Notifica dell’atto di citazione in appello con mezzo non autorizzato: sentenza annullata

Nel fascicolo processuale per la validità della notifica dell’atto di citazione in appello deve essere contenuta l’autorizzazione all’esecuzione della notifica, con il mezzo idoneo, da parte dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p

Così la Cassazione con sentenza n. 16033/18, depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona, confermando la decisione di prime cure, condannava l’imputato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73 Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope , d.P.R. n. 309/1990 Testo unico sulle droga , riconoscendo, altresì, l’ipotesi di lieve entità. Il condannato ricorre per cassazione contro la decisione di merito lamentando, con un unico motivo, che la Corte territoriale non aveva notificato l’avviso di fissazione di udienza al difensore di fiducia dallo stesso ritualmente nominato. Nessuna autorizzazione alla notifica a mezzo fax. Secondo il Supremo Collegio il ricorso promosso dal condannato deve trovare accoglimento. Rilevano i Giudici di Cassazione che dagli atti trasmessi dalla Corte d’Appello risulta la notifica del decreto di fissazione del giudizio di secondo grado al difensore di fiducia nominato dall’imputato. Ciò premesso, però, nel fascicolo processuale manca la prova della regolare notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello in favore del difensore, in quanto non risulta documentato il corretto invio del fax di autorizzazione all’esecuzione della notifica ai sensi dell’art. 148, comma 2- bis, c.p.p. Organi e forme delle notificazioni , il quale prevede che l'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale . Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto che tale mancata prova integra l’ipotesi della nullità generale, ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia dell’imputato, a cui consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 febbraio – 11 aprile 2018, n. 16033 Presidente Andreazza– Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell’8 gennaio 2015, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Ancona del 16 aprile 2014, con la quale H.M. , all’esito di rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 4.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 309/90, ritenuta l’ipotesi di lieve entità, per aver detenuto, all’interno della tasca dei pantaloni, al fine della cessione a terzi, un involucro in cellophane di colore trasparente, con all’interno sostanza stupefacente di tipo marijuana, per un peso complessivo di gr. 43, fatto accertato in omissis . 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, H. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, di natura processuale, con cui evidenzia di aver nominato quale proprio difensore di fiducia l’avv. Simone R. Matraxia del Foro di Ascoli Piceno, che lo ha assistito nel processo di primo grado, proponendo appello dopo la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale, tuttavia, non notificava l’avviso di fissazione dell’udienza all’avv. Matraxia, per cui il processo si svolgeva senza la sua assistenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla disamina degli atti trasmessi dalla Corte territoriale, cui questa Corte può accedere stante la natura processuale della doglianza, risulta che, in data 9 dicembre 2014, la Corte di appello disponeva la notifica del decreto di fissazione del giudizio di secondo grado nei confronti dell’imputato e del suo difensore di fiducia, ovvero l’avv. Simone R. Matraxia del Foro di Ascoli, il quale il 5 giugno 2014 aveva presentato l’atto di appello da lui sottoscritto. Ciò posto, deve rilevarsi che nel fascicolo processuale manca la prova della regolare notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello in favore dell’avv. Matraxia, non risultando in particolare documentato il corretto invio del fax, con cui il quale era stata autorizzata l’esecuzione della notifica del decreto di citazione ai sensi dell’art. 148 comma 2 bis cod. proc. pen Risulta altresì che l’udienza dell’8 gennaio 2015 presso la Corte di appello di Ancona è stata celebrata in assenza del difensore di fiducia dell’imputato. Integrando l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia dell’imputato un’ipotesi di nullità di ordine generale ex art. 178 comma 1, lett. c cod. proc. pen., cfr. Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 Rv. 258615 , a nulla rilevando la successiva designazione di un difensore d’ufficio in udienza, si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame.