Smentita in Cassazione la valutazione compiuta in Tribunale. Corretto l’arresto compiuto da un privato cittadino, che ha bloccato un giovane, resosi responsabile, in apparenza, di una rapina ai danni di una donna.
Rapinatore ‘interrotto’ da un privato cittadino. L’onorevole gesto compiuto in soccorso della vittima – una donna – può culminare legittimamente anche nell’arresto del criminale, con successiva consegna alle forze dell’ordine Cassazione, sentenza numero 23901/2018, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Blocco. Ricostruito facilmente l’episodio, verificatosi nella zona di Savona un giovane ha aggredito una donna, strappandole una collanina, ma non è riuscito a fuggire, a seguito dell’intervento di un privato cittadino che l’ha letteralmente bloccato. A sorpresa, però, il Giudice del Tribunale decide di «non convalidare l’arresto» del giovane, sotto accusa per «rapina e lesioni aggravate», e la Procura ribatte proponendo ricorso in Cassazione, sostenendo la tesi della «legittimità dell’arresto» operato dal privato cittadino. La posizione della Procura viene condivisa dai Giudici del ‘Palazzaccio’, i quali osservano che, analizzando la vicenda, emerge in maniera chiara che «il privato cittadino non si è limitato ad invitare il presunto rapinatore ad attendere l’arrivo degli organi di polizia», bensì «si è adoperato per far cessare la presunta rapina, mentre altre persone si assicuravano che l’aggressore rimanesse sul posto», in attesa delle forze dell’ordine. In sostanza, vi erano, secondo i Giudici, «tutti gli elementi fattuali da cui poteva ragionevolmente desumersi la commissione del delitto di rapina» e, quindi, «legittimarsi l’arresto» operato dal privato cittadino. E questa valutazione non è scalfita dalla circostanza che «lo strappo della collanina fu accidentale», poiché, spiegano i magistrati, quel dato è «conseguente ad una successiva valutazione di merito operata dal giudice, ma non rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell’arresto».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 26 aprile – 28 maggio 2018, numero 23901 Presidente Diotallevi – Relatore Ariolli Ritenuto in fatto e in diritto 1. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Savona all’udienza del 31/1/2018 non convalidava l'arresto di Zr. Ta., accusato del reato di rapina e lesioni aggravate. 1.1. Al riguardo, deduce la violazione di legge sul rilievo che il giudice ha erroneamente escluso lo stato di flagranza ovvero di quasi flagranza di cui all'articolo 382 cod. proc. penumero 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 16/4/2018 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la manifesta infondatezza dei motivi. 3. Il ricorso è fondato. Invero, va escluso, secondo quanto testualmente riportato nel verbale di arresto, che ci si trovi dinanzi ad un'ipotesi in cui il privato non abbia proceduto all'arresto ma si sia limitato ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo degli organi di polizia, in quanto si fa espresso riferimento ad un intervento con cui si adoperava per far cessare la presunta rapina, mentre altri si assicuravano che l'aggressore rimanesse sul posto sino all'arrivo della P.G. A ciò va aggiunto che, secondo quanto descritto in atti, sussistevano ex ante gli elementi fattuali da cui poteva ragionevolmente desumersi la commissione, ai danni della vittima, del delitto di rapina e, dunque, legittimarsi, ai sensi dell'articolo 383 cod. proc. penumero , l'arresto facoltativo del privato, in quanto l'esclusione del fine di profitto non poteva ricavarsi in quel momento né dal movente riferito l'accusa alla vittima di un precedente alterco con un amico dell'aggressore , né dal fatto che nessuna collanina è stata rinvenuta indosso all'imputato, considerato che una delle due collane della p.o. risulta effettivamente sparita e la seconda è stata recuperata spezzata. Inoltre, la circostanza che lo strappo della collanina fu accidentale è conseguente ad una successiva valutazione di merito operata dal giudice, ma non rapportabile a quanto direttamente percepibile al momento dell'arresto, dovendosi, ai fini della convalida, avere riguardo alle circostanze esistenti al momento dell'intervento del privato, secondo una valutazione da compiersi ex ante, da tenersi distinta da quella del giudizio di merito. 4. Va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza di non convalida impugnata, dichiarandosi legittimo l'arresto operato dai privati e la successiva consegna alla P.G., con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona. 5. La natura non complessa delle questioni sollevate consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara legittimo l'arresto operato da privati. Motivazione semplificata.