Il tempus commissi delicti ai fini della revoca dell’indulto

In sede esecutiva non è possibile modificare la data del reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza ormai definitiva, salvo che questa non indichi in modo preciso e ben definito il tempus commissi delicti e che sia rilevante ai fini della decisione, come nel caso di revoca dell’indulto.

Con la sentenza n. 39943/18, depositata il 5 settembre, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta con cui veniva revocato l’indulto concesso ad un soggetto condannato a 3 anni di reclusione e 10mila euro di multa con sentenza emanata il 19 gennaio 2016 e divenuta irrevocabile il 18 giugno 2009. La revoca era dovuta alla commissione, il 7 ottobre 2006, quindi nel quinquennio dall’entrata in vigore della l. n. 241/2006, di altro delitto punito con pena detentiva e pecuniaria. Data della commissione del reato. Il ricorrente si duole per aver il Tribunale revocato il beneficio dell’indulto facendo riferimento esclusivamente alla data dell’accertamento e non a quella antecedente della commissione del reato ricettazione . Come ricorda la Cassazione, secondo il consolidato orientamento, in sede esecutiva non è possibile modificare la data del reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza ormai definitiva. Laddove invece questa non indichi in modo preciso e ben definito il tempus commissi delicti , il giudice dell’esecuzione può desumere dagli elementi risultanti agli atti e dal contenuto della sentenza l’effettiva data del reato ove questa sia rilevante ai fini della propria decisione. Il Tribunale siciliano non risulta aver correttamente interpretato tali principi avendo disatteso la questione sollevata dall’istante relativamente alla data dell’accertamento del reato indicata in sentenza, non corrispondente a quella della commissione del reato.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 10 luglio – 5 settembre 2018, n. 39943 Presidente Carcano – Relatore Tardio Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 21 luglio 2016, ha revocato l’indulto concesso a D.B.A. , con ordinanza del 20 ottobre 2009 della Corte di appello di Milano, relativamente alla pena di anni tre di reclusione e di Euro diecimila di multa, inflitta con sentenza del 19 gennaio 2006 della stessa Corte, irrevocabile il 18 giugno 2009, per avere l’istante commesso il omissis , e quindi nel quinquennio dalla entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, altro delitto riportando condanna alla pena di anni due di reclusione ed Euro ottocento di multa con sentenza del 26 gennaio 2012 del Tribunale di Palermo, parzialmente riformata con sentenza del 15 novembre 2013 della Corte di appello di Palermo, definitiva il 24 settembre 2015. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Vincenzo Vitello, l’interessato D.B. , denunciando, con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen., la incorsa violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 2006 e dell’art. 648 cod. pen. per avere il Tribunale revocato il beneficio dell’indulto facendo riferimento esclusivamente alla data dell’accertamento e non a quella antecedente della commissione del reato di ricettazione, per sua natura istantaneo. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, rappresentando che in sede esecutiva non è consentita, per costante giurisprudenza, la modifica della data del commesso reato e opponendo, in ogni caso, la genericità delle censure, limitate a sostenere la non coincidenza tra momento commissivo e tempo di accertamento del reato. 4. Il ricorso è fondato 5. Secondo il costante orientamento di legittimità, se in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato tra le altre, Sez. 3, n. 8180 del 20/01/2016, Spada, Rv. 266283 Sez. 1, n. 5667 del 10/10/1997, Dimichino, Rv. 208923 Sez. 1, n. 3563 del 24/09/1992, Marchese, Rv. 192169 , quando, invece, il tempus commissi delicti non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell’esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l’effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata tra le altre, Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087 Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475 Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430 . Tali principi, condivisi e qui riaffermati, sono in linea con i ripetuti interventi di questa Corte, che ha riconosciuto al giudice dell’esecuzione il potere-dovere di interpretare il giudicato e renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive tra le altre, Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816, in tema di interpretazione del giudicato ai fini della revoca dell’indulto Sez. 4, n. 2706 del 08/11/1996, dep. 1997, Mazzali, Rv. 206616, con riguardo al caso di esclusione di aggravanti non espressamente menzionata in dispositivo Sez. 6, n. 8030 del 11/12/2002, dep. 2003, Bini, Rv. 224703, in tema di revoca della sentenza di condanna a seguito di aboliti criminis Sez. 1, n. 11512 del 21/01/2005, Spinelli, Rv. 231267, in caso di dubbio sulla data del commesso reato, da sciogliere attraverso l’analisi del contenuto del giudicato, con applicazione residuale del principio del favor rei Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725, in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta aperta , ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta criminosa Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624, in tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali Sez. 1, n. 49208 del 28/09/2016, Magnoli, Rv. 268660, in tema di concessione di misure alternative alla detenzione . 6. A questi condivisi principi non si è uniformato il Tribunale di Caltanissetta, che, richiamata la pertinente giurisprudenza di legittimità in tema di revocabilità dell’indulto in rapporto alla data del commesso reato, cadente nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, non ha preso in considerazione la questione posta dall’istante relativamente al riferimento della data indicata in sentenza all’accertamento accertato in Palermo in data 07.10.2006 e non alla commissione del reato di ricettazione, la cui verifica, in rapporto alla sua natura di reato istantaneo e attraverso la consentita e doverosa interpretazione del giudicato, doveva procedere in funzione della decisione richiesta, alla luce dei contenuti delle sentenze e, occorrendo, degli atti del procedimento e coi poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen 7. Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, a norma dell’art. 623, comma 1, lett. a , cod. proc. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta, che, quale giudice dell’esecuzione, si uniformerà a quanto stabilito nella presente sentenza. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta.