Prima rifiuta l’etilometro, poi ci ripensa: condotta non punibile

Nessun dubbio sul reato compiuto dall’automobilista fermato dalla Polizia. A salvarlo, però, è il fatto che in pochi minuti sia tornato sui propri passi e si sia sottoposto all’alcoltest. Decisivo anche il dato relativo al tasso alcolemico.

Pessima idea, quella dell’automobilista che, fermato dalla Polizia, decide di opporsi all’alcoltest. Per lui è inevitabile la condanna per avere violato il Codice della Strada. Esiste però una via di fuga un repentino ripensamento – che deve concretizzarsi nel giro di pochi minuti, sia chiaro – e un esito favorevole dell’etilometro. Così il conducente della vettura può considerarsi salvo, poiché, sanciscono i Giudici del Palazzaccio, la sua condotta è “non grave” e, quindi, “non punibile” Cassazione, sentenza numero 40926, sezione quarta penale, depositata oggi . Rifiuto. Ricostruito facilmente l’episodio, verificatosi nella zona di Monza, si è appurato che «l’automobilista, fermato dalla Polizia per un controllo, dapprima rifiutò di sottoporsi all’alcoltest», ma «successivamente, dopo essersi consultato telefonicamente con il suo difensore, decise di effettuare il test», che evidenziò «un tasso alcolemico pari a 0,32 grammi per litro, inferiore al tasso minimo previsto dalla norma perché si configuri la condizione della “guida in stato di ebbrezza”». A fronte di questo quadro complessivo, i Giudici, prima quelli del Tribunale di Monza e poi quelli della Corte d’Appello di Milano, ritengono legittima la condanna dell’automobilista, punito con «due mesi e venti giorni di arresto» e «1000 euro di ammenda». Ripensamento. L’avvocato dell’uomo fermato dalla Polizia ritiene però fragili i presupposti della condanna, contestando l’esistenza stessa del «reato di rifiuto a sottoporsi all’alcoltest». A questo proposito, il legale spiega nel ricorso in Cassazione che il suo cliente «era stato fermato solo per un controllo e non era stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore», e aggiunge che «l’alcoltest aveva dato esito negativo» e «l’automobilista non aveva provocato incidenti o tenuto una condotta di guida pericolosa». Queste osservazioni non convincono però i Giudici del Palazzaccio, i quali ritengono non in discussione il fatto che l’uomo abbia violato il Codice della Strada. Su questo punto viene chiarito dai magistrati che «il rifiuto dell’etilometro» è «un reato istantaneo», essendo quindi irrilevante che «l’automobilista abbia successivamente deciso di aderire alle richieste del personale di Polizia, sottoponendosi all’alcoltest». Plausibile è invece la lettura data dall’avvocato all’episodio, lettura finalizzata a ridimensionare il comportamento del suo cliente. Su questo fronte i Giudici della Cassazione ritengono giusta «l’applicazione della causa di non punibilità» prevista dall’articolo 131-bis c.p Decisiva è la constatazione che «l’automobilista, pur essendosi rifiutato in un primo momento di sottoporsi all’accertamento, ha, nel volgere di breve tempo, acconsentito all’effettuazione dell’alcoltest», così dimostrando, secondo i Giudici, «un sia pur tardivo ripensamento rispetto alla iniziale condotta». Non secondario, poi, è il fatto che «l’accertamento» ha dato «esito negativo quanto alla condizione di “guida in stato di ebbrezza”, essendo il tasso alcolemico rilevato inferiore alla soglia minima prevista» dal Codice della Strada.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 maggio – 24 settembre 2018, numero 40926 Presidente Ciampi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 15/1/2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Monza con cui Bo. Le., ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 186, comma 7, cod. strada era condannato alla pena di mesi due, giorni venti di arresto ed Euro 1000 di ammenda. Dalla ricostruzione offerta dai giudici di merito risulta che il ricorrente, fermato dalla polizia per un controllo alla guida del veicolo, dapprima rifiutò di sottoporsi all'alcoltest e, successivamente, dopo essersi consultato telefonicamente con il suo difensore, mutato proposito, decise di eseguire il test. Dagli accertamenti effettuati risultò un tasso alcolemico pari a 0,32g/l, inferiore al tasso minimo previsto dalla norma perché si configuri la condizione della guida in stato di ebbrezza. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato che ha rassegnato i seguenti motivi, in sintesi, giusta il disposto di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero Primo motivo vizio di motivazione. La difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sebbene il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'alcoltest sia reato di natura istantanea, rappresenta che Bo. era stato fermato solo per un controllo che non era stato previamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore che l'alcoltest aveva dato esito negativo che l'imputato non aveva provocato incidenti stradali o tenuto una condotta di guida pericolosa. Pertanto, non sussisterebbe la responsabilità del ricorrente in ordine al reato a lui ascritto. Secondo motivo violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione dell'articolo 186, comma 2-sexies, cod. strada contestata nella imputazione. La difesa rammenta che l'articolo 186, comma 7, cod. strada prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c del medesimo articolo. La disposizione fa espresso riferimento solo al comma 2, lettera c del medesimo articolo e non anche al comma 2-sex/es che prevede l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.00. In una problematica applicativa analoga, afferma la difesa, le Sezioni Unite della Cassazione, Sez. U. numero 46625 del 29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025 hanno stabilito che, nell'ambito dell'articolo 186 cod. strada, è da escludere che il mancato esplicito riferimento del comma 7 al comma 2-bis, sia il risultato di un difetto di coordinamento, affermando che la circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale non sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza. Dalle disposizioni citate emergerebbe la diversità ontologica esistente tra il concetto di conducente in stato di ebbrezza e quello di conducente che si rifiuti di sottoporsi all'accertamento . Analogo ragionamento andrebbe svolto con riferimento all'aggravante di cui all'articolo 186, comma 2-sex/es, cod. strada che sarebbe inapplicabile al caso in esame. Terzo e quarto motivo mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex articolo 131-bis cod. penumero La difesa deduce che la motivazione espressa sul punto dalla Corte territoriale è illogica e contraddittoria. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito in materia la compatibilità dell'istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico Sez. U, numero 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 . Nel caso in esame, la condotta serbata dal ricorrente, diversamente da quanto argomentato dalla Corte territoriale, presenterebbe i caratteri della particolare tenuità del fatto l'imputato veniva fermato per un normale controllo di polizia la sua condotta era stata priva di conseguenze sulla circolazione stradale e non aveva leso in alcun modo il bene giuridico tutelato dalla norma l'imputato dopo essersi rifiutato di sottoporsi al test, si ravvedeva immediatamente ed a distanza di soli 19 minuti, dopo avere conferito con il suo difensore, dava la propria disponibilità a sottoporsi all'esame che sortiva esito negativo i precedenti annoverati dal ricorrente, tutti molto risalenti, non riguardavano condanne per fatti analoghi. Quinto motivo violazione di legge con riferimento all'articolo 168 cod. penumero Considerato in diritto 1. Fondato è il motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. penumero , per le ragioni di seguito illustrate. 2. Deve in primo luogo rilevarsi come la censura proposta nel primo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputato, sia manifestamente infondata avendo la Corte territoriale offerto congrua motivazione in ordine alla ricorrenza del reato contemplato dall'articolo 186, comma 7, cod. strada. Trattandosi di reato istantaneo che si consuma con l'opposizione del rifiuto, è del tutto irrilevante che l'imputato abbia deciso successivamente di aderire alle richieste del personale operante di sottoporsi all'alcoltest. Quanto al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, la difesa introduce l'argomento allo scopo di sostenere la insussistenza del reato. La circostanza, tuttavia, non è suscettibile di incidere su tale aspetto ma, eventualmente, sulla nullità dell'atto che deve essere comunque eccepita fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado così Sez. U, numero 5396 del 29/01/2015, Rv. 263025 . Occorre quindi ribadire che il reato sussiste, come già affermato dalla Corte territoriale. 3. Fondato risulta, invece, il motivo di ricorso attinente al difetto di punibilità a norma dell'articolo 131-bis cod. penumero e quello riguardante la esclusione dell'aggravante contestata. La Corte d'appello di Milano, esaminando la specifica questione sollevata dalla difesa, così ha argomentato l'inapplicabilità della causa di non punibilità non può trovare applicazione la causa di non punibilità, trattandosi di fatto tutt'altro che trascurabile commesso da un pluripregiudicato per violazione della disciplina degli stupefacenti e furto, che non ha mai manifestato il minimo segno di ravvedimento in relazione ad un'ipotesi di reato grave e connessa alla sicurezza della circolazione stradale . Orbene, deve ritenersi che il caso oggetto del giudizio, rientri nel perimetro di applicazione dell'articolo 131-bis cod. penumero , diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale che rigetta la richiesta con argomentazioni non idonee sul piano logico e giuridico. Ed invero, in primo luogo, come ricordato nel ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno ammesso l'astratta possibilità di applicare l'istituto della particolare tenuità alla fattispecie di reato in esame, ritenuta del tutto compatibile con la previsione normativa di cui all'articolo 131-bis cod. penumero , fermo restando il necessario apprezzamento delle condizioni che permettono di valutare, nel caso concreto, il tenue impatto pregiudizievole per il bene tutelato . Il principio stabilito dalle Sezioni Unite, risulta così massimato La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131- bis cod, penumero , applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, previsto dall'articolo 186, comma settimo, Cod. Strada, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato . Sez. U, numero 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, Rv. 266595 . Secondo il consolidato orientamento di legittimità, ai fini dell'applicazione dell'istituto, deve farsi riferimento a tutte le complessive peculiarità della fattispecie concreta, tenuto conto, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod. penumero , delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo così Sez. U, Sentenza numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . Non risulta ostativa al riconoscimento dell'istituto la presenza di altri precedenti penali non specifici a carico dell'imputato ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni Sez. 4, numero 27323 del 4/5/2017, Rv. 270107 . Orbene, valutato il caso concreto alla luce dei suddetti principi è fondata la doglianza afferente al vizio di motivazione lamentato dalla difesa del ricorrente nella sentenza impugnata. Ai fini dell'inquadramento del fatto nell'ambito della previsione di cui all'articolo 131- bis cod. penumero risultano significative le seguenti circostanze. Il ricorrente pur essendosi rifiutato in un primo momento di sottoporsi all'accertamento ha, nel volgere di breve tempo, acconsentito all'effettuazione dell'alcoltest, con ciò dimostrando un sia pur tardivo ripensamento rispetto alla iniziale inottemperante condotta. L'accertamento aveva sortito un esito negativo quanto alla condizione di guida in stato di ebbrezza, essendo il tasso alcolemico rilevato inferiore alla soglia minima prevista dall'articolo 186, comma 2, lett. a cod. strada. Quindi, in concreto, il bene tutelato dalla norma della sicurezza nella circolazione stradale non era stato messo In pericolo dalla condotta serbata dal ricorrente. L'aggravante contestata di cui all'articolo 186, comma 2-sex/es, cod. strada come lamentato dal difensore nel secondo motivo di ricorso, per costante giurisprudenza di questa Corte, non è compatibile con il reato di rifiuto contemplato dall'articolo 186, comma 7, cod. strada così ex multis Sez. 4, numero 6531 del 9/1/2018, Beretta, Rv. 272191 . Essa, pertanto, andava esclusa. I precedenti da cui risulta gravato il ricorrente, di epoca risalente e di natura non specifica, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non consentono di ritenere integrata l'abitualità del comportamento. 4. E' stato affermato che, in applicazione della regola fissata dall'articolo 129 cod. proc. penumero , in presenza di un ricorso ammissibile, la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. penumero può essere dichiarata dalla Corte di cassazione, anche se non accolta nel corso del giudizio di merito, quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti in fatto così Sez. 1, numero 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271 Nel caso in esame, pertanto, deve giungersi alla indicata pronuncia di non punibilità poiché emerge che il fatto rientra nei canoni normativi di cui all'articolo 131-bis cod. penumero 5. Resta assorbito nella decisione assunta il quinto motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto non punibile per particolare tenuità del fatto.