Avvocato e notaio omonimi: la notifica PEC dell’avviso di udienza all’indirizzo sbagliato rende nulla la sentenza

L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato costituisce nullità assoluta.

Il caso. Con la sentenza n. 40159/18, depositata il 7 settembre, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal difensore di un’imputata a cui era stata inflitto, con sentenza d’appello, un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto alla condanna di prime cure per effetto dell’esclusione della recidiva. Con il ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 610, comma 5, c.p.p. in quanto l’avviso avente ad oggetto la data fissata per l’udienza del giudizio d’appello non era stato notificato al difensore ma ad un indirizzo PEC risultato poi riferibile ad un notaio omonimo. Nullità. Il Collegio ricorda che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza. È infatti irrilevante che in udienza si sia presentato un sostituto processuale nominato d’ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p Per questi motivi la Corte di legittimità annulla con rinvio alla Corte d’Appello la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 maggio – 7 settembre 2018, n. 40159 Presidente Pezzullo – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 21/06/2017 la Corte d’appello di Torino, nel confermare la decisione di primo grado, che aveva affermato la responsabilità di C.F. in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo, n. 4, cod. pen., ha rideterminato in senso favorevole all’imputata il trattamento sanzionatorio, per effetto dell’esclusione della recidiva. 2. Viene proposto ricorso per cassazione nell’interesse della C. , con il quale si lamenta violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., rilevando che l’avviso avente ad oggetto la data fissata per l’udienza del giudizio d’appello non era stato notificato al difensore, avv. Pietro Di Marco di Pavia, ma presso un indirizzo di posta elettronica certificata pietro.dimarco at postacertificata.notariato.it , che, a seguito di ricerche, era risultato riferibile al notaio Pietro Di Marco di Teramo. 3. Il ricorso è fondato. L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . Nella specie, dagli atti risulta che l’avviso dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello è stato notificato all’unico difensore di fiducia dell’imputata presso un indirizzo di posta elettronica non riferibile al legale. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per il giudizio.