Giudizio definito anticipatamente, ma dove sono gli imputati? Violato il diritto di difesa

Il GIP fissava l’udienza per il giudizio di patteggiamento e gli imputati venivano regolarmente citati in giudizio. Il procedimento, però, si svolge tre ore prima rispetto all’orario fissato. Il processo svolto in assenza degli imputati equivale ad omessa citazione in giudizio, questa la decisione della Suprema Corte.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza n. 18431/18, depositata il 27 aprile. Il caso. Il Tribunale aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di giustizia nei confronti degli imputati per una serie di reati. Contro la decisione di merito i condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione con motivi comuni. Con la prima doglianza i ricorrenti lamentando in Cassazione l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. In particolare i ricorrenti precisano che il procedimento in camera di consiglio davanti al GIP per la formalizzazione della richiesta di applicazione della pena, così come richiesta dagli stessi in accordo con il PM, era fissato alle ore 13,45, ma il giorno di udienza le parti apprendevano che il giudizio era già definito alle ore 10,20 in assenza degli imputati e con nomina di difensore d’ufficio. Secondo i ricorrenti la celebrazione anticipata del processo comporta una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Nullità assoluta. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbente i restanti motivi. Infatti secondo gli Ermellini l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora fissata integra una nullità assoluta in quanto impedisce l’esercizio del diritto di difesa ed equivale ad un omessa citazione. Per queste ragioni, nel caso di specie, posto che dagli atti emerge la trattazione del procedimento illegittimamente in assenza degli imputati, la Corte ha rilevato una nullità assoluta ex art 179 c.p.p., dovendo essere assimilata all’ipotesi contemplata dalla suddetta norma, riguardante l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore, la citazione relativa ad una data o comunque ad un orario diverso da quello in cui il processo è stato effettivamente celebrato . In ragione di ciò la Cassazione, riscontrato il vizio processuale, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 marzo – 27 aprile 2018, n. 18431 Presidente Izzo – Relatore Bruno Fatto e diritto 1. Con sentenza emessa in data 16/10/2017, il G.i.p. del Tribunale di Larino ha applicato ex art. 444, cod. proc. pen, la pena di giustizia nei confronti di D.G. e H.D. in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 309/90 2 e 7 l. 895/76 4 e 7 I. 895/76 4 l. 110/75. 2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto distinti ricorsi, a mezzo di difensore, in cui deducono i seguenti comuni motivi. Primo motivo. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, aí sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, cod. proc. pen., 446 cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. 179, comma 1, cod. proc. pen. Premettono i ricorrenti di essere stati tratti in arresto in data 13/6/2017, per illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per detenzione e porto di arma comune da sparo porto di due coltelli, senza giustificato motivo. A seguito della convalida dell’arresto e di applicazione della misura cautelare, veniva emesso dal G.i.p., su richiesta del P.m., decreto di giudizio immediato. Nei termini di legge, gli imputati, a mezzo di procuratore speciale, formalizzavano richiesta di applicazione della pena concordata di anni 3, mesi 8 di reclusione ed Euro 30 mila di multa, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con il consenso del P.m In ragione di ciò, era fissato procedimento in camera di consiglio per l’udienza del giorno 16/10/2017, alle ore 13,45 e seguenti, presso il Tribunale di Larino, aula udienza G.i.p L’avviso era notificato al P.m., al difensore, agli imputati ed all’interprete di lingua albanese. Disposta la traduzione degli imputati dal carcere, all’orario fissato per la trattazione del procedimento contenuto nell’avviso, le parti apprendevano che il giudizio era già stato definito, alle ore 10,20, in assenza degli imputati e con nomina di un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. In base a tali circostanze, la difesa fa rilevare che il G.i.p. presso il Tribunale di Larino, con la celebrazione anticipata del processo, era incorso in una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179, cod. proc. pen., in quanto, anche la trattazione anticipata della causa, rispetto all’ora prefissata impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo, ad una omessa citazione. Secondo motivo inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 128 e 143, cod. proc. pen. per omessa traduzione in lingua albanese della sentenza e del relativo avviso di deposito omessa notifica dell’avviso di deposito agli imputati. all’imputato. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l’ulteriore corso. 3. Entrambi i ricorsi vanno accolti, essendo fondato il primo motivo di doglianza che riveste carattere assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso. Occorre rilevare come, per costante giurisprudenza di legittimità, l’anticipazione dell’udienza rispetto all’ora prefissata, integri una nullità assoluta, ín quanto, impedendo l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivale alla sua omessa citazione così Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017 Rv. 271343 conformi Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008 N. 46228, Rv. 242053 Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Rv. 262676 Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015, Rv. 267020 . Dalla lettura degli atti del giudizio, alla cui consultazione la Corte ha accesso, essendo dedotto dai ricorrenti un error in procedendo, fra le tante, cfr. Sez. 1, 21/2/2013, n. 8521, Rv. 255304 si rileva quanto segue. Alle parti fu dato avviso della trattazione del giudizio in camere di consiglio per la data del 6/10/2017 alle ore 13,45. Per quanto risulta dall’esame del verbale della udienza, il giudizio è stato celebrato alle ore 10,20 non alle ore 13,45, come si sarebbe dovuto nell’assenza degli imputati e del difensore di fiducia. Da quanto detto, risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso formulato da entrambi gli imputati, stante la palese illegittimità della celebrazione del processo a loro carico in orario anticipato rispetto a quello stabilito e comunicato nell’avviso. Si verte in un caso di nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., deducibile in ogni stato e grado del giudizio, dovendo essere assimilata all’ipotesi contemplata dalla suddetta norma, riguardante l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del difensore, la citazione relativa ad una data o comunque ad un orario diverso da quello in cui il processo è stato effettivamente celebrato. Si è quindi verificata una lesione insanabile del diritto difesa a cui deve porsi rimedio con la integrale rinnovazione del giudizio. 4. Il riscontrato vizio processuale impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino, per ulteriore corso.