Responsabilità dell’appaltatore per la gestione non autorizzata di rifiuti

In relazione alla produzione di rifiuti derivanti dall’esecuzione della prestazione oggetto di un appalto, il committente è responsabile solo laddove vi sia stata un’ingerenza da parte sua nell’esecuzione dell’opera oppure un controllo diretto su quest’ultima.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19152/18, depositata il 4 maggio. Il caso. Il Tribunale di Lucca dichiarava responsabile per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata il legale rappresentante di una S.r.l. accusato di aver abbandonato o depositato rifiuti speciali non pericolosi in una zona già occupata da un impianto, poi dismesso, di frantumazione di inerti. La vicenda giunge all’attenzione della Corte di Cassazione su ricorso dell’imputato affermando che la società da lui rappresentata aveva dato incarico ad un altro operatore le opere di bonifica della zona ed egli non poteva dunque rispondere dell’operato di un altro soggetto che aveva violato gli accordi intercorsi. Reati omissivi e responsabilità del committente. La Suprema Corte condivide la censura sollevata dal ricorrente. Il Tribunale ha infatti erroneamente ricondotto in capo al ricorrente un dovere di controllo e successiva attivazione quale soggetto appaltante ad un altro operatore per la verifica del corretto espletamento dell’incarico conferito. Il mancato adempimento avrebbe dunque integrato la responsabilità di cui all’art. 40, comma 2, c.p. ma, così facendo, il Tribunale ha omesso di considerare che, ai fini dell’integrazione dell’obbligo di impedire l’evento è necessario che l’agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all’attività non potendo estendere l’ambito della responsabilità oltre la sua sfera di governo dei rischi. Posto che nel caso di specie, il ricorrente aveva integralmente delegato l’attività di bonifica della zona in virtù di un rapporto riconducibile alla figura dell’appalto, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la responsabilità della stazione appaltante, in relazione alla produzione di rifiuti derivanti dall’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, è limitata al caso in cui via sia un’ingerenza nell’esecuzione dell’opera o un controllo diretto su quest’ultima da parte del committente tale da comportare l’estensione anche a suo carico dei doveri diversamente riconducibili al solo soggetto appaltatore. Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver il ricorrente commesso il fatto.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 novembre 2017 – 4 maggio 2018, n. 19152 Presidente Di Nicola – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Lucca con sentenza del 16 maggio 2017, ha dichiarato S.S. responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di legale rappresentante della Piaggione Cave Srl, abbandonato o depositato, rifiuti speciali non pericolosi, nella zona, estesa circa 10.000 mq, già occupata dall’impianto, ora dismesso, di frantumazione di inerti della predetta società, e lo ha condannato, per l’effetto, alla pena ritenuta di giustizia con la concessione della sospensione condizionale della stessa. Ha interposto ricorso per cassazione lo S., deducendo tre motivi di censura. Con il primo egli ha rilevato che la Società da lui rappresentata aveva dato incarico ad altra impresa, denominata GS Escavazioni, di eseguire le opere di bonifica della zona già in precedenza occupata dagli impianti della Piaggione egli non poteva, pertanto, rispondere dell’operato della predetta ditta, la quale, violando gli accordi intercorsi, invece che provvedere alla bonifica ha, unitamente a terzi non identificati, depositato nella area in questione i materiali di cui al capo di imputazione. In via subordinata il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. In via ulteriormente subordinata ha lamentato la avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, sebbene, essendo stata irrogata solo una sanzione pecuniaria, egli non aveva alcun interesse a tale pronunzia, che anzi gli è pregiudizievole. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Deve, infatti, rilevarsi che lo stesso Tribunale di Lucca, nel descrivere la fattispecie sottoposta alla sua attenzione, ha considerato come verosimile l’ipotesi che i cumuli di detriti rinvenuti all’interno dell’appezzamento di terreno ove era, in passato, ubicato lo stabilimento di frantumazione di inerti gestito dalla Piaggione Cave Srl, società della quale lo S., in quanto liquidatore, era legale rappresentante, fossero stati ivi depositati da personale riconducibile alla Gs Escavazioni Srl, società cui lo S. si era rivolto al fine di far da essa eseguire delle opere di bonifica all’interno del predetto terreno. Ritiene, tuttavia, il Tribunale che la verosimile attribuzione al personale di Gs Escavazioni della realizzazione dei cumuli di rifiuti di cui al capo di imputazione non sia fattore che valga ad esimere lo S. dalla responsabilità per il reato a lui contestato ad avviso del Tribunale, infatti, il prevenuto, quale effettivo detentore/possessore dell’area in questione, avrebbe dovuto controllare e verificare l’operato della Gs, intervenendo, se del caso, per impedire l’abbandono dei rifiuti in zona. L’assunto da cui muove la motivazione della sentenza del Tribunale è errato. Esso, in sostanza, postula l’esistenza di un dovere, quanto meno, di controllo e di successiva attivazione da parte del soggetto che conferisca un appalto di opere ad altro soggetto, indirizzato alla verifica del corretto espletamento dell’incarico in tal modo conferito dovere il cui mancato rispetto varrebbe ad integrare, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., la responsabilità per avere omesso di impedire l’operato del soggetto la cui condotta doveva essere oggetto di controllo da parte dell’obbligato. Un siffatta impostazione trascura di considerare che, ai fini della integrazione dell’obbligo di impedire l’evento, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., è necessario, affinché la posizione di garanzia rivestita di chi sia assume essere gravato da tale obbligo - posizione che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante - possa ritenersi operativa, che l’agente assuma in concreto la gestione dei rischi connessi all’attività assunta, non estendendosi essa oltre la sua sfera di governo dei rischi in questione Corte di cassazione, Sezione IV penale, 20 aprile 2017, n. 19029 idem, Sezione IV penale, 17 novembre 2016, n. 48793 . Nel caso in esame, invece, secondo quanto è risultato, lo S. aveva integralmente delegato, attraverso un rapporto riconducibile alla figura giuridica dell’appalto di opera, figura giuridica nella quale significativamente il rischio di impresa grava esclusivamente sulla ditta appaltatrice Corte di cassazione, Sezione Lavoro, 6 febbraio 20014, n. 2305 , al personale della Gs Escavazione l’attività di bonifica del terreno ove era stato, in passato ubicato lo stabilimento della Piaggione a tale proposito va ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un’ingerenza nella esecuzione dell’opera ovvero un controllo diretto su quest’ultima da parte del committente, tale da comportare l’estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029 . Nel caso in esame l’esistenza di tale ingerenza non è stata dimostrata né, tantomeno, è stato provato il fatto che la GS Escavazioni abbia operato, nella esecuzione della prestazione cui la stessa era tenuta in forza del rapporto contrattuale in essere fra le parti, sotto il diretto controllo della Piaggione. Deve, pertanto, escludersi, pur nella sicura sussistenza della condotta illecita, che la stessa sia, sotto il profilo della sua rilevanza penale, ascrivibile all’odierno imputato, in qualità di legale rappresentante della Società proprietaria del terreno ove i rifiuti sono stati illegittimamente depositati. Egli, pertanto, non risultando necessaria alcuna ulteriore indagine o valutazione di merito, il cui svolgimento sarebbe inibito a questa Corte, può essere prosciolto da ogni addebito e la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, per non avere lo S. commesso il fatto a lui contestato. I residui motivi di impugnazione restano, evidentemente, assorbiti dalla presente pronunzia. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere commesso il fatto.