I fattori da valutare per la concessione dell’affidamento in prova

Per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, costituiscono punto di partenza non solo i precedenti penali, le pendenze processuali, le informazioni di polizia, ma anche la condotta carceraria e i risultati delle indagini sociali operate dalle strutture di osservazione.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 42894/18 depositata il 28 settembre. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza rigettava l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova proposta dal detenuto, poiché i risultati dell’osservazione della sua personalità apparivano buoni ma non soddisfacenti. Così il detenuto, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione sostenendo che nel carcere il corretto comportamento e la fruizione di tutte le opportunità risocializzanti offertegli dimostravano l’intrapreso percorso di resipiscenza. L’affidamento in prova. Ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova sono fondamentali, tra gli altri fattori, la condotta carceraria e i risultati dell’indagine socio-familiare svolta dalle strutture apposite di osservazione poiché in tali risultati si ritrova una delle fondamentali finalità dell’espiazione della sanzione penale. Questo per far sì che il giudice possa ritenere che l’affidamento in prova ai servizi sociali si rilevi proficuo. Il giudice, infatti, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, deve esaminare la tipologia e la gravità dei reati commessi e deve valutare se vi siano o meno i sintomi di una evoluzione in senso positivo della personalità del soggetto per far sì che questo possa essere reinserito socialmente attraverso, appunto, la richiesta misura alternativa. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 dicembre 2017 – 28 settembre 2018, n. 42894 Presidente Tardio – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell’08/03/2017 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova proposta da P.M. , detenuto in esecuzione della pena di anni tre e mesi due inflitta in relazione al reato di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. fine pena 11/05/2019 . Il Tribunale ha rilevato che i risultati dell’osservazione della personalità apparivano buoni ma non del tutto soddisfacenti e che, nonostante il mantenimento di una condotta regolare e la frequentazione del primo anno di istituto alberghiero sebbene il P. dimostrasse una certa consapevolezza del disvalore della propria condotta antigiuridica precedenti per lesioni e procedimenti pendenti per violazione alla legge fallimentare e riciclaggio , occorreva verificare nel tempo i propositi di effettiva resipiscenza. 2. P.M. , a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che la motivazione risulta illogica, in quanto il lungo periodo di espiazione di pena pari ad anni uno e mesi due, il corretto comportamento e la fruizione di tutte le opportunità risocializzanti offertegli dimostravano l’intrapreso percorso di resipiscenza. Si evidenzia, inoltre, che la vicenda criminosa risaliva a quattro anni prima, ad un momento di particolari difficoltà economiche familiari, e che per fruire della misura richiesta non occorreva l’avvenuta cessazione della pericolosità sociale, ma solo l’inizio del processo di rieducazione. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Va premesso che, ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, costituiscono ineludibile punto di partenza, i precedenti penali Sez. 1, 04/03/1999, Danieli, Rv. 213062 , le pendenze processuali Sez. 1, cit. , le informazioni di polizia Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv. 207998 , ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e rei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione poiché in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra. Certamente nel giudizio prognostico concernente la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, devono essere valutati anche i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a carico dell’interessato, al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con gli strumenti dell’istituto indicato Sez. 1, n. 1999 del 13/02/1982 . Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che - in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto - la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante Sez. 1, n. 2762 del 27/07/1992 . In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da valutare per giungere al giudizio prognostico cui prima si è fatto cenno l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante. 2. Ciò posto, nella fattispecie, il Tribunale ha fondato il convincimento finale sulla gravità del reato in espiazione e sulla mancanza di attuali propositi di resipiscenza, giungendo alla conclusione di una attuale inidoneità della misura alternativa richiesta alla rieducazione del ricorrente. L’ordinanza impugnata elenca una serie di aspetti positivi, quali la condotta regolare, la frequentazione dell’istituto alberghiero e la consapevolezza del disvalore della propria condotta antigiuridica, ma evidenzia che il percorso rieducativo già positivamente intrapreso rende comunque necessaria nel tempo la verifica dei propositi di resipiscenza” pertanto, allo stato, non emerge che sia stato intrapreso dal condannato un effettivo processo di rielaborazione del proprio vissuto delinquenziale. Al riguardo, vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv 258402 . Il giudice, infatti, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, deve esaminare la tipologia e la gravità dei reati commessi e deve verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009 Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998 . La natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, costituenti il necessario punto di partenza per l’analisi della personalità del soggetto, sono stati correttamente collegati dal Tribunale alla valutazione, allo stato, della mancanza di un effettivo processo di recupero sociale e dell’assenza di pericolo di recidiva Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602 . 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali art. 616 cod. proc. pen. . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.