Non si può ricorrere in Cassazione contro il provvedimento di rinvio di udienza per il rinnovo della notifica

Il provvedimento con cui il Tribunale del riesame disponga il rinvio dell’udienza camerale, ritenendo opportuna la rinnovazione della notifica all’indagato in mancanza di prova dell’avviso di fissazione dell’udienza, non è ricorribile per cassazione. I Supreme Giudici nella sentenza in commento chiariscono i motivi dell’inammissibilità del ricorso contro tale provvedimento.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 29860/18 depositata il 3 luglio. Il fatto. Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile il ricorso della ricorrente/indagata contro il provvedimento di rinvio dell’udienza disposto dal Tribunale del riesame di Milano, il quale chiedeva la rinnovazione della notifica al difensore dell’indagata del decreto di fissazione dell’udienza camerale per l’impugnazione di un provvedimento di rigetto del sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti dell’indagata stessa , in quanto precedentemente notificato con la dicitura erronea appello notificato dal difensore in luogo di quella corretta appello depositato dal PM . Inutile la doglianza della ricorrente circa l’abnormità del provvedimento del Tribunale, il quale disponendo la rinnovazione della notifica nelle forme corrette avrebbe solo cercato di rimediare all’errore della mancata notifica dell’avviso di fissazione di udienza alla ricorrente che avrebbe dovuto comportare la nullità del decreto per omessa notifica ai sensi dell’art. 179 c.p.p I motivi per cui il ricorso è inammissibile. La Cassazione non è entrata nel merito della controversia, fermandosi ad evidenziare che può per parlarsi di abnormità solo quando un provvedimento per singolarità e stranezza sia avulso dall’intero ordinamento processuale o, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo . Nel caso di specie, il provvedimento non è ricorribile per cassazione. Sul punto la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale non è ammesso il ricorso per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame, ritenendo di disporre la rinnovazione della notifica all’indagato per mancanza di prova circa l’avviso per l’udienza camerale, disponga il rinvio dell’udienza. Ciò in quanto con la decisione del Tribunale non viene emesso né un provvedimento funzionalmente né strutturalmente abnorme ed la rinnovazione delle notifica della citazione a giudizio è un atto normativamente previsto . Inoltre, precisa la Cassazione, detto atto non determina alcuna stasi o regressione del procedimento al di fuori dei casi espressamente previsti e rappresenta un provvedimento che non definisce il giudizio incidentale cautelare, ma ne consente la prosecuzione e che, data la sua natura interlocutoria, non pregiudica in nessun modo i diritti delle parti, né tanto meno si configura come abnorme . Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 dicembre 2017 – 3 luglio 2018, n. 29860 Presidente Cavallo – Relatore Scarcella Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in udienza in data 16.05.2017, il tribunale del riesame di Milano disponeva che venisse effettuata una nuova notifica del decreto 26.04.2017 di fissazione dell’udienza camerale, in forma corretta, in quanto contenente la dicitura appello notificato dal difensore in luogo di quella, corretta, di appello depositato dal P.M. in data 1.03.2017 in relazione al provvedimento di rigetto del sequestro preventivo emesso dal GIP/tribunale di Milano in data 20.02.2017 nei confronti dell’indagata con il medesimo provvedimento ricorso, il tribunale disponeva altresì il rinvio dell’udienza camerale a quella del 1.06.2017. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, a mezzo di difensore di fiducia iscritto all’albo speciale ex art. 613 c.p.p., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c , c.p.p., in relazione all’art. 179, cod. proc. pen., sotto il profilo della nullità dell’ordinanza impugnata per abnormità della decisione di rinvio dell’udienza. Si duole la ricorrente, in sintesi, del fatto che l’udienza di discussione camerale fissata a seguito del ricorso ex art. 322 c.p.p. sarebbe stata ritualmente comunicata al difensore ma non all’indagata, cui il decreto è stato notificato a mani proprie dalla polizia giudiziaria si sostiene che la notifica non avrebbe raggiunto il suo scopo quanto alla parte, che avrebbe saputo dell’esistenza dell’udienza solo a seguito del ricorso del proprio difensore per le seguenti ragioni si evidenzia che all’ud. 16.05.2017, il tribunale aveva provveduto a discutere nel merito i motivi dell’appello cautelare disposto dal PM, motivi su cui la difesa aveva regolarmente interloquito a mezzo di sostituto processuale nel corso della stessa udienza il tribunale aveva peraltro discusso il secondo ricorso proposto dal PM, quello sul rigetto del sequestro, eccependo tuttavia tempestivamente la difesa l’inesistenza del decreto di fissazione dell’udienza e, in subordine, la sua nullità, concludendo genericamente per il rigetto dei motivi la presenza del difensore dell’indagata costituiva vicenda occasionale che era insuscettibile di sanare la nullità derivante dall’omessa notifica, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. trattandosi di omessa citazione dell’imputato, non essendosi costituito il rapporto processuale né avendo la parte potuto partecipare all’udienza i giudici del riesame avrebbero, peraltro, cercato di rimediare all’errore atteso che, resisi conto che mancava agli atti la notifica del secondo avviso, disponeva la rinnovazione della notifica nelle forme corrette ossia riportandovi che l’appello era del PM e non del difensore , rinviando ad altra udienza, quella del 1.06.2017, provvedimento di rinvio che viene censurato in quanto atto invalido ed inesistente. 2.2. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. c , c.p.p., sotto il profilo della nullità dell’ordinanza impugnata per mancata trasmissione del provvedimento di rigetto della misura del GIP/tribunale di Milano. Si duole la ricorrente, in sintesi, del fatto che pur essendovi nel fascicolo del tribunale del riesame di Milano una corretta cronologia dei documenti, mancherebbero tuttavia i numeri progressivi relativi all’ordinanza di rigetto del GIP mancherebbe quindi il provvedimento necessario anche in vista della discussione del 1.06.2017, di talché il provvedimento non potrebbe essere discusso apparendo l’appello del PM anche irrituale, che dovrà quindi essere respinto. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile. 4. Ed invero, osserva il Collegio con motivazione valevole per ambedue i motivi di ricorso che, attesa l’omogeneità delle doglianze esposte, meritano trattazione congiunta, la ricorrente impugna un’ordinanza con cui il tribunale del riesame di Milano, per quanto è dato comprendere dalla articolazione delle doglianze e dal provvedimento impugnato in atti allegato, all’udienza del 16.05.2017, fissata per la trattazione di un appello cautelare, la difesa aveva eccepito di aver ricevuto un decreto di fissazione dell’udienza camerale in cui era riportata l’indicazione che si trattava di udienza di discussione di un appello depositato dal difensore , esibendo la copia notificata all’indagata il tribunale, all’eccezione, replicava che il 28 aprile era stata disposto l’invio del decreto corretto, ossia con l’indicazione appello depositato dal PM , mandando per la notifica alla p.g. la difesa replicava a sua volta che tale secondo decreto non risultava essere mai stato notificato all’indagata e, pertanto, in relazione all’impugnazione da parte del PM dell’ordinanza del GIP di rigetto del sequestro preventivo chiedeva la fissazione di nuova udienza, concludendo in ogni caso per il rigetto dell’appello del PM ove il tribunale avesse inteso decidere nel merito, eccependo l’inesistenza del primo decreto di fissazione emesso in data 26.04.2017 il tribunale, come emerge dal provvedimento impugnato, preso atto che tale ultimo decreto di fissazione recava inesatta indicazione che l’udienza 16.05.2017 risultava fissata per la discussione dell’appello depositato dal difensore anziché dal PM e che tale decreto risultava essere stato sostituito da altro decreto in pari data con correzione del nome dell’appellante, indicato nel PM, risultato inviato per la notifica all’indagata a mezzo p.g., in considerazione che non risultava in atti prova della notifica di tale secondo decreto all’indagata, ne disponeva la rinnovazione, con rinvio all’ud. 1.06.2017, dando incarico alla p.g. di notificare il predetto avviso di udienza unitamente a copia del medesimo verbale dell’ud. 16.05.2017, dando avviso alle parti presenti di quanto sopra. 5. Tanto premesso in fatto, come anticipato, l’impugnazione è inammissibile. Ed infatti, in disparte il rilievo che l’eccezione sollevata con il primo motivo è superata dal provvedimento con cui il tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica del decreto corretto per l’ud. 1.06.2017 già inviata per la notifica all’in-dagata e di cui il tribunale non aveva la relativa prova all’ud. 16.05.2017 all’in-dagata equivalendo detto provvedimento all’accoglimento dell’eccezione difensiva, è tuttavia evidente che il ricorso per cassazione è stato presentato avverso provvedimento non impugnabile. Tale provvedimento, infatti, atteso il suo evidente carattere interlocutorio in quanto finalizzato esclusivamente a disporre una nuova notifica all’indagata del decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione dell’appello cautelare proposto dal PM avverso l’ordinanza di rigetto del GIP della richiesta di sequestro preventivo, era destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo che sarebbe stato assunto all’udienza del 1.06.2017 di cui si sconosce l’esito, donde deve presumersi che a tale data il procedimento incidentale sia stato definito , sicché la stessa - della cui inesistenza o nullità la ricorrente si doleva era da impugnarsi unitamente al provvedimento conclusivo di tale fase processuale, non essendo suscettibile di impugnazione autonoma. Deve, infatti, qui precisarsi che le ordinanze, sia se emesse durante il dibattimento che durante la fase incidentale di riesame da parte del tribunale, devono essere impugnate soltanto insieme con il provvedimento che definisce il giudizio la sentenza, in caso di ordinanza dibattimentale l’ordinanza, in caso di ordinanza interlocutoria assunta nel corso dell’udienza davanti al tribunale del riesame , salvo che la legge non stabilisca diversamente o che si tratti di provvedimenti abnormi e cioè di provvedimenti adottati al di fuori del sistema processuale penale e, in quanto tali, non riconducibili e collegabili ad uno specifico potere del giudice e tanto da essere imprevisti ed imprevedibili dal legislatore, per cui possono essere rimossi, in mancanza di altro rimedio, soltanto attraverso l’intervento della Corte di Cassazione. Orbene, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte - secondo cui può parlarsi abnormità solo ove si versi in ipotesi, da un lato, di un provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, e, dall’altro, di un provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, con la conseguenza che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo v., per tutte Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 - dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603 - detto provvedimento non può ritenersi ricorribile per cassazione. 6. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto Non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il tribunale del riesame, con ordinanza interlocutoria, ritenuta la opportunità di disporre la rinnovazione della notifica all’indagato non essendovi prova in atti dell’avviso per l’udienza camerale, disponga il rinvio dell’udienza ad altra udienza camerale fissa, in quanto, così decidendo, il tribunale stesso non ha emesso né un provvedimento funzionalmente né strutturalmente abnorme, sia perché la rinnovazione della notifica della citazione a giudizio è atto normativamente previsto cfr. art. 143, disp. att. cod. proc. pen., applicabile anche al procedimento davanti al tribunale del riesame nel rispetto dei termini previsti, per quanto qui di interesse, dall’art. 310 c.p.p. , sia perché detto atto non determina alcuna stasi o regressione del procedimento al di fuori dei casi espressamente previsti e rappresenta un provvedimento che non definisce il giudizio incidentale cautelare, ma ne consente la prosecuzione e che, data la sua natura interlocutoria, non pregiudica in nessun modo i diritti delle parti, né tanto meno si configura come abnorme . 7. Analogamente è a dirsi quanto al secondo motivo, in relazione al quale viene dedotta una nullità che discenderebbe dalla mancata presenza nel fascicolo del tribunale del riesame dell’ordinanza di rigetto del GIP/tribunale di Milano, ciò che, a giudizio della difesa, avrebbe impedito anche la trattazione dell’udienza 1.06.2017 non essendo la difesa in condizione di interloquire. Trattasi di censura, come già esposto a proposito del primo motivo, che è stata intempestivamente proposta in quanto rivolta nei confronti di un provvedimento non direttamente impugnabile e che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del provvedimento terminativo del procedimento incidentale, deducendo l’asserita violazione del disposto dell’art. 310, co. 2, cod. proc. pen. che prevede che dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda , aggiungendo che Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia . 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.