Principio di affidamento e responsabilità dell’agente: la prevedibilità del sinistro deve essere valutata nel caso concreto

La Suprema Corte approfitta della controversia oggetto di ricorso per ribadire i limiti applicativi del principio dell’affidamento, in particolare in tema di circolazione stradale dove il comportamento imprevedibile della vittima potrebbe giustificare l’incidente causato dall’imputato.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 24728/18, depositata il 1° giugno. Il caso. La Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di prime cure, condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 589, comma 1 e 2, c.p. Omicidio colposo . In particolare all’imputato veniva contestato di non aver mantenuto la distanza di sicurezza e la velocità corretta in relazione all’orario notturno e alla mancanza di illuminazione, in violazione del codice stradale, causando così un incidente che aveva provocato la morte della persona offesa. Contro la decisione di merito il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando con un'unica doglianza che i Giudici di merito non abbiano considerato che la condotta della vittima fosse connotata da assoluta imprevedibilità, in quanto aveva compiuto un brusco rallentamento della velocità. Secondo i Giudici la manovra improvvisa della vittima non giustificava il comportamento dell’imputato, il quale non aveva prestato la dovuta attenzione alla guida . Il principio di affidamento e la circolazione stradale. La Cassazione ha precisato che per risolvere la questione attinente all’imprevedibilità delle condotta della vittima deve farsi applicazione del principio dell’affidamento. In tema di circolazione stradale detto principio deve essere valutato in relazione al principio opposto secondo cui l’utente delle strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità . Ciò premesso il principio dell’affidamento è un applicazione del principio del rischio consentito in quanto dover continuamente tener conto dell’altrui possibili violazioni della diligenza imposta, avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche da comportamento altrui . Invece l’affidamento si fonda sulla divisione dei compiti per assicurare il miglior adempimento delle prestazioni richieste a ciascuno, ciò nell’ambito della circolazione stradale può tradursi nella necessità di assicurare la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi ogni volta tutte le possibili trascuratezze altrui . Il venir meno dell’affidamento all’altrui diligenza. Il Suprema Collegio precisa che, però, quando l’agente ha un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o quando sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano un attività, la possibilità di far affidamento all’altrui diligenza viene meno. In applicazione di ciò, ai fini di valutare se l’agente abbia avuto nella circolazione stradale la possibilità di evitare un sinistro la prevedibilità ed evitabilità vanno valutate in concreto. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto che nel caso di specie i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei citati principi nella valutazione della responsabilità per colpa del ricorrente, precisando sul punto che l’osservanza della distanza di sicurezza mira proprio ad evitare che il guidatore, rispettando lo spazio di arresto necessario, collida con altro veicolo . In conclusione i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 marzo – 1 giugno 2018, n. 24728 Presidente Fumu – Relatore Bruno Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 10/12/2014, appellata da M.M. , con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 589, comma 1 e 2, cod. pen. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Pena sospesa e non menzione. 2. Era contestato al M. di avere, mentre percorreva l’autostrada Al nella terza corsia di marcia alla guida della sua vettura, tamponato violentemente il veicolo della persona offesa, N.P. , che decedeva nell’incendio della macchina, per negligenza imprudenza ed imperizia, nonché, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, non avendo mantenuto la distanza di sicurezza e non avendo commisurato la velocità al campo di visibilità ridotta per l’orario notturno e la mancanza di illuminazione. La Corte territoriale, considerata la ricostruzione della dinamica del sinistro, sosteneva che non fosse addebitabile al ricorrente il fatto che egli non avesse limitato la velocità date le buone condizioni della strada e metereotogiche , ma il fatto che non avesse prestato la dovuta attenzione nella guida. Si affermava in sentenza che, se il M. avesse prestato la necessaria attenzione, avrebbe sicuramente avvistato la vettura della vittima che aveva improvvisamente rallentato la marcia. 3. L’imputato M. proponeva ricorso a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di ricorso in cui lamentava vizio di motivazione della sentenza, sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice. Affermava la difesa di avere evidenziato nell’atto di appello il carattere eccezionale ed atipico della manovra posta in essere dalla vittima che rallentò repentinamente l’andatura di marcia. Tuttavia, la Corte territoriale, pure avendo fatto proprie le conclusioni del Consulente tecnico, concordando nel ritenere che la vittima avesse operato un brusco rallentamento dell’andatura, spostandosi dalla quarta alla terza corsia, non ha chiarito in alcun modo come avrebbe potuto il ricorrente evitare l’impatto. La condotta serbata dalla vittima, secondo il ricorrente, sarebbe quindi connotata da assoluta imprevedibilità. La difesa rilevava inoltre una intima contraddizione nel ragionamento seguito nella motivazione della sentenza impugnata. Mentre la Corte territoriale affermava di non condividere l’individuazione dei profili di colpa come ricostruiti dal primo Giudice sotto il profilo della velocità eccessiva in relazione alle condizioni del tratto stradale che stava percorrendo, rimproverava all’imputato di non aver prestato la dovuta attenzione nel percorrere quel tratto di autostrada, senza considerare in alcun modo le condizioni di assoluta imprevedibilità della manovra improvvisa e gravemente imprudente effettuata dalla vittima che pose il M. nella concreta impossibilità di evitare l’impatto. Considerato in diritto 1. Le doglianze della difesa risultano infondate, pertanto il ricorso va rigettato. 2. Deve ricordarsi come, per assunto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, implicando una serie di valutazioni inerenti a circostanze fattuali che sono sottratte al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione ex multis, Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Rv. 245294 . Nel caso in esame la dinamica dell’infortunio stradale risulta acclarata in modo incontroverso ed incontestato anche dal ricorrente il M.M. , percorrendo l’autostrada, alla guida della propria vettura tamponava violentemente l’auto della persona offesa che, in seguito all’urto, si incendiava. Nell’incendio decedeva N.P. . Ciò di cui dubita la difesa nell’atto di ricorso, è la possibilità di ravvisare profili di responsabilità a carico del proprio assistito, individuando ne ragionamento seguito dai giudici della cognizione il vulnus logico rappresentato dalla mancata considerazione della imprevedibilità del comportamento serbato dalla vittima che, rallentando la marcia all’improvviso, avrebbe determinato la collisione. I giudici di merito hanno attribuito rilievo determinante, nella causazione dell’evento, alla condotta colposa del ricorrente che, violando la norma del codice della strada che prevede di mantenere una distanza di sicurezza adeguata rispetto ai veicoli che precedono profilo non escluso dalla Corte territoriale e non prestando la dovuta attenzione alla guida, secondo le regole generali della prudenza e diligenza, aveva tamponato violentemente l’auto della vittima. Il giudizio espresso sul punto, è conforme alle risultanze dell’istruttoria svolta. Entrambi í giudici di merito hanno esaminato in modo puntuale la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, anche attraverso l’apporto tecnico del perito. Inoltre, non hanno trascurato di considerare ogni altra emergenza processuale, dando rilievo alle stesse dichiarazioni dell’imputato il quale ha ammesso di avere tamponato la vettura della vittima. Dunque, la ricostruzione operata dai giudici di merito e la valutazione risultante dalla considerazione di quei fatti, non si presta ad essere sindacata in questa sede perché frutto di un apprezzamento coerente e logico. 3. Non è suscettibile di incrinare la tenuta logica del ragionamento seguito dalla Corte territoriale la circostanza che i giudici d’appello abbiano ritenuto di escludere uno dei profili di colpa, rappresentato dalla velocità non commisurata alle condizioni della strada in considerazione dell’orario notturno e della mancanza di illuminazione . I profili di colpa residui enucleati dalla Corte d’appello hanno avuto una sicura incidenza causale sul verificarsi del fatto, potendosi agevolmente desumere che, qualora il ricorrente avesse tenuto la condotta evidenziata in sentenza, il sinistro non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con conseguenze meno gravi. 4. La questione attinente all’asserita imprevedibilità della condotta della vittima coinvolge il principio dell’affidamento, su cui è necessario soffermarsi al fine di offrire compiuta risposta alle doglianze difensive. Ebbene, va ricordato che il principio dell’affidamento, in tema di circolazione stradale, trova un temperamento, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 5691 del 2/2/2016, Tettamanti, Rv. 265981, relativa ad un caso in cui la Corte ha confermato la sentenza impugnata ritenendo la responsabilità dell’imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra . Il principio di affidamento -come si ricordava in quella pronuncia-costituisce applicazione del principio del rischio consentito dover continuamente tener conto delle altrui possibili violazioni della diligenza imposta, avrebbe come risultato di paralizzare ogni azione, i cui effetti dipendano anche dal comportamento altrui. Al contrario, l’affidamento è in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura il migliore adempimento delle prestazioni a ciascuno richieste. Nell’ambito della circolazione stradale tale principio è sotteso ad assicurare la regolarità della circolazione, evitando l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi ogni volta tutte le possibili trascuratezze altrui. Tuttavia, la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza viene meno quando l’agente è gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere ed è il caso che ci occupa che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività. Proprio nell’ambito della circolazione stradale le condotte imprudenti sono tanto frequenti da costituire un rischio tipico e prevedibile, da tenere presente e governare nei limiti del possibile. In tale materia, costituisce ius receptum di questa Corte, sin da epoca risalente, il principio in base ai quale si debba tenere conto di tutte le circostanze concrete, in particolare degli elementi di spazio e di tempo, al fine di valutare se l’agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto Sez. 4, n. 14188 del 18/9/1990, Petrassi, Rv. 185559 Sez. 4, n. 6173 del 9/5/1983, Togliardi, Rv. 159688 Sez. 5, n. 6783 del 2/2/1978, Piscopo, Rv. 139204 . Sotto questo profilo i giudici di merito hanno fornito adeguata risposta, desumendo in concreto la responsabilità del ricorrente sulla base del rilievo che una improvvisa decelerazione del veicolo che precede, non è affatto un evento imprevedibile nell’ambito della circolazione stradale, ben potendosi verificare che il conducente di un veicolo abbia necessità di ridurre la velocità, per una esigenza improvvisa, derivante da fattori che possono essere i più disparati e seri come la presenza di pedoni o ostacoli sulla corsia di marcia . D’altro canto l’osservanza della distanza di sicurezza mira proprio ad evitare che il guidatore, rispettando lo spazio di arresto necessario, collida con altro veicolo. Pertanto, il ragionamento seguito dai giudici di merito per addivenire alla pronuncia di responsabilità del ricorrente, appare del tutto corretto. Il precedente richiamato nel ricorso Sez. 4, n. 25962 del 06/05/2003, Rv. 225621 , non è assimilabile in tutte le sue connotazioni a quello oggetto del presente giudizio. Invero, nel caso richiamato dalla difesa il veicolo che si trovava sulla corsia di sorpasso era totalmente fermo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.