Denuncia lo smarrimento di una patente di guida mai rilasciata: condannato per falso ideologico

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 483 c.p., falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, rileva la falsa attestazione ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

La vicenda. Con la sentenza n. 40486/18, depositata il 12 settembre, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva confermato al condanna inflittagli in primo grado per il reato di falso ideologico art. 483 c.p. . Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo del reato posto che la condotta contesta era la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, mentre la genuinità o meno di tale documento sarebbe stata irrilevante. Sussistenza del reato. Il Collegio motiva la propria decisione sul rilievo per cui l’oggetto della denunzia – e dunque della condotta delittuosa sanzionata ex art. 483 c.p. – riguarda lo smarrimento di una patente di guida in realtà mai rilasciata. Tale comportamento integra la condotta del privato che rilascia dichiarazioni falsi su fatti che l’atto è destinato a provare . È dunque irrilevante l’accertamento dell’effettività o meno dello smarrimento posto che è stato falsamente dichiarato ad un pubblico ufficiale lo smarrimento di un documento di cui è stata accertata l’inesistenza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza28 maggio – 12 settembre 2018, n. 40486 Presidente Pezzullo – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna emessa in data 17.3.2015 dal Tribunale di Lodi per il reato di cui all’art. 483 cod. pen Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 483 cod. pen. con riferimento all’elemento oggettivo del reato contestato. Si evidenzia che il fatto non veritiero riportato nella denunzia alla A.G. da parte dell’imputato sarebbe lo smarrimento della patente di guida e non già la validità o meno della patente stessa. Ne consegue che, a prescindere dalla circostanza relativa alla genuinità o meno della patente, non era stata fornita comunque la prova che la circostanza denunziata non corrispondesse al vero. 1.2 Con un secondo motivo si denunzia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 49 cod. pen. e comunque vizio argomentativo sul medesimo punto. Si evidenzia che la denuncia di smarrimento era priva di qualsiasi riferimento alla patente di guida per la sua corretta identificazione, e cioè alla data e sede di rilascio, di talché era impossibile anche solo ipotizzare l’offensività della condotta. Osserva altresì la difesa come, nel caso di specie, l’imputato non aveva richiesto alcun duplicato della predetta patente né aveva Noi intenzione di farlo, così depotenziando l’argomento speso dalla Corte meneghina secondo cui integra comunque il reato di cui all’art. 483 cod. pen. l’aver presentato una falsa denunzia di smarrimento della patente di guida giacché la stessa sarebbe poi il presupposto per la richiesta di duplicato della patente stessa. Ed ancora - osserva la difesa - tale possibilità era esclusa nel caso di specie dalla circostanza che la patente oggetto di denunzia era straniera, rendendosi così improponibile la procedura di duplicazione e per ciò stesso l’offensività della condotta. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Già il primo motivo è manifestamente infondato. L’oggetto della denunzia e dunque anche della condotta delittuosa denunziata come violazione dell’art. 483 cod. pen. riguarda, per vero, lo smarrimento di una patente di guida mai rilasciata, integrando ciò la condotta del privato che rilascia dichiarazioni false su fatti che l’atto è destinato a provare. Risulta, pertanto, irrilevante l’accertamento dell’effettività o meno dello smarrimento, posto che ciò che si è dichiarato falsamente al pubblico ufficiale è lo smarrimento di una patente di cui si è accertata l’inesistenza. 2.2 Il secondo motivo è invece inammissibile in quanto versato in fatto su circostanze relative alle modalità di identificazione della patente, circostanze quest’ultime che peraltro neanche assumono rilevanza dirimente in ordine all’accertamento del reato contestato. 3. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.