Accertamenti e “calcoli” per la revoca della sospensione condizionale della pena

Nel caso in cui l’istante abbia subito tre condanne per distinti reati, quali sono gli accertamenti a cui è chiamato il giudice di merito nella valutazione della richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena?

All’interrogativo ha fornito risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39946/18, depositata il 5 settembre. La vicenda. La Corte d’Appello di Brescia revocava, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa ad un soggetto destinatario di tre condanne definitive di cui una su patteggiamento susseguitesi nell’arco di 5 anni. La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione. Termine quinquennale decorrenza. L’art. 168, comma 1, n. 1 , c.p. prevede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena se, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che tale beneficio ha concesso, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta pena detentiva. Il termine di 5 anni decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio poiché è in quel momento che esso diviene operativo con la concreta sospensione dell’eseguibilità della pena. Tali principi, secondo la giurisprudenza consolidata, trovano applicazione anche laddove la sospensione sia avvenuta con sentenza di patteggiamento, decorrendo dunque il termine quinquennale dal relativo passaggio in giudicato e non dalla data di emissione della sentenza come sostenuto dal ricorrente. Profili temporali. In riferimento alla successione delle tre sentenze di condanna, la Corte precisa che una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione venga a essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva e se il fatto oggetto di quest’ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato dalla prima delle due precedenti sentenze . Sulla base di tale premessa, viene però chiarito che il fatto oggetto della condanna successiva cioè, della terza condanna , che ha provocato la revoca della sospensione concessa con le due condanne precedenti, debba essere commesso, per determinare la revoca anche della prima delle predette due condanne, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest’ultima . Per questi motivi, analizzando la posizione del ricorrente e lo svolgimento dei fatti come risultante agli atti, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 luglio – 5 settembre 2018, n. 39946 Presidente Carcano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2017 la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta avanzata dal Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a L.M. con le sentenze rese, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 7 gennaio 1999 dal Tribunale di Ancona e in data 6 aprile 2004 dal Tribunale di Rimini, irrevocabili rispettivamente il 23 febbraio 1999 e il 21 settembre 2004. La Corte rilevava, a ragione della decisione, che sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio concesso con la seconda sentenza del 6 aprile 2004 per avere il condannato commesso nel termine di legge, e precisamente in data 8 giugno 2009, il reato giudicato con la sentenza resa in data 8 febbraio 2011 dalla Corte di appello di Ancona irrevocabile il 21 marzo 2012 , mentre non sussistevano ragioni per ritenere che, a fronte di una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il termine di cinque anni decorresse non dalla data della definitività della sentenza ma da quella della sua emissione sussistevano anche i presupposti per la revoca, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., del beneficio concesso con la prima sentenza del 7 gennaio 1999, una volta venuto meno, con la revoca del beneficio concesso con la seconda sentenza, l’unico ostacolo che si frapponeva, mentre non era pertinente il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23 aprile 2015, richiamato nella memoria difensiva era infondata l’eccezione di prescrizione delle pene applicate con le due ridette sentenze, poiché, ripercorsi i due indirizzi esistenti nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla decorrenza del termine di cui all’art. 172 cod. pen. nei casi di sospensione condizionale poi revocata, le pene, anche applicando l’indirizzo più favorevole al condannato, non risultavano prescritte, essendosi verificate le condizioni per la revoca dei benefici nel momento in cui era divenuta irrevocabile la terza sentenza in data 8 febbraio 2011. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, avv. Monica Checchini, l’interessato L. , che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di due motivi, la cui illustrazione ha fatto precedere dalla illustrazione della vicenda processuale. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, poiché nel caso di sentenza di patteggiamento il termine di cinque anni di cui agli artt. 163, primo comma, e 168, primo comma, cod. pen. decorre dalla data della sua emissione che coincide con quella della sua irrevocabilità. 2.2. Con il secondo motivo si è denunciata, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione in relazione alle specifiche eccezioni formulate con la memoria difensiva. Seguendo la ripercorsa analisi svolta nell’ordinanza in ordine alla intervenuta commissione infraquinquennale del reato, presupposto della revoca era solo il terzo reato, per cui doveva essere revocata la sospensione della pena solo con riferimento alla seconda sentenza, e non con riferimento alla prima, riguardo alla quale doveva essere dichiarato estinto il reato al momento della commissione del terzo reato o comunque doveva essere dichiarata prescritta la pena. 3. Con ordinanza del 24 febbraio 2017 la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza presentata dalla difesa, ha sospeso l’immediata esecutività della propria ordinanza del 20 gennaio 2017. 4. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta depositata il 25 maggio 2017, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, stante la fondatezza del secondo motivo del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che saranno precisati. 2. È privo di giuridico pregio in diritto il primo motivo. 2.1. Si rileva che la revoca della sospensione condizionale, quando la fattispecie attenga alla commissione di delitto, per il quale sia riportata condanna, nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio è stato concesso, trova il suo fondamento nella previsione dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., che ne prevede la revoca di diritto se nei termini stabiliti il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva . Questa Corte ha costantemente affermato che il termine di cinque anni, cui si riferisce l’art. 168, primo comma, cod. pen. al fine della revoca della sospensione condizionale della pena -concessa, a norma dell’art. 163 cod. pen., con sentenza di condanna per delitto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, poiché diviene operativo in tale momento, con la concreta eseguibilità della pena, l’ordine di sospenderne l’esecuzione, ex art. 163, primo comma, cod. pen., alla condizione che, con riguardo alla ridetta ipotesi, il condannato non commetta altro reato tra le altre, Sez. 1, n. 9403 del 22/05/1981, Pinarello, Rv. 150661 Sez. I, n. 8222 del 10/02/2010, Rovetta, Rv. 246629 . 2.2. Con consolidato e condiviso orientamento si è anche fissato il principio secondo il quale il beneficio della sospensione condizionale, riconosciuto in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, deve essere revocato nel caso in cui sopravvenga una condanna entro i termini previsti dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. tra le altre, Sez. 1, n. 10068 del 08/02/2002, Vallinoti, Rv. n. 220972 Sez. 1, n. 13799 del 11/03/2008, Di Gaspare, Rv. 240509 Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, dep. 2014, Patrucchi, Rv. 263186 , affermandosi che il richiamo operato dell’art. 444 c.p.p., comma 3 all’istituto della sospensione condizionale della esecuzione della pena comporta necessariamente che in relazione al combinato disposto tra la norma del codice di rito e quella del codice penale le parole sentenza di condanna , condanna , e condannato , contenute negli artt. 163, 164 e 165 c.p. per quanto rileva nell’art. 168 c.p., debbano intendersi riferite, rispettivamente, alla sentenza di applicazione della pena su richiesta di concessione del beneficio e al beneficiario della sospensione condizionale della esecuzione della pena Sez. 1, n. 13799 del 11/03/2008, citata, in motivazione . 2.3. Né inducono a diversa riflessione i rilievi del ricorrente, che, reiterando la tesi difensiva per la quale il termine di cinque anni di cui agli artt. 163, primo comma, e 168, primo comma, n. 1, cod. pen., decorrerebbe dalla data di emissione della sentenza, hanno opposto il loro fondamento nella inappellabilità della sentenza di patteggiamento, poiché deve rimarcarsi che dalla lettura coordinata dell’art. 648 c.p.p., comma 2 e art. 591 c.p.p., comma 2 è dato evincere che, quando un’impugnazione diversa dalla revisione è ammessa dall’ordinamento, la sentenza diventa irrevocabile solo in caso di mancata proposizione dell’impugnazione, mentre, una volta esperita un’impugnazione, di qualsiasi tipo essa sia e quindi anche se tardiva, il passaggio in giudicato della sentenza si realizza solo allorché è divenuto definitivo il provvedimento che abbia dichiarato inammissibile l’impugnazione Sez. 1, n. 41098 del 24/09/2012, citata, in motivazione . 3. È fondato in diritto il secondo motivo. 3.1. Il ricorrente muove dal rilievo, già espresso con la memoria difensiva e condiviso dalla Corte di appello, che il Tribunale di Rimini con la sentenza del 6 aprile 2004 ha concesso la sospensione condizionale della pena nella ritenuta sussistenza delle condizioni di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., operando una scelta discrezionale non preclusa dal limite di pena conseguente al cumulo tra la pena irroganda mesi tre di reclusione e quella irrogata con la sentenza del 7 gennaio 1999 del Tribunale di Ancona anni uno e mesi sei di reclusione rappresenta che, alla luce di tale considerazione, il presupposto della revoca della sospensione concessa con la prima sentenza è il reato giudicato con la terza sentenza, in rapporto al quale si pone, tuttavia, come infraquinquennale solo la sospensione concessa con la seconda sentenza e non quella concessa con la prima sentenza, e deduce, conclusivamente, che anche a voler seguire la motivazione/ragionamento svolto nella gravata ordinanza , la revoca dovrebbe riguardare solo la sospensione concessa con la seconda sentenza. 3.2. Secondo lo sviluppo decisionale dell’ordinanza, a seguito e per effetto del venir meno della sospensione condizionale concessa con la seconda sentenza, è venuto a mancare anche l’ostacolo alla revoca del beneficio concesso con la prima, e detta revoca deve essere disposta, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., vertendosi sostanzialmente in una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato il giudice della seconda sentenza ove gli fosse stato precluso concedere una seconda volta il beneficio , connotata dalla obbligatorietà della revoca, a prescindere dalla rilevabilità della relativa causa dagli atti in possesso del giudice della cognizione, e dalla non pertinenza del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite Sez. U, n. 37345 del 24/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381 . 3.3. È, al contrario, assorbente il principio di diritto, condiviso e qui riaffermato, alla cui stregua una condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione venga a essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva e se il fatto oggetto di quest’ultima condanna sia stato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima delle due precedenti sentenze Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, Vadalà, Rv. 261127 . Invero, il principio, secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga a essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in tal caso, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che, espressamente fatto salvo dall’art. 168, primo comma, cod. pen., si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa tra le altre, Sez. 1, n. 14018 del 21/03/2007, Campanaro, Rv. 236379 Sez. 1, n. 34935 del 6/3/2012, Lettiera, Rv. 253438 . L’enunciato principio deve essere, tuttavia, integrato, dandosi continuità al ridetto arresto Sez. 1, n. 44985 del 13/05/2014, cit. in tal senso anche Sez. 1, n. 3416 del 10/11/2000, dep. 2001, Lo Faro, Rv. 218445 , nel senso che il fatto oggetto della condanna successiva cioè, della terza condanna , che ha provocato la revoca della sospensione concessa con le due condanne precedenti, debba essere commesso, per determinare la revoca anche della prima delle predette due condanne, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di quest’ultima . Detta interpretazione appare maggiormente aderente, come sottolineato nella requisitoria scritta, alla lettera ed alla ratio delle norme che disciplinano la sospensione condizionale della pena, in quanto consente di escludere la grave ricaduta della perdita di un beneficio legittimamente concesso in ragione di un episodio delittuoso accaduto a distanza di oltre cinque anni, ovvero oltre il tempo dell’ esperimento fissato dalla legge . 4. La verifica della posizione del ricorrente e l’apprezzamento dei pertinenti dati fattuali devono essere svolti con esame degli atti, cui questa Corte non ha accesso, da parte del Giudice dell’esecuzione, che procederà a nuovo esame uniformandosi ai richiamati ovvero enunciati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.