo. Più precisamente, l’avvocato fornisce una diversa lettura del comportamento tenuto in strada dal suo cliente, spiegando che egli aveva semplicemente manifestato l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine per tutelare la propria posizione . L’osservazione proposta dal difensore convince i Giudici della Cassazione, i quali fanno cadere l’ipotesi accusatoria nei confronti dell’automobilista. Per i magistrati non è in discussione il diverbio coll’ausiliario del traffico , mentre va chiarito che le parole utilizzate dalla persona destinataria della multa erano solo finalizzate a preannunciare la presentazione di una denuncia . Di conseguenza, alla condotta dell’automobilista non si può attribuire il significato della prospettazione di un male ingiusto , poiché, concludono i giudici, il termine ‘guai’ era chiaramente riferito alle conseguenze legali dell’azione giudiziaria o disciplinare che egli si prometteva di intraprendere contro l’ausiliario del traffico.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 giugno – 10 ottobre 2018, n. 45822 Presidente Vessichelli – Relatore Zaza Ritenuto in fatto 1. Ca. Ve. ricorre avverso la sentenza del 3 luglio 2017 con la quale la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 7 luglio 2015, confermava l'affermazione di responsabilità del Ve. per il reato di minaccia, commesso il 18 giugno 2011 in danno di Gi. Co., assolvendo l'imputato dall'ulteriore addebito di ingiuria per non essere il fatto previsto come reato, e rideterminando la pena. 2. Il ricorrente, con due motivi che possono essere unitariamente esposti, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, lamentando l'impossibilità di ricondurre alla fattispecie incriminatrice della minaccia la condotta dell'imputato, consistita nel far valere il proprio diritto di rivolgersi alle forze dell'ordine per tutelare la propria posizione, e la contraddittorietà della sentenza impugnata ove si concludeva con una pronuncia di colpevolezza dopo che in motivazione vi si affermava che il Ve. doveva essere assolto dal delitto contestatogli al capo C, corrispondente per l'appunto a quello di minaccia, per insussistenza del fatto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riguardo all'insussistenza del contestato reato di minaccia. L'espressione minacciosa ti faccio passare i guai , contestata con l'imputazione, si inseriva, secondo la stessa ricostruzione dei giudici di merito, in un contesto nel quale l'imputato, dopo aver trovato sulla propria autovettura in sosta la copia di un verbale di contravvenzione redatto dall'ausiliario al traffico Co., dava luogo ad un diverbio con quest'ultimo nel corso del quale manifestava l'intenzione di denunciarlo. E che tale fosse l'intento precipuamente manifestato dal Ve. nell'occasione emerge dalle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza in ordine alle parole rivolte dall'imputato al Co., riportate dal teste Ce. come dimmi il tuo nome perché ti devo denunciare , e dal teste Ri. come ti faccio passare i guai perché ti denuncio . In questa ottica, alla condotta dell'imputato non è attribuibile il significato della prospettazione di un male ingiusto, propria dell'offensività tipica del reato di minaccia essendo il termine guai , utilizzato dal Ve., chiaramente riferito alle conseguenze legali dell'azione giudiziaria o disciplinare che l'imputato si prometteva di intraprendere, e non altrimenti che come tale percepibile dalla persona offesa, considerato l'insieme delle espressioni verbali profferite dal Ve La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.