Gli indici sintomatici per la configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti

Per la configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti il carattere non occasionale della condotta incriminatrice può essere dedotto da indici sintomatici, i quali sono ribaditi dalla Cassazione nella sentenza in commento, ove il fatto del reato ambientale contestato consisteva nell’incendiare un auto, al posto di demolirla, con lo scopo di smaltire il rifiuto.

Sul tema la Suprema Corte con sentenza n. 39217/18, depositata il 29 agosto. La vicenda. La Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva riqualificato il fatto contestato all’imputato nel reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale per attività di gestione rifiuti illecita. Contro la decisione di merito l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Secondo il Supremo Collegio il ricorso è inammissibile in quanto come correttamente motivato nelle decisioni di merito il ricorrente aveva avuto in consegna un auto da demolire, ma non ottemperando, l’aveva incendiata e tale fatto veniva giustamente ritenuto idoneo a configurare il reato ambientale contestato. Configurabilità del reato di attività illecita di gestione rifiuti. Infatti, ricorda la Cassazione, il reato per attività di gestione non autorizzata è un illecito istantaneo per il quale è sufficiente anche una sola condotta prevista dalla norma purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Nel caso di specie l’attività di incenerimento di rifiuti è certamente illecita ed è stata svolta senza autorizzazione. Precisano gli Ermellini che il carattere non occasionale della condotta di gestione di rifiuti può essere anche desunto da indici sintomatici quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, e dalla provenienza da terzi del rifiuto nella specie auto da demolire depurata da liquidi e impianto elettrico e incendiata . Osserva la Corte che, come correttamente rilevato dai Giudici di merito, nel caso in esame il rifiuto era di terze persone, non del ricorrente e, inoltre, prima dell’incendio, la carcassa dell’auto era stata adeguatamente smontata e ripulita da tutto il materiale elettrico e liquido. In conclusione la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 giugno – 29 agosto, n. 39217 Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10 gennaio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala del 21 gennaio 2015, riqualificato il fatto contestato nel reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera A, d.lgs. 152/2006 ha condannato P.A. alla pena di 4.000,00 di ammenda. 2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Violazione di legge, art. 256, comma 1, lettera A, d.lgs. 152/2006 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sussistenza della condotta contestata di recupero dei rifiuti. La sentenza impugnata si è riferita alla testimonianza di M. per ritenere sussistente il reato a carico del ricorrente, in quanto egli aveva avuto in consegna l’autovettura per la demolizione, dalla proprietaria, ma l’aveva bruciata, invece di consegnarla ad una ditta specializzata. Nessun recupero del rifiuto ha posto in essere l’imputato, in quanto dagli atti risultano solo alcuni focolai su una carcassa di auto, sita in un terreno non di proprietà del ricorrente. Per il recupero del rifiuto necessita un risultato utile ex art. 183, lettera T, d.lgs. 152/2016. Comunque, per,il ricorrente, la condotta è caratterizzata da assoluta occasionalità. 2.2. Mancanza di motivazione sull’omessa dichiarazione di particolare tenuità del fatto, art. 131 bis, cod. pen La Corte di appello ha apoditticamente ritenuto che il fatto non può rientrare nell’ipotesi dell’art. 131 bis, cod. pen. Invece, poiché il fatto si è consumato in un’area privata, e ha riguardato solo la carcassa depurata da parte elettrica e liquidi , e considerato che all’imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, il fatto - per il ricorrente doveva essere dichiarato non punibile ex art. 131 bis, cod. pen Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché articolato in fatto, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata. Ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 256, comma primo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale. Vedi Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 - dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305 cfr. anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 - dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 26251401 . Nel caso in giudizio, come adeguatamente motivato nelle decisioni di merito, il ricorrente aveva avuto in consegna una vettura da demolire, ovvero per condurla presso un centro di demolizione, ma non ottemperando l’aveva incendiata. Orbene l’attività di incenerimento di rifiuti costituisce sicuramente attività illecita, prevista dall’art. 256, primo comma, d.lgs. 152/2006 Integra il reato previsto dall’art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 lo smaltimento di rifiuti di imballaggio nella specie, polistirolo mediante incenerimento in assenza della prescritta autorizzazione Sez. 3, n. 48737 del 13/11/2013 - dep. 05/12/2013, Di Micco, Rv. 25792101. 3.1. Relativamente alla prospettata occasionalità della condotta, deve anzitutto rilevarsi che sul punto il ricorso risulta estremamente generico, e che comunque Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016 - dep. 11/02/2016, P.M. in proc. Isoardi, Rv. 26583601. La non occasionalità della condotta, inoltre, può essere desunta anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito Vedi Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 - dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 27099501 . Nel caso in giudizio il rifiuto era di terze persone, non del ricorrente, e prima dell’incendio, come risulta dalla sentenza impugnata, e dallo stesso contenuto del ricorso introduttivo, la carcassa era stata adeguatamente ripulita smontata, gestita, riciclata da tutto il materiale elettrico e liquidi. Trattasi di rifiuto del resto particolare, complesso, non ordinario. Sul punto, pertanto, non appaiono censurabili le conclusioni cui perviene la sentenza. Il pronome indefinito chiunque contenuto nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al detentore , senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialità e/o di professionalità, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta e il tipo stesso del rifiuto . 3.2. Va comunque ribadito il seguente principio di diritto Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, primo comma, lettera A, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di gestione di rifiuti può essere desunto anche da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito, e dalla provenienza da terzi del rifiuto nella specie auto da demolire depurata da liquidi e impianto elettrico e incendiata . 4. La sentenza impugnata, inoltre, risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, relativamente alla particolare tenuità del fatto, rilevando come la condotta posta in essere dal P. non presenta i connotati della particolare tenuità dell’offesa, in considerazione della qualità ed entità del rifiuto trattato, che, se pure non pericoloso, non può considerarsi comunque insignificante a ciò si aggiunga che anche le modalità di smaltimento, attraverso la combustione, appaiono senza dubbio pericolose e tali da cagionare una lesione all’interesse generale della tutela dell’ambiente . E ciò tenuto conto anche dell’introduzione dell’art. 256 bis, d.lgs. 152/2006 ancorché nella specie non considerato . Inoltre non risulta irrogata nemmeno una pena nel minimo edittale Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701 . Il ricorso, sul punto, risulta estremamente generico, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.