L’apporto del capo clan nell’omicidio configura concorso morale nel reato?

Ai fini dell’accertamento della responsabilità per concorso morale nel reato, risulta determinante accertare se la deliberazione esecutiva sia stata adottata con il previo e manifesto consenso del capo del clan camorristico, quale mandante in senso proprio, oppure se l’omicidio era stato deciso in via autonoma dagli affiliati.

La Corte di Cassazione si è espressa sul tema con la sentenza n. 34353/18, depositata il 20 luglio, decidendo sul ricorso presentato da alcuni camorristi condannati dalla Corte d’Assise d’Appello di Napoli per duplice omicidio volontario e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, vicenda che si inserisce nella faida tra alcuni clan camorristici. Dalle risultanze probatorie, emergeva che due degli imputati erano stati i mandanti dell’omicidio, mentre un terzo con l’aiuto di una quarta persona aveva organizzato il fatto dandone incarico ad altri due imputati, condannati quali materiali esecutori. La sentenza di seconde cure viene impugnata dagli imputati con ricorso per cassazione. Concorso morale nel reato. Per quanto qui d’interesse, viene alla luce la questione della ricostruzione della vicenda in riferimento all’apporto fornito da ciascuno degli imputati alla realizzazione dell’evento. In particolare, risulta determinante accertare se la deliberazione esecutiva sia stata adottata con il previo e manifesto consenso del capo clan, quale mandante vero e proprio, oppure se l’omicidio era stato deciso in via autonoma dagli affiliati posto che l’iniziale intento omicidiario manifestato dal capo clan era successivamente stato sospeso dello stesso per evitare di scatenare una vera e propria guerriglia tra clan. La rilevanza concorsuale di quel mandato può dunque essere affermato solo se ne sia accertata una specifica efficacia nel far sorgere la decisione esecutiva, fermo restando che la mera consapevolezza in capo all’autore dell’illecito, anche fondata su pregresse manifestazioni di pensiero, di avere l’approvazione da parte di altrui soggetti non rende concorsuale la condotta di quest’ultimi . L’art. 115 c.p., nell’escludere la punibilità dell’istigazione al reato non accolta, presuppone infatti la verifica della rilevanza specifica della manifestazione dell’intento criminoso da parte di chi ne sia poi rimasto estraneo in fase esecutiva. La Corte afferma dunque che, ai fini della responsabilità per concorso morale nel reato, è necessario accertare la specifica rilevanza, in termini di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, tra la manifestazione di volontà del reato e la condotta di chi abbia contribuito alla esecuzione, anche nella fase pre tipica, del reato non ha rilevanza concorsuale la manifestazione di volontà del reato che si sia limitata, per il decorso del tempo o per altra causa, a far sorgere in chi ha contribuito alla esecuzione la mera consapevolezza di una approvazione ex post del reato, senza aver nemmeno rafforzato il proposito criminoso del concorrente . Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo clan con rinvio alla Corte d’Assise di Appello di Napoli per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 20 luglio 2018, n. 34353 Presidente Bonito – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza pronunciata in data 15.5.2017 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata in data 20.10.2015 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto B.G., Z.S., G.P., I.G. e A.A. colpevoli dei reati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto illegali di arma comune da sparo e li aveva condannati, ciascuno, alla pena dell’ergastolo. 1.1. L’imputazione concerne capo A l’omicidio, avvenuto il omissis , di M.M. e Ma.Ma. reato aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolare i clan camorristici G.C. e B.I. , avvalendosi delle condizioni determinate dalla presenza dei menzionati sodalizi. In particolare, B.G. e Z.S. sarebbero stati i mandanti dell’omicidio, mentre G.P. con C.M. avrebbe organizzato il fatto, dandone incarico ai due esecutori materiali, I.G. e A.A Viene contestato anche il reato di detenzione e porto illegali di arma da fuoco, con l’aggravante di cui all’art. 7 l. n. 203/1991 capo B . 1.2. La sentenza di primo grado, dato conto della descrizione del fatto, avvenuto all’interno del bar dove le vittime si trovavano, sulla base delle testimonianze delle persone presenti nell’esercizio pubblico, ha indicato gli apporti dichiarativi, provenienti dai collaboratori Ia.Co., S.G., Sc.Ag., R.F. e Sa.Ge., come attestanti la circostanza che il duplice omicidio era stata eseguito da soggetti facenti parte dei clan G. - C. su richiesta proveniente dal clan B Il primo giudice, rilevato che i menzionati collaboratori erano stati positivamente vagliati, quanto alla credibilità, in altri procedimenti penali e risultavano attendibili anche con riferimento alle specifiche dichiarazioni rese, ha riportato per esteso le dichiarazioni di Ia.Co., S.C., S.G., Sc.Ag., R.F. e Sa.Ge La causale dell’omicidio veniva quindi individuata nella vendetta dell’omicidio di In.Gi., cognato di B.G. e Z.S., esponenti di vertice del clan B. Ia. , avvenuto nel 2001 per l’esecuzione dell’omicidio gli imputati B.G. e Z.S. avevano, nel 2007, chiesto collaborazione al clan G., nelle persone di G.P. e C.M. l’omicidio era stato eseguito da I.G. e A.A., con l’aiuto di Ca.Fr., che aveva segnalato la presenza dei fratelli M. nel bar, e di P.M. che aveva fornito l’auto per la fuga dei killers. Il primo giudice aveva ritenuto l’omicidio collegato a quello, commesso lo stesso giorno, ancora, da esponenti del clan C. su richiesta del clan B., di Pa.An., pure coinvolto nell’omicidio di In.Gi Con riferimento alle posizioni di B.G. e Z.S., i collaboratori S.C. e Ia.Co. avevano riferito della decisione omicidiaria assunta nell’immediatezza dell’omicidio di In.Gi., e rimasta ferma nel corso degli anni successivi durante i quali i due imputati erano stati detenuti in prossimità dell’omicidio vi erano state ulteriori riunioni, di cui aveva riferito R.F., nel corso delle quali era stata organizzata l’esecuzione dell’omicidio dei fratelli M. e di Pa.An Della richiesta degli imputati B. e Z. aveva riferito Cefariello Salvatore, che l’aveva appresa direttamente da G.P., mentre Sc.Ag. aveva appreso dagli stessi I. e A. dell’avvenuta esecuzione dell’omicidio a seguito di accordo fra i clan. Il ritardo tra la deliberazione, risalente al 2001, e l’esecuzione, avvenuta nel 2007, era stato spiegato con il contesto, che, nel 2001, per la guerra con altri clan non era favorevole, mentre lo era divenuto nel 2007 a seguito di diverse scarcerazioni di esponenti del clan B Ca.Fr. aveva riconosciuto di essere stato richiesto di aiuto dal clan G., in quanto la vittima designata, Ma.Ma., era collegata al suo gruppo. Quanto a G.P., il collaboratore Sc. aveva riferito che Z.S. e Oliviero Vincenzo avevano chiesto aiuto a G.P. e a C.M., giungendo ad un accordo. R.F. aveva riferito di una riunione, presenti G., I. e C., in cui era stato deciso l’omicidio, e Ca.Fr. aveva riferito di essere stato chiesto di aiuto proprio da G.P Il coinvolgimento del clan G. nell’esecuzione dell’omicidio era stato confermato dai collaboratori I.C., S.C., S.G., Sa.Ge., Mu.Bi., Al.Fr., Mo.Al. e Pa.Mi Gli elementi di accusa nei confronti di I. e A. erano fondati sulle dichiarazioni di Sc. e R. il primo aveva appreso direttamente dagli imputati del loro coinvolgimento nell’omicidio, il secondo dalle confidenze di D.G.R Il primo giudice ha spiegato le diverse informazioni, circa la composizione del gruppo di fuoco, provenienti da Pa.Mi. e S.C. con il fatto che si era trattato di operazione complessa, che, verosimilmente, aveva richiesto il contributo di diversi soggetti. 2. Adita con atto di appello presentato da tutti gli imputati, la Corte di assise di appello ha acquisito le spontanee dichiarazioni degli imputati B., I. e A., e i verbali di dichiarazioni rese da B.A. ed E.V., esaminati all’udienza dibattimentale del 24.4.2017. Quanto agli imputati B. e Z., la Corte territoriale ha precisato che la deliberazione omicidiaria era stata assunta da entrambi nel 2001, come vendetta dell’omicidio del cognato In., e che era stata realizzata nel 2007 dopo la scarcerazione di Z.S., che aveva seguito la fase organizzativa. La decisione assunta nel 2001 era rimasta valida, e il contributo concorsuale di B.G. veniva individuato nell’aver dato quella prima, e rimasta ferma, indicazione in particolare, la permanente efficacia dell’originaria decisione, assunta nel 2001, era stata confermata dai contributi dichiarativi acquisiti nel giudizio di appello. B.A. nelle dichiarazioni rese al pubblico ministero aveva precisato che nel clan era noto che la decisione di uccidere i responsabili dell’omicidio In. doveva essere considerata in perenne . A dibattimento, B.A. aveva affermato che nel clan la posizione di vertice era riconosciuta al solo B.G., del quale Z.S. era considerato braccio destro . L’organizzazione dell’omicidio era stata curata dal solo Z., quale reggente del clan in libertà dal 2006. In relazione alla posizione di G.P., E. aveva spiegato il formarsi dell’alleanza tra clan il clan B. era alleata del clan C. in Ercolano, e poi il clan C., tramite il matrimonio dei figli di due esponenti delle famiglie, si era alleato con il clan G. e anche il clan B. aveva così partecipato alla alleanza. Il collaboratore R. aveva riferito di aver partecipato ad una riunione, nel 2007, cui era presente G.P., in cui erano stati decisi gli omicidi M. e Pa. il coinvolgimento di G.P. era confermato anche da Sc., Ca., Pa., Ce Le prove della responsabilità di I. e A. venivano individuate nelle dichiarazioni di R. e Sc., entrambi de relato , il primo, da D.G.R., e, il secondo, dagli stessi imputati. Il secondo giudice ha aggiunto che i collaboratori Ca., B.A. e E.V. erano stati concordi nell’affermare che gli esecutori del duplice omicidio erano state persone affiliate al clan G 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati B., Z., G. e I 2.1. G.P., con atto personale, denuncia, con i due motivi, difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, per aver la sentenza di appello omesso di considerare gli elementi probatori acquisiti nel giudizio di appello e gli argomenti svolti con l’atto di appello inoltre, la condanna del ricorrente era stata fondata solo sulle dichiarazioni dei collaboratori, prive di riscontri oggettivi. Il secondo giudice non aveva considerato le alternative ipotesi ricostruttive del fatto prospettate dalla difesa, seppur fondate su diversi elementi probatori Ca.Fr. era stato indicato da più dichiaranti come mandante ed esecutore dell’omicidio le dichiarazioni di Ci. erano state smentite da una nota degli operatori del carcere di Pianosa, attestante l’assenza di contatti tra Ce. e B.G. il ricorrente all’epoca era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Torre Annunziata, e conseguente impossibilità di recarsi a XXXXXXXX il ruolo apicale del ricorrente non era provato. 2.2. Il ricorso presentato dal difensore di I.G. denuncia, con il primo motivo, la inutilizzabilità delle dichiarazioni di E.V La difesa evidenzia che E.V., imputato in procedimento connesso e collaboratore di giustizia, era stato esaminato nel dibattimento di appello ed aveva, sul fatto, dichiarato quanto appreso da terze persone C.A. e altri la difesa aveva chiesto l’esame del dichiarante diretto, ma la Corte territoriale aveva respinto la richiesta, sul rilievo che il collaboratore aveva riferito di dialoghi tra terzi, cui aveva assistito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di motivazione, per essere stata fondata la condanna di I. su dichiarazioni accusatrici inattendibili, perché imprecise e contraddittorie. Quanto al dichiarante R., avrebbe riferito di una riunione cui avrebbe partecipato I. - circostanza non riscontrata e comunque, significativa dell’appartenenza al clan e non della partecipazione al fatto come esecutore materiale - e di quanto appreso, in carcere, da D.G.R. informazioni generiche e prive di riscontro. Quanto al dichiarante Sc., avrebbe riferito della riunione in cui era stato deciso l’omicidio e delle ammissioni sul fatto ricevute dallo stesso I. e da A.A., dichiarazioni non attendibili, sia perché il dichiarante non aveva rapporti di amicizia con I. e A., sia perché le confidenze sarebbero state fatte nel corso di una festa con molti invitati e quindi con la possibilità di errore nella identificazione degli interlocutori. Si sostiene, inoltre, la inattendibilità anche del dichiarante diretto lo stesso I. , in quanto soggetto megalomane, che si attribuisce gesti criminali mai commessi. La intercettazione telefonica tra I. e D.G. sarebbe costituita da numerose espressioni incomprensibili, ed era già stata utilizzata per condannare I. per un diverso omicidio. Il ricorso evidenzia, poi, che nelle dichiarazioni del collaboratore S. non vi erano elementi di accusa nei confronti del ricorrente. Dai collaboratori, infine, erano stati indicati diversi esecutori dell’omicidio, e quindi le accuse contro il ricorrente non erano prive di smentite. 2.3. Il ricorso presentato dal difensore di Z.S. denuncia difetto di motivazione nella valutazione dei collaboratori S.C. e G., Ia.Co., R.F., Sc.Ag., Ce.Sa., B.A. ed E.V Innanzitutto, la sentenza impugnata non avrebbe esaminato gli argomenti svolti nell’atto di appello, che aveva devoluto il giudizio sul punto relativo alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori e alla assenza di riscontri. Quanto alle dichiarazioni di S.C., l’appello aveva evidenziato come non vi fossero riscontri della specifica affermazione circa una riunione che si sarebbe tenuta subito dopo l’omicidio di In.Gi., cui avrebbe partecipato anche lo Z. e nella quale sarebbe stata decisa la eliminazione dei fratelli M. la sentenza di appello non avrebbe indicato alcun elemento di riscontro esterno alle affermazioni di S.C L’atto di appello - in un passo che il ricorso testualmente riproduce aveva poi sostenuto che le dichiarazioni di Ia.Co. - che pure aveva affermato che l’omicidio dei fratelli M. era stato deciso da B.G. e Z.S. subito dopo la morte di In.Gi. - non costituivano riscontro al dichiarato di S.C. né erano prove autonome, in quanto non riferivano di riunioni, riguardavano fatti avvenuti undici anni prima, erano generiche non precisando dettagli circa i tempi e i luoghi del fatto riferito, non specificavano la fonte di conoscenza. Con riferimento alla affermazione relativa al persistente, nel tempo, interesse di B.G. e Z.S. alla eliminazione dei fratelli M., lo Ia. aveva espresso una sua personale opinione, collegata ad un episodio avvenuto in carcere nell’anno 2003, senza però offrire elementi di dettaglio che potessero essere verificati. Le dichiarazioni di S.G., R. e Sc. venivano in rilievo in ordine alle riunioni che si sarebbero tenute nel 2007, in epoca prossima all’omicidio. Anche in relazione alla valutazione di attendibilità del dichiarante R., la sentenza di appello non avrebbe esaminato i rilievi critici proposti con l’atto di appello. Il ricorso riporta ampio passo dell’atto di appello - che aveva evidenziato come il R., che riferiva di circostanze risalenti al 2007, non poteva riscontrare il narrato di Ia., relativo a fatti avvenuti nel 2001 comunque era de relato senza indicazione della fonte riferiva, infine, opinione personale sull’interesse dello z. per la eliminazione dei fratelli M. - ed aggiunge che le dichiarazioni di Sc.Ag. non costituivano riscontro a quelle di R., dato che lo Sc. - e vengono riportati passi dell’atto di appello - aveva riferito di aver appreso dell’omicidio dei fratelli M. solo ex post . Il ricorso quindi conclude che del tutto carente era la motivazione della sentenza di appello in ordine alle riunioni avvenute nel 2007, circostanza rispetto alla quale i dichiaranti R. e Sc. non erano concordi. Quanto al movente del duplice omicidio, l’atto di appello - testualmente riportato - aveva evidenziato l’insufficienza dello stesso come elemento di prova del fatto. Il ricorso segnala poi che in ordine alla valutazione dei collaboratori B.A. e E.V., sopraggiunti nel giudizio di appello, la sentenza impugnata non aveva considerato i rilievi critici esposti dalla difesa nella discussione. Il secondo giudice aveva omesso di considerare i profili attinenti alla soggettiva credibilità di E.V. personalità, motivi della collaborazione, rapporti con gli accusati né quelli relativi alla oggettiva attendibilità costanza e coerenza del dichiarato . Quanto alle dichiarazioni di B.A., la sentenza impugnata aveva considerato le contraddizioni tra quanto dichiarato al pubblico ministero e quanto a dibattimento, ma non aveva logicamente spiegato la maggiore attendibilità di una dichiarazione rispetto all’altra. Il ricorso ha evidenziato la irrilevanza probatoria del fatto, riferito da E.V., di un precedente tentativo, risalente al 2003, di uccidere i fratelli M Viene poi indicata come contraddittoria la motivazione, laddove, pur evidenziando il ruolo superiore di B.G. rispetto a Z.S., si afferma che l’omicidio era stato deciso dal secondo. Le dichiarazioni di B.A. e E.V. si confermavano tra loro solo con riferimento ai diversi ruoli di B.G. e Z.S. all’interno del clan. 2.4. Il ricorso presentato dal difensore di B.G. si articola con unico motivo, che denuncia violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza. Il ricorso sostiene che la condanna di B.G. era motivata in maniera manifestamente illogica e si risolveva in violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, dato che risultava accertato che - il ricorrente si trovava detenuto, e in regime di sorveglianza particolare, sin dal 2001 - l’iniziale proposito di vendetta dell’omicidio di In.Gi., manifestato nel 2001, non aveva avuto seguito per la scelta di non aprire un fronte di guerra con il clan Pa. perdurando la guerra con il clan As. - l’omicidio era stato deciso nell’anno 2007 dal solo Z.S., in considerazione del rafforzamento del clan per la scarcerazione di suoi esponenti e l’alleanza stretta con il clan G., scelta di cui il ricorrente, ancora detenuto, era estraneo e all’oscuro - l’imputato non aveva dunque dato alcun contributo alla deliberazione omicidiaria assunta nell’anno 2007. I collaboratori S.C. e Ia.Co. avevano riferito della manifestata volontà del ricorrente di uccidere i fratelli M., collocandola però solo nel 2001, nell’immediatezza dell’omicidio di In.Gi., e con la precisazione che tale volontà non aveva avuto seguito per la deliberata scelta di non aprire un nuovo fronte di guerra. In ordine alla causale dell’omicidio non erano emersi dati univoci, dato che il collaboratore Ca.Fr. aveva riferito di un autonomo interesse del clan G. di ritorsione nei confronti dei M. per un litigio con O.U., e risultando, inoltre, un prevalente interesse di Z.S., che si sentiva personalmente responsabile per la morte del cognato In L’estraneità del ricorrente dalla fase deliberativa nell’anno 2007 era desumibile dalle dichiarazioni di B.A., che aveva escluso colloqui in carcere tra il ricorrente e Z.S. ed aveva riconosciuto il potere decisionale di quest’ultimo all’interno del clan. Il ricorso deduce pagg. 9, 13, 16 travisamento delle dichiarazioni di B.A., che - aveva affermato come per l’esecuzione dell’omicidio fosse necessario un nuovo ordine, non risultando valido ancora quello impartito nel 2001 - aveva attribuito tale nuovo ordine al solo Z.S. - aveva escluso che il ricorrente avesse chiesto la collaborazione del clan G Il ricorso, in particolare, allega il verbale dell’udienza 24.4.2017 e denuncia il travisamento in tutte le parti in cui la motivazione non risulta conforme al contenuto della prova. La motivazione risultava poi contraddittoria nella parte in cui aveva ritenuto il duplice omicidio collegato, quanto al movente, a quello di Pa.An., avvenuto lo stesso giorno, mentre rispetto a tale ulteriore omicidio era rimasto estraneo B.G Le dichiarazioni di E.V., circa la permanenza della decisione omicidiaria risalente al 2001, erano una sua opinione personale e del tutto generiche. Il ricorso evidenzia che la deliberazione omicidiaria assunta nel 2007 non era stata determinata da una modifica del contesto - divenuto maggiormente favorevole -, bensì ad una diversa strategia, che aveva prima portato alla alleanza con il clan G. e quindi all’esecuzione dell’omicidio, strategia rispetto alla quale il ricorrente era estraneo. Considerato in diritto I ricorsi proposti da G.P., I.G. e Z.S. sono infondati e vanno perciò respinti, mentre il ricorso presentato dal difensore di B.G. è fondato e va accolto, con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata. 1. Il ricorso di G.P. denuncia la carenza motivazionale del giudizio di colpevolezza sotto diversi profili. In particolare, la sentenza di appello avrebbe omesso di considerare gli elementi probatori acquisiti nel giudizio di appello, non avrebbe dato risposta ai motivi di appello, ed avrebbe, infine, fondato la condanna del ricorrente solo su dichiarazioni prive di riscontri oggettivi e contraddette da altri elementi probatori. Si tratta di censure infondate. La sentenza di appello ha riportato il contenuto delle dichiarazioni acquisite nel giudizio di appello in particolare, B.A. ed E.V. avevano riferito dei rapporti diretti fra gli esponenti del clan B. con C.M. e della richiesta di aiuto per l’esecuzione dell’omicidio di Ma.Ma., richiesta in cui poi era stato coinvolto anche il clan G., già alleato con C I nuovi collaboratori B.A. ed E.V., esponenti del clan B., hanno confermato che nella esecuzione del duplice omicidio erano stati coinvolti i gruppi C. e G. E.V. ha riferito il dato particolare, da lui conosciuto direttamente, di un incontro, avvenuto nel gennaio 2007, nella abitazione della madre di G.P., finalizzato proprio a definire la specifica collaborazione tra i menzionati gruppi. Il ricorso non evidenzia che le nuove prove assunte nel giudizio di appello avrebbero introdotto elementi critici rispetto al giudizio formulato dal primo giudice. Quanto all’esame dei motivi di appello, la sentenza di appello ha indicato, in maniera specifica, gli elementi probatori che provavano sia il ruolo apicale del ricorrente nel clan - accertato in altri procedimenti penali e desumibile da conversazioni intercettate -, sia l’alleanza fra i clan G. e C., sia, infine, il diretto coinvolgimento del clan G. nell’esecuzione del duplice omicidio. Con particolare riferimento alle prove della personale responsabilità del ricorrente, la censura relativa all’assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia è infondata. Invero, il riferimento alla affermata necessità di riscontri oggettivi non considera che la norma di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. richiede che le accuse provenienti da imputati in procedimento connesso trovino conferma in altri elementi probatori, che siano autonomi rispetto al dichiarante esterni e riguardino il soggetto accusato e il fatto attribuito individualizzanti è stato precisato che queste sono le uniche caratteristiche che i cd. riscontri debbono avere per poter essere considerati tali, e dunque non è necessario che siano costituiti da prove storiche, e non critiche, né che abbiano valenza probatoria diretta, e non indiretta. Nel caso in esame la responsabilità di G.P. è fondata su una pluralità di dichiarazioni accusatorie, fra loro autonome, e tutte convergenti nell’attribuire al ricorrente la scelta di prestare la collaborazione richiesta e di aver quindi, da una parte, chiesto aiuto a Ca.Fr. e, dall’altra, dato il relativo mandato agli esecutori materiali. Il ricorso rappresenta la circostanza della sottoposizione del ricorrente, all’epoca, alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Torre Annunziata come dato oggettivamente incompatibile con le dichiarazioni che attribuivano la presenza del ricorrente in XXXXXXXX. Si tratta di argomento articolato solo genericamente, in quanto non viene data indicazione specifica delle dichiarazioni cui si riferisce la censura. Inoltre, è dato di immediata evidenza che la sussistenza di un vincolo giuridico al movimento sul territorio non impedisce, di fatto, al soggetto di muoversi liberamente, seppur con le cautele necessarie per ridurre i rischi di controlli da parte delle forze dell’ordine. La sentenza di appello ha preso, poi, in specifica considerazione le dichiarazioni di Ce. Salvatore, escludendo, con motivazione adeguata, che la nota degli operatori penitenziari sui contatti, nel corso della comune detenzione, tra il ricorrente e il menzionato dichiarante potesse dare prova negativa di tali contatti, positivamente indicati dal Ce Si deve aggiungere che la responsabilità del ricorrente non è stata affermata sulla base di una sorta di presunzione automatismo fondata sulla provenienza degli esecutori del duplice omicidio da OMISSIS né sulla loro appartenenza al clan G Le sentenze di merito hanno descritto, sulla base di quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, le specifiche condotte del ricorrente, che in prima persona aveva accolto la richiesta proveniente da Z.S. e si era concretamente attivato di conseguenza. La figura di Ca.Fr. è stata considerata dalle sentenze di merito, in quanto le sue dichiarazioni davano, sotto diverso profilo, conferma dell’intervento del ricorrente nella organizzazione dell’omicidio. Il ricorso proposto da G.P. risulta dunque infondato e va perciò respinto. 2. Il ricorso presentato dal difensore di I.G. denuncia, con il primo motivo, la inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 195 cod. pen., delle dichiarazioni di E.V. aventi contenuto de relato da C. Alfonso e da altri, soggetti di cui la difesa aveva chiesto l’esame diretto. Il motivo risulta manifestamente infondato, atteso che non risulta che la sentenza di appello abbia utilizzato nei confronti del ricorrente dichiarazioni, de relato , di E.V., né il motivo ne dà indicazione specifica infine, il ricorso non ha proposto alcuna critica specifica ai motivi del rigetto, da parte della Corte di assise di appello, della richiesta istruttoria. Si deve aggiungere che è costante l’orientamento della giurisprudenza secondo cui non possono essere definite de relato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che riguardino circostanze conosciute nel corso della partecipazione al sodalizio criminoso Sez. 1, 6.5.2010, Ribisi, Rv. 247585 Sez. 1, 10.5.2006, Nardo, Rv. 234097 . Il secondo motivo di ricorso riguarda direttamente la motivazione del giudizio di colpevolezza, ma consiste nella trascrizione del contenuto dell’atto di appello, senza alcuna critica specifica nei confronti delle argomentazioni del secondo giudice. A fronte di motivazione che valorizza le indicazioni fornite dai collaboratori R. e Sc., aventi contenuto de relato da D.G.R. e dagli stessi I. e A., dichiarazioni tra loro autonome, convergenti nell’attribuire al ricorrente e al non impugnante A. il ruolo di esecutore materiale del duplice omicidio, e riscontrate dalle ulteriori indicazioni dell’appartenenza dei killers al clan G., l’atto di appello, ed ora, reiterativamente, il ricorso compiono una lettura parcellizzata dei menzionati elementi probatori, sostenendo che gli elementi di fatto descritti da un mezzo di prova non sarebbero confermati dall’altro. Il ricorso, dunque, non solo non si confronta con la motivazione della sentenza di impugnata e vi contrappone una alternativa lettura del compendio probatorio, ma considera ogni prova come parametro rispetto al quale valutare le altre prove. Il legislatore, invece, richiede che le prove assunte siano valutate, con un giudizio complessivo, in relazione ai fatti oggetto di imputazione con specifico riferimento a ciascun imputato. Con particolare riguardo alla prova dichiarativa proveniente da imputati in procedimenti connessi, è richiesto che, oltre alla positiva valutazione di credibilità soggettiva del dichiarante e di attendibilità del contenuto dichiarativo, siano presenti nel compendio probatorio ulteriori elementi che diano conferma del fatto attribuito all’accusato. Il giudizio sui riscontri deve quindi riguardare l’autonomia delle fonti probatorie e il carattere individualizzante rispetto all’accusa formulata nella specie, di essere stato I. uno degli esecutori materiali del duplice omicidio , e non anche necessariamente delle circostanze di fatto rappresentate dai diversi mezzi di prova. Ora, i rilievi difensivi si concentrano sul fatto che le diverse fonti probatorie collegavano l’accusa a diversi momenti conoscitivi R. aveva appreso il fatto in carcere, mentre Sc. ad una festa di fidanzamento , e quindi tra loro non si davano conferma. Si deve precisare che ogni dichiarazione va valutata sotto il profilo della attendibilità, e quindi in ordine alle caratteristiche di precisione, coerenza, verosimiglianza, mentre aspetto ulteriore è quello della sussistenza di riscontri, esterni, all’accusa. Quanto al giudizio di attendibilità delle singole dichiarazioni accusatorie, la difesa non propone specifici rilievi critici, mentre quanto alla valenza probatoria di tali contributi dichiarativi non v’è dubbio che entrambi, autonomamente fra loro, convergono nell’attribuire a I. la partecipazione al fatto come esecutore materiale. La sentenza impugnata ha poi considerato le dichiarazioni di Pa.Mi. e S.C., che nella prospettazione difensiva sarebbero state divergenti rispetto a quelle dei collaboratori R. e Sc., spiegando che vi era una convergenza specifica proprio in relazione all’accusa verso I. e alla appartenenza al clan G. degli esecutori materiali del fatto. Il ricorso menziona poi ulteriori collaboratori che avevano collegato gli esecutori del delitto al clan C. sul punto le sentenze di merito hanno spiegato che l’organizzazione del delitto si era sviluppata attorno alla ricerca di alleanze da parte di Z.S., che aveva preso contatti con C.M. e poi, tramite questi, con G.P Si tratta dunque di dichiarazioni che convergono, non tanto sull’attribuzione del fatto a I., quanto alla rappresentazione del contesto, e in tale prospettiva sono state, congruamente, valorizzate nelle sentenze di merito. Il ricorso dunque risulta infondato e va respinto. 3. Il ricorso presentato dal difensore di Z.S. denuncia difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, sotto diversi profili. Innanzitutto, la seco. sentenza non avrebbe risposto alle censure mosse, con l’atto di appello, in punto valutazione delle prove dichiarative a carico del ricorrente i collaboratori S.C., Ia.Co., R.F., Sc.Ag., Ci.Sa. . In particolare, il ricorso sostiene che l’omessa considerazione degli argomenti critici proposti con l’atto di appello incide sulla coerenza logica del giudizio di colpevolezza e determina così il vizio di motivazione manifestamente illogica. Il ricorso aggiunge che, in ordine alla valenza probatoria del movente del reato, non vi era alcuna massima di esperienza che giustificasse la attribuzione della responsabilità del fatto a colui che fosse portatore di interesse nei confronti del fatto stesso. Infine, il ricorso deduce che in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori B.A. e E.V., acquisite solo nel giudizio di appello, la motivazione della sentenza impugnata era stata solo apparente, mentre nell’apprezzamento della valenza probatoria di tali dichiarazioni il secondo giudice sarebbe incorso in contraddizione, riconoscendo, da una parte, che lo Z. era subalterno a B.G. e, dall’altra, che aveva deciso l’omicidio e, ancora, che Z.S., da una parte, era mandante e, dall’altra, mero organizzatore dell’azione omicidiaria. 3.1. Quanto al profilo della manifesta illogicità per omessa risposta ai motivi di appello, si deve rilevare che il ricorso fa riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di S.C., Ia.Co., R.F., Sc.Ag., mentre non considera il dichiarante Ce.Sa., oggetto di doglianza in appello. Inoltre, il ricorso riporta, con espressa menzione del richiamo, diversi brani dell’atto di appello al fine di indicare in relazione a quali aspetti la sentenza di appello era stata, nella motivazione, carente. In questa sede, dunque, si deve considerare, non l’argomento di merito proposto con il gravame, bensì la specifica censura proposta in relazione alla struttura argomentativa della decisione di appello. Si ritiene necessario precisare gli aspetti che il ricorso sostiene non essere stati valutati, nonostante siano stati devoluti al giudizio della Corte territoriale. In ordine al dichiarante S.C., l’atto di appello aveva rilevato che in ordine al fatto affermato - la partecipazione di Z.S. ad una riunione in via OMISSIS in cui B.G., dopo l’omicidio del cognato In.Gi., aveva deciso che, per vendetta, dovevano essere uccisi i fratelli M. - non erano stati acquisiti riscontri esterni. Quanto al dichiarato di Ia.Co., l’atto di appello ne aveva sostenuto il difetto di attendibilità intrinseca, con conseguente irrilevanza probatoria, né come riscontro alle dichiarazioni di S.C. né come fonte di autonomi elementi probatori. Nei confronti delle dichiarazioni di R.F., l’atto di appello aveva evidenziato che lo stesso non potesse confermare il racconto di Ia.Co., siccome relativo ad un diverso periodo storico, e che in relazione alla riunione nell’anno 2007 egli fosse dichiarante de relato senza indicazione della fonte diretta, e dunque inattendibile. Con riferimento al collaboratore Sc.Ag. l’atto di appello aveva evidenziato la genericità delle sue dichiarazioni, con conseguente inattendibilità intrinseca, e l’assenza di elementi esterni di conferma. Nel presente giudizio di legittimità viene in rilievo la censura di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo che la mancata considerazione dei menzionati rilievi, siccome proposti con l’atto di appello, renderebbe logicamente insostenibile il giudizio di colpevolezza. Le sentenze di merito, del tutto conformi con riferimento alla posizione di Z.S., hanno fo. to l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi, e sopra menzionati, collaboratori di giustizia. Il controllo sulla motivazione del giudizio di condanna riguarda quindi la congruità, rispetto alle emergenze processuali, dei giudizi di credibilità soggettiva e attendibilità delle dichiarazioni e la verifica della sussistenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie, secondo la regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen Incontestato risulta essere il positivo giudizio di credibilità soggettiva di ciascun dichiarante, espressamente motivato dal primo giudice alle pagine 14 e 15 della sentenza di primo grado. Quanto alla oggettiva attendibilità delle dichiarazioni, il primo giudice pag. 15 ha rilevato la coerenza dei racconti, la congruità del dichiarato rispetto al livello di coinvolgimento di ciascun dichiarante nel sodalizio B.I. , il sufficiente livello di precisione del narrato in rapporto al livello di conoscenza di cui ciascun dichiarante era portatore. Sotto questo profilo, il ricorso sostiene che vi sarebbe carente motivazione con riferimento alle dichiarazioni di Ia.Co., R. e Sc Le sentenze di merito hanno valorizzato le dichiarazioni di Ia.Co. con riferimento all’accertamento della causale dell’omicidio e alla individuazione dei soggetti i ricorrenti B.G. e Z.S. che avevano preso, nel 2001, la prima deliberazione omicidiaria. Il rilievo critico proposto con l’atto di appello, e la cui mancata considerazione renderebbe illogica la motivazione del secondo giudice, concerne il tempo trascorso undici anni tra la dichiarazione e i fatti e l’assenza di elementi di dettaglio nella dichiarazione. Il Collegio osserva che si tratta di rilievi del tutto generici, atteso che a fronte della complessità della valutazione di attendibilità oggettiva, l’appellante, senza proporre alcun rilievo in ordine alla coerenza del racconto, aveva evidenziato il mero dato cronologico, ma senza indicare elementi specifici significativi di un difetto di memoria del dichiarante, e il dato contenutistico, ma limitato ad una singola affermazione B. e Z. decretarono l’omicidio estrapolata dal ben più ampio contesto. I collaboratori R.F. e Sc.Ag. vengono in rilievo con rifermento alla fase organizzativa dell’omicidio in particolare, essi avevano riferito delle riunioni con gli esponenti del clan G L’atto di appello aveva rilevato che in ordine alle decisioni assunte in tali riunioni i due collaboratori avevano dato opinioni personali, non avendo precisato la fonte delle loro conoscenze e risultando, quanto allo Sc., il riferimento al clan Ia., alleato, ma distinto dal clan B Si tratta di rilievi che non si confrontano con il complessivo portato delle dichiarazioni di questi due collaboratori di giustizia. Quanto allo specifico fatto storico delle riunioni fra esponenti dei clan B. e G., il ricorrente non ha mai proposto alcuna specifica censura. In ordine al contenuto decisionale di tali riunioni - concordemente indicato dai due collaboratori come inerente alla organizzazione dell’omicidio - le sentenze di merito hanno dato conto delle fonti conoscitive dei due collaboratori l’uno R. coinvolto nel clan B. tanto da concorrere nell’omicidio Pa. commesso lo stesso giorno del duplice omicidio M., e l’altro Sc. destinatario di inequivoche ammissioni da parte degli esecutori materiali I. e A Il ricorso riguarda anche la valutazione delle dichiarazioni di S.C., ma non con riguardo alla attendibilità, bensì per l’assenza di riscontri esterni. Il contributo di questo collaboratore è stato valorizzato con riferimento alla prima deliberazione omicidiaria, risalente al 2001 in particolare, viene in rilievo l’affermazione della partecipazione di Z.S. ad una riunione, dopo l’omicidio di In.Gi., in cui era stata decisa l’eliminazione dei fratelli M Il rilievo critico proposto con l’atto di appello riguardava l’assenza di riscontri esterni a tale affermazione. Il Collegio osserva che non vengono proposti rilievi specifici in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni di S.C., mentre si sostiene assente il riscontro esterno relativamente al fatto specifico della prima deliberazione omicidiaria. Ora, dalla lettura delle sentenze di merito emerge che più dichiaranti avevano collegato la decisione di eliminare i fratelli M. al motivo di vendetta dell’omicidio In., e dunque il narrato specifico di S.C. è senz’altro riscontrato. Ciò, peraltro, rileva nella valutazione della attendibilità delle dichiarazioni, in quanto il riscontro esterno è richiesto in relazione alla accusa, e non con riferimento al dato fattuale su cui si fonda ciascuna dichiarazione accusatoria. La valutazione circa la sussistenza dei riscontri va compiuta con un approccio complessivo, che consideri tutti il compendio probatorio e si rapporti, come thema probandum , alla accusa nei confronti del destinatario della chiamata in correità / reità. 3.2. Il ricorso pag. 9 riprende criticamente il tema del movente del delitto, che la sentenza di appello ha valorizzato nella motivazione del giudizio di colpevolezza di Z.S. pag. 23 . La censura proposta consiste nella deduzione che non vi sarebbe alcuna massima di esperienza che consenta di ritenere provata, una volta accertata l’esistenza di uno specifico interesse al delitto, la responsabilità del reato in capo al soggetto portatore dell’interesse medesimo, con conseguente manifesta illogicità del giudizio che fondi la condanna di Z.S. sul suo interesse personale alla morte dei fratelli M In particolare, il ricorso rileva che il giudice di appello aveva citato un precedente di giurisprudenza, ed osserva che, più di recente, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano riconosciuto al movente solo una funzione orientativa , e non di riscontro alla chiamata in correità. Il Collegio osserva che si tratta di censura che non considera esattamente il rilievo dato dalle sentenze di merito alla causale del delitto nella motivazione sulla responsabilità degli imputati. Infatti, nel caso in esame sono le stesse dichiarazioni accusatorie specifiche nei confronti di Z.S. e B.G. che indicano anche la causale del delitto. Dunque, il giudizio non è stato fo. to sull’interesse di Z.S. per la morte dei fratelli M., ritenuti autori dell’omicidio del cognato In.Gu., bensì l’omicidio In. e la volontà di vendetta da parte dei cognati della vittima sono circostanze che, nella argomentazione dei giudici di merito, spiegano il mandato omicidiario e dunque contribuiscono ad avvalorare l’attendibilità intrinseca delle chiamate in correità. Le sentenze di merito hanno, quindi, fatto puntuale applicazione del principio di diritto, affermato con costanza dalla giurisprudenza, secondo cui l’esistenza in capo all’accusato di un interesse al reato può essere valorizzato, se certo, come un indizio logico, da valutare assieme ad altri elementi univoci e concordanti Sez. Un. 30.10.2003, Andreotti, Rv. 226094 Sez. 1, 19.10.2016, Lin, Rv. 269287 Sez. 5, 3.6.2015, Procacci, Rv. 265148 , mentre rispetto ad una chiamata di correo può contribuire a fondarne la attendibilità intrinseca, ma non come riscontro esterno Sez. Un. 29.11.2012, Aquilina, Rv. 255145 . 3.3. Il ricorso ha dedotto pag. 10 l’apparenza della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori E. e B.A Quanto al primo collaboratore, il ricorso sostiene che sarebbe mancante la valutazione della soggettiva credibilità, mancando qualsiasi riferimento alla personalità del dichiarante, alle ragioni della intrapresa collaborazione, ai rapporti con l’accusato, mentre, in relazione alla attendibilità oggettiva, non risulterebbe alcuna considerazione sulla costanza e coerenza di quanto dichiarato. Quanto a B.A., il ricorso evidenzia che il secondo giudice non avrebbe motivato la maggior attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni rese nella fase di indagini rispetto a quelle a dibattimento. Il collegio rileva che la sentenza impugnata ha motivato pag. 25 il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di questi collaboratori, valorizzando la precisione del loro racconto. Con riguardo alle censure proposte dal ricorso, si deve evidenziare che non viene prospettato alcun rilievo specifico del mancato apprezzamento del profilo di soggettiva credibilità dei due dichiaranti il ricorso, anzi, sostiene che proprio questi collaboratori avevano sostenuto che l’imputato Z. non avesse l’autorità per decidere un omicidio. Quanto, infine, alla costanza e coerenza delle dichiarazioni, il ricorso non ha indicato quale rilevanza avrebbero avuto in relazione alla posizione del ricorrente le dichiarazioni rese a dibattimento da B.A 3.4. L’ulteriore considerazione, secondo cui il giudice di appello sarebbe giunto, a riguardo di Z.S., a conclusioni contraddittorie, seppur fondata dal ricorrente sulle dichiarazioni di B.A. e E.V., riguarda il complessivo giudizio della Corte territoriale, e non la valutazione specifica dei menzionati collaboratori. In realtà, la affermata contraddizione non risulta dalle sentenze di merito, in quanto sono circostanze accertate sia la detenzione in regime speciale di B.G. all’epoca dell’omicidio sia lo stato libero e il suo ruolo di reggente del clan per Z.S. questi dati fattuali spiegano il sovrapporsi in capo allo Z. del ruolo di mandante, quale portatore del movente omicidiario, e di organizzatore esecutivo, ruoli diversi, ma non fra loro incompatibili, tanto più nello specifico contesto del fatto, che ha richiesto, per l’organizzazione del delitto, la conclusioni di accordi con esponenti di altri clan camorristici. 3.6. Il Collegio quindi ritiene che le censure proposte siano info. te e che dunque il ricorso presentato dal difensore di Z.S. debba essere respinto. 4. Il ricorso proposto dal difensore di B.G. denuncia violazione della legge penale in relazione alle norme sul concorso di persone e difetto di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle dichiarazioni di B.A Quanto all’accertamento del fatto, si deve precisare che la sentenza di appello ha, in accoglimento di una censura proposta dalla difesa di B.G., affermato l’estraneità di questo imputato dalla fase organizzativa del duplice omicidio. Mentre la prima sentenza aveva accomunato B.G. e Z.S., non solo, nella assunzione della deliberazione omicidiaria nell’anno 2001, ma anche nella fase organizzativa intrapresa dopo la scarcerazione di Z.S. nel 2006, la sentenza di appello ha chiarito che la fase organizzativa era stata seguita dal solo Z., e ad essa era rimasto del tutto estraneo B.G., detenuto in regime speciale ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen. e quindi impossibilitato a comunicare all’esterno. La sentenza di appello ha ritenuto la responsabilità di B.G. in ragione della originaria decisione assunta nell’immediatezza dell’omicidio di In.Gi., nell’anno 2001. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto quella decisione, nonostante il tempo trascorso, idonea a determinare / rafforzare il proposito criminoso dei correi sul rilievo del ruolo preminente nel clan di B.G. e della intensità della volontà omicidiaria, trattandosi di vendicare l’omicidio di persona vicina al medesimo B.G Intensità espressa, significativamente, da B.A. che aveva qualificato quel mandato omicidiario come dato in perenne . 4.1. Ora, in ordine all’accertamento del fatto il ricorso propone rilievi solo in relazione alla individuazione della causale del duplice omicidio, sostenendo che quella individuata dalle sentenze di merito non sarebbe certa, risultando, dalle parole di Ca.Fr., un movente alternativo, costituito dalla volontà del clan G. di punire un fratello M. per un litigio di qualche giorno prima. Sul punto, il ricorso propone un debole argomento di merito, mentre fondata è la motivazione delle sentenze di merito in ordine all’accertamento del motivo e del contesto in cui era maturato il delitto la vendetta per l’omicidio In. e l’alleanza operativa fra il clan B. Ia. e il clan G. C. . Sul punto plurime, indipendenti e convergenti sono le dichiarazioni di chi riferisce del sorgere del proposito nel 2001 e di chi descrive la fase organizzativa, sia che si tratti di dichiaranti provenienti da un clan o dall’altro. 4.2. Il ricorso ha, inoltre, proposto pag. 9 una generica censura di travisamento della prova, senza specificare quale accertamento sarebbe viziato e rispetto a quale prova assunta. 4.3. Infine, il ricorso pagg. 8 e 13 ha dedotto che la sentenza, nell’affermare che per procedere all’omicidio dei fratelli M. non era stato necessario che il capo clan B.G. desse un nuovo ordine, avrebbe travisato le prove assunte in particolare, la Corte di secondo grado non avrebbe considerato che B.A. aveva affermato che, all’epoca del fatto e all’interno del clan, il mandato omicidiario pronunciato nel 2001 non era più valido e che Z.S., quale reggente del clan, aveva l’autorità di decidere l’esecuzione dell’omicidio. Il Collegio osserva che i passi della deposizione di B.A. valorizzati dal ricorrente risultano menzionati nella sintesi dell’esame dibattimentale riportata nella sentenza impugnata pagg. 17, 18 . Il motivo va esaminato congiuntamente alla censura in ordine alla adeguatezza della motivazione. 4.4. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di B.G. quale concorrente morale nei reati ascritti pag. 27 della sentenza di appello . La sentenza impugnata ha infatti accertato che l’originario mandato omicidiario era stato, dallo stesso B.G., sospeso per ragioni di opportunità all’epoca non vi erano, a parere del capo clan, le condizioni per eseguire l’omicidio dei fratelli M., dato che si sarebbe aperto un ulteriore fronte di contrapposizione sanguinosa, che il clan B. non era in grado di sostenere. La sentenza di appello sul punto è chiara pag. 26 , individuando in B.G. il soggetto che, nel 2001, aveva sospeso l’operatività del mandato omicidiario e in Z.S. la persona che negli anni 2006-2007 aveva, forte della ricomposizione in libertà del clan, attuato la strategia di alleanze che aveva consentito la realizzazione, nella medesima giornata del 10 febbraio 2007, del duplice omicidio M. e dell’omicidio di Pa.An., pure ritenuto responsabile dell’omicidio di In.Gi La responsabilità di B.G. viene quindi fondata vedi pag. 27 sulla ritenuta efficacia, anche a distanza di sei anni, del mandato risalente all’anno 2001 e dunque sull’accertamento che l’esecuzione dell’omicidio era stata determinata anche dall’ordine impartito da B.G. nel 2001. In considerazione del fatto che era stato lo stesso B.G. a imporre, nel 2001, a Z.S. la sospensione di quell’ordine di omicidio, la sentenza di appello aggiunge la considerazione che l’impulso esecutivo dato da Z.S. sei anni dopo non poteva essere frutto di . sua esclusiva ed autonoma decisione . Il Collegio ritiene che il menzionato giudizio di colpevolezza, da una parte, sia motivato in maniera contraddittoria e, dall’altra, non faccia corretta applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato doloso. 4.4.1. La contraddizione motivazionale risiede nell’aver la sentenza di appello affermato, da una parte, pag. 26 che era stato . il solo Z., in qualità di reggente del clan nel 2007, . a prendere l’iniziativa della complessa organizzazione dell’omicidio, e, dall’altra, che ciò non era avvenuto . per sua esclusiva ed autonoma decisione pag. 27 . In particolare, la sentenza di appello non ha precisato se la seconda affermazione - significativa di una condivisione da parte di B.G. della scelta di procedere, nel 2007, all’esecuzione dell’omicidio - si fondi su un positivo accertamento di fatto, anche per via indiziaria o logica, ovvero esprima la mera consapevolezza, in capo allo Z., di avere sicuramente l’approvazione da parte del capo clan B.G Si deve aggiungere che, ove si trattasse della coscienza di essere approvato dal superiore gerarchico nel clan, si dovrebbe spiegare il fondamento di tale consapevolezza, se derivante dai termini dell’originaria comune decisione ovvero dalla mera persistenza della volontà di vendetta da parte di B.G Va dunque, innanzitutto, chiarito se B.G. abbia espresso specifica adesione alla decisione di passare alla fase esecutiva ovvero se il solo Z.S. abbia, in piena autonomia, deciso di organizzare l’omicidio. In tale seconda situazione, si deve precisare quale rilievo abbia avuto, nella autonoma deliberazione esecutiva di Z., il pronunciamento espresso da B.G. nel 2001 se, ancora, il ruolo di conferimento di incarico da eseguire ovvero di mera manifestazione di volontà vendicativa. La sentenza impugnata ha evidenziato pagg. 25, 26, 27 taluni contributi dichiarativi inerenti al significato, nel tempo, della decisione assunta nel 2001 B.A. lo aveva qualificato come ordine in perenne , E.V. aveva espresso la convinzione che G. e S. volevano la testa di M., potevano passare anche trent’anni, ma le cose mica cambiavano . Sul punto, però la sentenza impugnata non ha dato adeguata motivazione, in quanto non ha precisato se la valutazione data dai due dichiaranti si fondasse su dati circostanziali apprezzabili e potesse quindi essere fatta propria dal giudicante. Si tratta di due giudizi in ordine alle caratteristiche del mandato omicidiario il giudice doveva approfondire il tema per verificare su quali elementi si fondassero le valutazioni dei due dichiaranti. In particolare, si doveva porre in rilievo critico la circostanza, accertata, della sospensione del mandato omicidiario decisa da B.G. nel 2001, e quindi verificare in che termini si potesse ritenere perenne un ordine che lo stesso mandante aveva sospeso. Si deve poi evidenziare che la sentenza di appello ha dato conto solo parzialmente del contributo dichiarativo dei due collaboratori da ultimo menzionati, mentre la sentenza di primo grado aveva riportato per esteso il racconto fatto dai primi dichiaranti. E viene in rilievo la censura, evidenziata supra al punto 4.3., di travisamento delle dichiarazioni di B.A. la sentenza impugnata riconosce che non vi era piena coerenza fra quanto dichiarato da B.A. al pubblico ministero e nell’esame dibattimentale, ed espone il contenuto solo di quest’ultimo, che però non utilizza, ritenendo più attendibile il contenuto dell’interrogatorio al pubblico ministero, dove, appunto, aveva parlato di ordine in perenne . 4.4.2. Nella qualificazione giuridica della condotta posta in essere da B.G. si deve considerare che è necessario sia accertata una rilevanza concorsuale specifica con riferimento alla azione esecutiva. Tale qualificazione è certamente sussistente qualora fosse accertato che la deliberazione esecutiva di Z.S. era stata adottata con il previo, specifico e manifestato consenso di B.G., e dunque era stata determinata o, quanto meno, rafforzata da tale espressione di volontà del ricorrente. Nel caso in cui si accerti, invece, che l’iniziativa esecutiva assunta da Z.S. dopo la sua scarcerazione nell’anno 2006 era stata del tutto autonoma, senza alcun confronto con B.G., viene in rilievo, quanto alla posizione del ricorrente, solo quella manifestazione di volontà omicidiaria espressa nell’anno 2001. E la relativa qualificazione giuridica deve considerare che la rilevanza concorsuale di una condotta atipica - qual è la manifestazione, pur seria, di volontà omicida - deve essere considerata in relazione alla condotta tipica effettivamente realizzata. Nel caso in esame è accertato che quel mandato - idoneo, di per sé, a determinare e rafforzare il proposito criminoso nell’esecutore materiale - era stato, ed efficacemente, sospeso dal medesimo B.G., e dunque si pone la questione del rapporto fra quel mandato e la decisione operativa assunta da Z.S. dopo la sua scarcerazione, a distanza di sei anni. La rilevanza concorsuale di quel mandato potrà essere affermata solo laddove ne sia accertata una specifica efficacia nel far sorgere la decisione esecutiva. Va precisato che la mera consapevolezza in capo all’autore tipico, anche fondata su pregresse manifestazioni di pensiero, di avere l’approvazione da parte di altri soggetti non rende concorsuale la condotta di quest’ultimi. Ai fini del concorso morale nel reato è necessario che la manifestazione di volontà criminosa sia in specifica relazione con la condotta esecutiva, anche pre tipica, per aver determinato o concorso a determinare il proposito criminoso di chi abbia, per lo meno, contribuito all’esecuzione del reato. La espressa previsione, ai sensi dell’art. 115 cod. pen., della non punibilità della istigazione al reato non accolta fonda la necessità che in relazione al reato commesso si compia la verifica della rilevanza specifica della manifestazione di volontà criminosa da parte di chi è rimasto estraneo alla condotta esecutiva, seppur latamente intesa. Va riconosciuta la rilevanza concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen. solo nel caso in cui sia accertata la specifica efficacia di quella manifestazione di volontà a determinare o rafforzare il proposito criminoso di chi abbia intrapreso l’esecuzione del reato. Si deve quindi dare indicazione del seguente principio di diritto Ai fini della responsabilità per concorso morale nel reato, si deve accertare una specifica rilevanza, in termini di determinazione o rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, tra la manifestazione di volontà del reato e la condotta di chi abbia contribuito alla esecuzione, anche nella fase pre tipica, del reato non ha rilevanza concorsuale la manifestazione di volontà del reato che si sia limitata, per il decorso del tempo o per altra causa, a far sorgere in chi ha contribuito alla esecuzione la mera consapevolezza di una approvazione ex post del reato, senza aver nemmeno rafforzato il proposito criminoso del concorrente . 5. Va dunque, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore di B.G., pronunciato annullamento della relativa condanna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che proceda, in piena libertà, ad un nuovo accertamento della condotta realizzata da B.G., eliminando i profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità per travisamento di prova illustrati al punto 4.4.1 che precede, e quindi alla qualificazione giuridica della condotta del ricorrente, adeguandosi ai principi di diritto esposti al punto 4.4.2 I ricorsi presentati da G.P., I.G. e Z.S. vanno respinti, con co. nna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di B.G. e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Rigetta i ricorsi proposti da Z.S., G.P. e I.G. che condanna al pagamento delle spese processuali.