Solo la presenza dell’indagato durante l’atto di sequestro comporta l’avviso di farsi assistere da un difensore

L’art. 365 c.p.p. prevede per il compimento di sequestri l’avviso alla parte che sia presente” della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, l’automatica designazione di uno d’ufficio. Nel contempo, secondo l’art. 114 disp. att. c.p.p. per il compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p. la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente”, che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dunque, solo la presenza dell’indagato durante l’atto di sequestro comporta l’avviso di farsi assistere da un difensore.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 31834/18, depositata il 12 luglio, coglie l’occasione per richiamare alcuni importanti principi dettati in materia di sequestro e delle modalità esecutive del medesimo in relazione al diritto alla difesa. Il fatto. Il Tribunale di Gorizia, sezione per il riesame, con ordinanza del 21 settembre 2017, annullava il decreto di sequestro emesso in data 6 luglio 2017 dalla Procura della Repubblica in sede, in relazione alla contestazione delittuosa di cui all’art. 517 c.p. in relazione all’art. 4, comma 49, l. n. 350/2003 , disponendo, di tal guisa, la restituzione all’indagata delle 167 pettorine per cani oggetto del provvedimento rescisso. Nella specie, il decreto di sequestro veniva annullato in ragione dell’omessa notifica del provvedimento alla persona sottoposta alle indagini preliminari, consumando, così, la violazione del diritto di difesa. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, deducendo il vizio di motivazione di legge, nonché di erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il Rappresentante della Pubblica Accusa contesta che nel provvedimento impugnato è fondato su presupposti erronei, atteso che il decreto di sequestro veniva compiutamente notificato dalla Guardia di Finanza in data 20 agosto 2017. A seguito di siffatta notifica, d’altronde, l’indagata proponeva rituale richiesta di riesame dunque, secondo il ricorrente, il diritto alla difesa non sarebbe stato compromesso in alcuna maniera. Medesimo discorso vale per la circostanza che il sequestro sia stato eseguito materialmente in assenza dell’indagata, notiziata per tempo del provvedimento in atto presso gli uffici della Guardia di Finanza ove i beni si trovavano in virtù di un precedente sequestro poi annullato ed in attesa di restituzione. Di fronte a tali censure proposte a sostegno della richiesta di annullamento dell’ordinanza di riesame, l’indagata, per mezzo del proprio difensore, deposita una memoria difensiva con cui evidenzia la violazione dei diritti di difesa garantiti dagli artt. 365 e 370, comma 2, c.p.p. Il ricorso della Pubblica Accusa è fondato. I Giudici di Legittimità condividono le censure sollevate dalla parte ricorrente. Invero, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, invita a riflettere sulle effettive indicazioni contenute nelle norme procedurali che contemplano il sequestro. In particolare, viene osservato che l’art. 365 c.p.p. prevede per il compimento di sequestri l’avviso alla parte che sia presente” se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, la designazione di uno d’ufficio. Nel contempo, secondo l’art. 114 disp. att. c.p.p. per il compimento degli atti indicati nell’art. 356 c.p.p. la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente”, che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Dunque, solo la presenza dell’indagato durante l’atto di sequestro comporta l’avviso di farsi assistere da un difensore. Non solo solo in caso di sequestro realizzato su iniziativa della polizia giudiziaria sussiste l’obbligo dell’avviso di palesare siffatto avviso, mentre in ipotesi di sequestro delegato dal Pubblico Ministero tale incombenza può essere pretermessa senza che si consumi alcuna violazione del diritto alla difesa in tal senso Cass. Pen. n. 40530/15 . D’altra parte, nel sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria è richiesto solo l’avviso all’indagato se presente che può farsi assistere da un difensore, ma non anche l’obbligo di accertarsi se vi sia o non un difensore di fiducia e di provvedere alla nomina di uno d’ufficio in caso negativo come, al contrario, è previsto nell’art. 365 c.p.p. . Nel caso in esame, pertanto, il sequestro non solo veniva disposto direttamente dal PM procedente, che in via autonoma andava a rinnovare il precedente provvedimento di sequestro, annullato per meri vizi di forma, ma veniva anche eseguito in assenza dell’indagata. Alla stregua di tale ricostruzione, la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 marzo – 12 luglio, n. 31834 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Gorizia, sezione per il riesame, con ordinanza del 21 settembre 2017, annullava il decreto di sequestro emesso in data 6 luglio 2017 dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale nei confronti di P.V.P. , indagata per il reato di cui all’art. 517 cod. pen. in relazione all’art. 4, comma 49, legge, n. 350 del 2003, e disponeva la restituzione dei beni oggetto del provvedimento all’indagata nella specie, 167 pettorine per cani atteso che, in ragione della mancata notifica del sequestro, risultava violato il diritto di difesa di quest’ultima. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato è fondato su presupposti erronei e in contrasto con quanto risulta dagli atti del procedimento dai quali emerge che non vi è stata alcuna lesione dei diritti di difesa dell’indagata, alla quale il provvedimento ablativo è stato correttamente notificato in data 20 agosto 2017 dalla Guardia di Finanza. Il Pubblico Ministero evidenzia infatti che l’indagata, proprio in quanto correttamente notiziata del provvedimento di sequestro e messa nelle condizioni di esercitare i propri diritti, ha proposto rituale riesame. Non rileva, invece, la circostanza che il sequestro sia stato materialmente eseguito in assenza dell’indagata, in quanto non presente, atteso che la merce si trovava presso gli uffici della Guardia di Finanza di Gorizia in quanto oggetto di un precedente sequestro probatorio annullato in sede di riesame e di cui doveva eseguirsi la restituzione mentre la P. è residente ed ha il domicilio dichiarato a . Ha chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 2. 2. L’indagata, tramite difensore, ha depositato una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero Ad avviso della difesa il ricorso sarebbe infatti infondato atteso che il provvedimento del Tribunale del riesame di Gorizia ha correttamente dichiarato la nullità del decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica in data 6 luglio 2017, avente ad oggetto gli stessi beni già sequestrati con un precedente provvedimento annullato per carenza motivazionale, eseguito in data 28 luglio 2017 in assenza della parte e del difensore e notificato all’indagata soltanto il successivo 20 agosto 2017. I diritti di difesa garantiti dalle disposizioni di cui agli artt. 365 e 370, comma 2, cod. proc. pen. sono stati violati perché la Polizia Giudiziaria ha eseguito gli atti alla stessa delegati dal Pubblico Ministero, ovverosia il dissequestro dei beni e il nuovo sequestro degli stessi, contestualmente, senza quindi convocare l’indagata al fine di restituirle prima i beni e poi procedere al nuovo sequestro alla presenza della stessa alla quale sarebbe dovuto essere chiesto se fosse assistita da un difensore di fiducia e, in mancanza, gliene sarebbe stato nominato uno d’ufficio. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al tribunale di Gorizia. Il Tribunale del riesame di Gorizia ha accolto il ricorso di P.V.P. avverso il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia 167 pettorine per cani, già oggetto di sequestro precedente, da parte della P.G., di propria iniziativa . Il precedente sequestro operato d’iniziativa dalla P.G. è stato annullato in quanto la convalida dello stesso era priva di motivazioni. Il P.M., quindi emetteva un nuovo e diverso provvedimento il 6 luglio 2017 di sequestro con la motivazione, in precedenza ritenuta assente dal Tribunale del riesame. Questo nuovo provvedimento è stato annullato dall’ordinanza oggi impugnata. Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso della P. , relativamente alla ritenuta violazione del suo diritto di difesa, in ordine al mancato previo avviso sia del sequestro che si stava per eseguire e sia della facoltà di farsi assistere dal difensore, in quanto il sequestro è stato adottato dal P.M. e non dalla P.G. d’iniziativa 3. 1. L’art. 365, cod. proc. pen. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso prevede per il compimento di sequestri l’avviso alla parte che sia presente se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, la designazione di un difensore d’ufficio. Anche l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede per il compimento degli atti indicati nell’art. 356, cod. proc. pen. che la polizia giudiziaria avverta la persona sottoposta alle indagini se presente , che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Conseguentemente solo la presenza all’atto comporta l’avviso di farsi assistere dal difensore per gli atti compiuti d’iniziativa dalla P.G., art. 114, disp. att. cod. proc. pen. cit. identicamente per gli atti compiuti dal P.M., la nomina del difensore è prevista solo se la persona è presente all’atto. Inoltre questa Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal pubblico ministero, trattandosi di soggetto inserito nell’ambito dell’ordinamento giudiziario e dotato di ampie garanzie di indipendenza ai sensi dell’art. 107 Cost. Sez. 3, n. 40530 del 05/05/2015 - dep. 09/10/2015, Pmt in proc. Pagnin e altri, Rv. 26482701 . Nel nostro caso il sequestro è del P.M., che in via autonoma ha rinnovato il precedente provvedimento annullato per vizi di forma, e quindi nessun avviso di farsi assistere dal difensore era dovuto all’indagata. Del resto nel sequestro d’iniziativa della P.G. è richiesto solo l’avviso alla persona indagata sempre se presente all’atto di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma non anche l’obbligo di chiedere all’indagato se sia o no assistita da un difensore di fiducia e di provvedere, in caso negativo, alla nomina di un difensore d’ufficio La polizia giudiziaria, quando procede, d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356, cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia Sez. 1, n. 22563 del 19/01/2015 - dep. 28/05/2015, Perfetto, Rv. 26377501 . Conseguentemente nessuna lesione del diritto di difesa dell’indagata può ritenersi consumata nel caso di cui all’odierno giudizio, in quanto per il sequestro delle pettorine per cani, non doveva effettuarsi nessun avviso all’indagata, non presente al compimento dell’atto di sequestro disposto dal P.M. sia pure in rinnovazione del precedente provvedimento di convalida del sequestro della P.G., annullato per vizi di forma . 4. Può pertanto formularsi il seguente principio di diritto In tema di sequestro probatorio, l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sussiste solo in caso di sequestro eseguito su iniziativa della polizia giudiziaria e non anche in caso di sequestro delegato dal Pubblico Ministero o direttamente eseguito dal P.M. , poiché ai sensi dell’art. 365, cod. proc. pen. il P.M. deve chiedere alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente all’atto, se è assistita da un difensore di fiducia, e qualora ne sia priva, designare un difensore d’ufficio viceversa la polizia giudiziaria, quando procede, d’iniziativa, al compimento di taluna delle attività alle quali, a norma dell’art. 356, cod. proc. pen., ha diritto di assistere, senza preavviso, il difensore della persona sottoposta a indagini, non ha, a differenza di quanto è previsto dall’art. 365 cod. proc. pen. per il caso di perquisizioni e sequestri cui proceda il pubblico ministero, l’obbligo di chiedere alla detta persona se sia o meno assistita da un difensore e di provvedere, in caso negativo, alla designazione di un difensore d’ufficio, ma ha soltanto l’obbligo, previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di avvisare la persona sottoposta a indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia . P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Gorizia - Sezione riesame.