Detenzione di stupefacenti e commissione del reato in concorso con un minore

La scelta del giudice di ritenere sussistente la circostanza aggravante derivante dal concorso nel reato di una persona minorenne deve essere sostenuta da una puntuale motivazione in relazione alla consapevolezza dell’imputato della minore età del concorrente.

Così la Cassazione con sentenza n. 23848/18, depositata il 28 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione di prime cure quanto all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza per aver concorso anche con un altro minore nella detenzione di stupefacenti. Contro la decisione di merito il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando con il primo motivo l’errata affermazione dei Giudici circa la sussistenza dell’aggravante, di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, giustificata solo dal fatto che il ricorrente si fosse avvalso di una persona minorenne per commettere il reato, la quale non è di per sé attività di induzione alla commissione del reato. Inoltre il ricorrente lamenta l’omesso accertamento circa la consapevolezza o meno della minore età del concorrente. L’aggravante della commissione del reato con il minore. Il Supremo Collegio ha precisato che ai fini della sussistenza della citata aggravante è sufficiente che il minore sia usato per il fine della commissione del reato e non è indispensabile che lo stesso concorrente venga determinato a commettere il reato. Ciò in quanto al primo comma, lett. b dell’art. 80 del citato decreto vi è un rinvio formale a tutte le ipotesi previste dall’art. 112, comma 1, n. 4 c.p. Circostanze aggravanti , il quale prescrive un aumento di pena per colui che abbia determinato a commettere il reato il minore, o si sia avvalso dello stesso. Ciò premesso la Cassazione ha evidenziato che ai fini della sussistenza della richiamata aggravante è necessaria una puntuale valutazione da parte del giudice circa la conoscenza da parte del soggetto attivo del reato della minore età del concorrente, attraverso un logica motivazione che escluda l’ignoranza o l’errore per colpa dell’imputato. Nel caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, la sentenza impugnata non ha dato una pronta motivazione in relazione alla scelta di escludere che l’imputato ignorasse la minore età senza colpa. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata solo relativamente alla applicabilità della circostanza aggravante con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio – 28 maggio 2018, n. 23848 Presidente Savani – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. V.G. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 30/06/2017 di conferma, quanto all’affermazione di responsabilità, della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in concorso anche con altro soggetto minorenne, detenuto, per fine diverso da quello personale, e senza autorizzazione di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, sostanza stupefacente del tipo rami e fiori di cannabis indica per un totale di circa 9 chilogrammi e fiori di cannabis indica per un totale di circa 200 grammi. 2. Con un primo motivo lamenta violazione dell’articolo 80, comma 1, lett. b , del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere la Corte ritenuto la relativa aggravante non essendo sufficiente a tal fine che l’agente si sia semplicemente avvalso di una persona minorenne per commettere il reato, come ritenuto dal provvedimento impugnato, ma essendo necessaria un’attività di induzione alla commissione del reato. Lamenta inoltre l’omesso accertamento della consapevolezza ovvero della ignoranza o ritenuta inesistenza per colpa in capo all’imputato della minore età del concorrente G.E.P. . 3. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 133 cod. pen. per avere, sul punto della determinazione della pena e giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravante contestata, qualificato il reato come grave solo per la partecipazione allo stesso di un minore, già valutata nel’ambito della ritenuta circostanza aggravante. Lamenta inoltre la mancata considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato nonché dell’assenza di precedenti penali a suo carico. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato sotto il profilo della motivazione in ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputato, della minore età del concorrente. Va anzitutto premesso che, ai fini della sussistenza oggettiva della circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lett. b del d.P.R. cit., non è necessario che il minore concorrente venga determinato a commettere il reato ma è sufficiente che dello stesso ci si avvalga a tali fini. Pur a fronte di un diverso indirizzo, il Collegio condivide infatti l’orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante prevista dall’articolo 80, comma primo, lett. b , d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che rinvia, tra gli altri, anche al n. 4 del’articolo 112, comma 1, cod. pen., opera, per il principio di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dal suddetto n. 4, cod. pen., sicché lo stesso non è limitato soltanto alla condotta unicamente presente nella versione dell’articolo 112, comma 1, n. 4 propria del momento di varo dell’articolo 80 cit. , di colui che abbia determinato a commettere il reato un minore di anni diciotto , ma si estende alle ulteriori ipotesi, successivamente introdotte, di essersi comunque avvalso degli stessi o di aver con questi partecipato nella commissione di un delitto Sez.6, n. 4967/16 del 01/12/2015, Russo, Rv. 266170 Sez. 6, n. 44403 del 17/10/2013, Sciarretta ed altri, Rv. 256688 Sez. 3, n. 14409 del 12/12/2012, S.A., Rv. 254851 . In particolare va posto l’accento sulla natura di rinvio mobile effettuato dall’articolo 80 rivelata dalla genericità del richiamo all’articolo 112 nn. 2 , 3 e 4 senza alcun riferimento al contenuto di specifiche condotte oggettive e di per sé indice, dunque, della volontà di recepire integralmente il contenuto della disposizione come risultante anche da eventuali successive integrazioni via via disposte dal legislatore ed invero, solo una specifica e puntuale indicazione del rinvio effettuato sarebbe stata idonea a selezionare l’ambito della disposizione richiamata circoscrivendone l’oggetto e rendendo dunque il rinvio stesso impermeabile ad eventuali successive modifiche od integrazioni della norma richiamata. E ciò è conforme al principio di presunzione favorevole al rinvio formale, superabile solo allorquando il richiamo sia appunto indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua Corte cost., n. 311 del 1993 . Di qui, dunque, la non condivisibilità del diverso indirizzo propugnato, tra le altre, da Sez. 4, n. 37924 del 07/07/2010, C. e altro, Rv. 248447 Sez. 6, n. 6889 del 17/05/1994, Rv. 198752 fondato, non esattamente, sul presupposto di un richiamo specifico effettuato dall’articolo 80 quando invece, come appena detto, tale specificità pare del tutto assente a fronte del generico e formale riferimento ai nn. 2 , 3 e 4 dell’articolo 112 cit 2. Ciò posto, va però sottolineato come debba restare ineludibile, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante in esame, e in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 59, comma 2, cod. pen., la necessità che la circostanza sia conosciuta dal soggetto attivo del reato ovvero, quanto meno, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa si veda, sia pure con riferimento alla minore età del cessionario dello stupefacente, Sez. 6, n. 41306 del 09/07/2010, A., Rv. 248793 Sez. 6, n. 20663 del 29/01/2008, Cassoni e altro, Rv. 240058 . Ne consegue che su tale specifico punto è dovuta dal giudice una puntuale motivazione, motivazione tuttavia, nella specie, non riscontrabile, come esattamente dedotto dal ricorrente. Infatti la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare non essere risultato dall’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto che i due imputati abbiano mai affermato di avere ignorato la minore età del D.G. , così traendo la prova anche solo della ignoranza per colpa della minore età stessa dal mancato assolvimento di un onere di affermazione del contrario indebitamente posto a carico dell’imputato senza che sia dato comprendere se in tale interrogatorio fossero state poste specifiche domande sul punto. Ne consegue che la successiva affermazione della sentenza secondo cui dovrebbe ragionevolmente escludersi che l’imputato, ammesso che ne fosse all’oscuro, ignorasse la minore età senza colpa, si risolve in una motivazione del tutto apparente. 3. Assorbito pertanto il secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuova deliberazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lett. b del d.P.R. n. 309 del 1990 con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.