Omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia: è nullità assoluta

Il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato comporta la nullità assoluta ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 26281/18 depositata l’8 giugno. Il caso. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, riteneva colpevole l’imputato del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver usato violenza nei confronti di due appartenenti alle forze dell’ordine che, in borghese, lo avevano fermato per identificarlo. Ricorre in Cassazione il condannato per omessa notificazione al proprio difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente celebrazione del rito in presenza di un difensore d’ufficio. L’importanza della notificazione al difensore di fiducia. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato fa sopraggiungere la nullità assoluta di cui all’art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., quando ne è obbligatoria la presenza. Inoltre, dalla fattispecie rileva che è stato notificato, a mezzo PEC, al difensore di fiducia del condannato un avviso relativo ad un diverso procedimento a carico di persona distinta dal proprio assistito. Da qui la presenza nel giudizio di appello del solo difensore d’ufficio, non essendo giunta notificazione dell’udienza all’imputato tramite il proprio difensore di fiducia. Pertanto, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 maggio – 8 giugno 2018, n. 26281 Presidente Mogini – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2016, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Paola che aveva ritenuto P.F. colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver usato violenza, in data 31 luglio 2011, nei confronti di due appartenenti alle forze dell’ordine che, in abiti borghesi, dopo essersi qualificati, lo avevano fermato per identificarlo, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe personalmente P.F. , formulando un unico motivo, con cui si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 601, comma 1, n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., per l’omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, con conseguente celebrazione del giudizio in presenza di difensore di ufficio. Si deduce che non vi è alcuna prova in atti della notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, e che, in udienza, l’imputato è stato assistito da difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Si precisa che - la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, relativa all’udienza del 13 ottobre 2016, eseguita tramite posta elettronica certificata, concerneva altro imputato e altro difensore - all’udienza del 13 ottobre 2016, rilevata l’omessa notifica nei confronti dell’imputato, veniva nominato un difensore d’ufficio e disposto rinvio all’udienza del 13 dicembre 2016 - l’udienza del 13 dicembre 2016 veniva trattata in presenza di altro difensore d’ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. così, per tutte, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 . 3. Dagli atti, risulta che al difensore di fiducia dell’imputato è stato notificato, tramite posta elettronica certificata, un avviso relativo a Reg. generale/2012/00748/Corte di appello a carico di P.F. , senza ulteriori specificazioni, e che l’atto allegato, relativo al procedimento N. 748/12 R.G. , è indirizzato all’avvocato Antonio Domenico Minasi, e riguarda il processo di appello nei confronti di Z.G.S. , concernente sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 3 novembre 2010, con indicazione del giorno 13 ottobre 2016 come data di udienza. Risulta, inoltre, che il giudizio di appello nei confronti di P.F. , e relativo a sentenza emessa dal Tribunale di Paola, ha avuto una prima udienza il 13 ottobre 2016 in presenza di difensore di ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e che, in quella data, il processo è stato rinviato al 13 dicembre 2016 per difetto di notifica nei confronti dell’imputato, disponendosi la rinnovazione della notificazione del decreto di citazione nei confronti del solo imputato. Risulta, infine, che l’udienza del 13 dicembre 2016, all’esito della quale è stata emessa la sentenza impugnata in questa sede, si è celebrata in assenza dell’imputato e alla presenza di altro difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 4. In considerazione di quanto risulta dagli atti, deve ritenersi che il difensore di fiducia dell’odierno ricorrente, all’epoca imputato nel giudizio di appello, non è stato avvisato dell’udienza e del giudizio di secondo grado, svolgendosi quest’ultimo in presenza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e che, quindi, si è verificata una nullità assoluta ed insanabile che si è propagata agli atti successivi. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata, e gli atti debbono essere rinviati per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Cata