Tragedia in ospedale a causa di un ascensore guasto: responsabile è il manutentore dell’impianto

Compito del titolare della posizione di garanzia è quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica connaturati intrinsecamente all’esercizio di talune attività lavorative.

Torna sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 39125/18 depositata il 29 agosto. Il caso. L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza di secondo grado con cui è stata dichiarata, agli effetti civili, la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. poiché, come manutentore di una piattaforma elevatrice situata all’interno di un istituto, non avendo bloccato l’impianto, cagionava la morte di una signora, verificatasi in quanto l’infermiera, che doveva trasportare la persona offesa su una sedia a rotelle, dopo aver chiamato l’elevatore con la chiave di emergenza, procedeva all’accesso in ascensore senza assicurarsi che questo fosse presente al piano, con la conseguente caduta delle donne dalla porta di accesso all’impianto verso il basso del vano corsa. Secondo tesi difensiva del ricorrente non vi era alcun obbligo di bloccare l’impianto in quanto non vi era nessun pericolo, dato che il guasto era dato dal malfunzionamento della serratura della porta dell’ascensore, con blocco automatico della porta, che quindi rimaneva chiusa in modo permanente essendo appunto inaccessibile. La chiava di emergenza, continua, consente di forzare l’apertura della porta ma va utilizzata esclusivamente in casi di emergenza. I compiti del titolare dell’impianto. Secondo orientamento consolidato in giurisprudenza, è compito del titolare della posizione di garanzia quello di evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica delle persone connaturati intrinsecamente all’esercizio di alcune attività lavorative, anche qualora tali rischi siano conseguenti a negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere protetta, così come quella di terzi. Di certo, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso, il comportamento negligente dell’infermiera, nella fattispecie, che si riconnette ad una condotta colposa altrui, ossia quella del manutentore. Pertanto, posto che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli per la tutela dei lavoratori, il ricorso è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 maggio – 29 agosto 2018, numero 39125 Presidente Piccialli/Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. C.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, è stata dichiarata, agli effetti civili, la responsabilità dell’imputato, in ordine al reato di cui all’art. 589 cod. penumero perché, in qualità di manutentore di una piattaforma elevatrice situata all’interno di un istituto, non bloccando l’impianto, cagionava il decesso di T.S. , verificatosi in quanto l’infermiera, incaricata di trasportare la persona offesa su sedia a rotelle, dopo aver richiamato l’elevatore con la chiave di emergenza, procedeva all’accesso in cabina senza assicurarsi che quest’ultima fosse presente al piano, con conseguente caduta delle donne dalla porta di accesso all’impianto verso il basso del vano corsa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non vi era, in capo al ricorrente, alcun obbligo di bloccare l’impianto, in quanto non vi era nessun pericolo, giacché il guasto intervenuto era dato dal malfunzionamento dell’elettroserratura della porta della cabina, con conseguente blocco meccanico della porta, che quindi rimaneva chiusa, in modo permanente, con conseguente inutilizzabilità dell’ascensore, non accessibile. Non vi era dunque alcuna situazione di pericolo in atto , in quanto l’impianto era bloccato di per sé, a seguito del blocco della porta di accesso. La chiave di emergenza, in dotazione obbligatoria, permette di forzare il blocco meccanico e di aprire la porta della cabina ma va utilizzata esclusivamente in casi di emergenza. Il C. affidò la chiave di emergenza al responsabile, istruendolo circa il suo utilizzo ed esortandolo, più volte, alla prudenza, in caso di uso della chiave. Il C. non poteva dunque rappresentarsi la condotta abnorme tenuta dall’infermiera, alla quale il decesso è ascrivibile, in via esclusiva, in quanto è stata impropriamente usata da quest’ultima la chiave di emergenza, solo per ragioni di comodità e non per necessità. Del resto, la posizione di garanzia è rivestita esclusivamente dal direttore dell’Istituto e dal responsabile del personale, in quanto a queste figure competeva l’obbligo di vigilare sull’uso della chiave di emergenza e sul non utilizzo dell’impianto per mere ragioni di comodità. Il manutentore, che si reca sul posto due o tre volte all’anno, è quindi del tutto estraneo ad ogni responsabilità, tanto più che l’elevatore in questione non è né un ascensore né un montacarichi ma una semplice piattaforma elevatrice, che non necessita né del pozzetto ascensore né del vano comandi, avendo una struttura precostruita, con un quadro di accensione e spegnimento, con un semplice interruttore, ragion per cui non è soggetta neanche alle più rigide regole sugli ascensori. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Le doglianze formulate sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva tenuta , sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti Cass., Sez. 3, numero 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508 Sez. 6, numero 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155 . Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l’art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento della logicità della motivazione cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, numero 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469 Sez. fer., numero 36227 del 3-9-2004, Rinaldi Sez. 5, numero 32688 del 5-72004, Scarcella Sez. 5, numero 22771 del 15-4-2004, Antonelli . 2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che il guasto venutosi a determinare creava una situazione che imponeva il blocco dell’ascensore proprio per evitare conseguenze come quella verificatasi nella specie, versandosi in una situazione di pericolo, per la possibilità che la cabina non fosse presente al piano, al momento dell’apertura. E infatti dalle prescrizioni di cui al punto 6 dell’allegato alle istruzioni di uso della chiave di sbloccaggio di emergenza si desume, con chiarezza, che quest’ultimo è consentito solo in casi eccezionali, quando si debba far fronte a situazioni urgenti, come, ad esempio, la liberazione di una persona bloccata nell’ascensore. È lo stesso testo del punto 6 a definire tale situazione come pericolosa , prevedendo che la chiave di emergenza debba essere data non a tutti i dipendenti ma solo a un responsabile, che deve avere istruzioni scritte sul comportamento da tenere da parte dell’installatore e del manutentore istruzioni che devono contenere l’informazione della pericolosità insita nell’uso di tale chiave. Dunque della chiave - argomenta il giudice a quo - andava consentito l’uso esclusivamente in situazioni di emergenza e solo a persona idonea, adeguatamente istruita con delega scritta. La possibilità di un uso indiscriminato e improprio dell’ascensore malfunzionante da parte di qualunque soggetto appartenente al personale, sulla base. di una mera sollecitazione orale a fare attenzione alla presenza della cabina al piano, ha violato le regole cautelari vigenti ed è stata indubbia causa dell’evento, atteso che l’impianto andava bloccato, in modo che l’infermiera, priva di adeguata formazione e informazione, che portava l’anziana, non potesse compiere l’improvvida manovra che rappresentava uno dei pericoli che il blocco mirava ad evitare. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum è, dunque, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice a quo sono d’altronde del tutto conformi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele, così come quella dei terzi. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497 . Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore e dei terzi anche dai rischi derivanti dalle stesse imprudenze e negligenze del lavoratore o dagli errori di quest’ultimo, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa Cass., Sez. 4, numero 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005 . Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori Cass., Sez. 4, numero 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161 . 4. Occorre, peraltro, osservare come i profili di colpa addotti dal ricorrente nei confronti dell’infermiera, in relazione all’uso improprio della chiave di emergenza e alla mancata attenzione alla presenza della cabina al piano, non siano idonei ad interrompere il nesso causale rispetto alla condotta del manutentore. Nel caso in esame, il giudice a quo ha, infatti, sottolineato che l’apertura manuale era consentita solo in situazioni di emergenza e che tale non era quella determinatasi, atteso che il trasporto dei non deambulanti poteva avvenire anche con l’uso della rampa esterna, trattandosi quindi solo di una scelta di maggiore comodità. È questo, però, un profilo di colpa, in capo all’infermiera, che non presenta connotazioni tali da acquisire rilievo ex art. 41,comma 2, cod. penumero L’operatività di quest’ultima norma è, infatti, circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta Cass., Sez. 4, numero 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374 Sez. 4, numero 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv. 266786 numero 43168 del 2013, Rv. 258085 . Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, il comportamento negligente di un soggetto, nella specie l’infermiera, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del manutentore Cass., Sez. 4, numero 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255 numero 17804 del 2015, Rv. 263581 numero 10626 del 2013, Rv.256391 . L’interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. Soltanto in questi casi è configurabile l’esclusività della colpa del lavoratore nella produzione dell’evento, con esonero dalla responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645 Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202 . Ma, nel caso di specie, la condotta dell’infermiera rientrava appieno nelle sue mansioni e risulta, d’altronde, dalla motivazione della sentenza impugnata, che le dipendenti della Casa di riposo avevano riferito che già in altre occasioni vi era stato lo stesso problema e che il C. , assieme al direttore, aveva autorizzato l’uso dell’ascensore con apertura manuale della porta, fornendo anche, all’uopo, due chiavi. L’infermiera si era dunque avvalsa di tale autorizzazione, ragion per cui l’interruzione del nesso causale, nella sequenza fattuale descritta dal giudice a quo, non può essere ravvisata. 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali