Clima di terrore tra le mura domestiche: necessaria la custodia cautelare in carcere

Sotto accusa un uomo, ritenuto responsabile di violenze ai danni della compagna e dei figli minori. Evidente, secondo i Giudici, la sua pericolosità, anche alla luce dei rapporti amicali con persone senza scrupoli. Impossibile quindi concedere gli arresti domiciliari.

Niente arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico per il capofamiglia finito sotto accusa per i maltrattamenti ai danni della compagna e dei figli. Decisiva la valutazione non solo della sua indole violenta ma anche dei suoi rapporti di amicizia con uomini senza scrupoli e disponibili a picchiare persone indifese su sua richiesta. Confermata perciò la necessità della custodia cautelare in carcere. Cassazione, sentenza n. 15864/2018, Sezione Sesta Penale, depositata il 10 aprile . Pericolosità. Codice Penale alla mano si deve parlare di maltrattamenti in famiglia . Secondo l’accusa, invece, si deve parlare di clima di terrore , quello imposto dall’uomo alla compagna e ai 4 figli minori . In particolare, viene evidenziato che l’uomo ha iniziato a percuotere la donna – anche in presenza dei figli –, a minacciarla di morte brandendo sassi o coltelli, a pretendere di avere rapporti sessuali contro la sua volontà, a sottrarle il sostentamento economico fornitole dai ‘Servizi sociali’. E per quanto concerne i figli, egli era abituato a picchiarli con schiaffi e pugni e in un’occasione ha infilato le dita in gola al più piccolo, di appena 3 anni, per farlo smettere di piangere . Alla donna non è rimasta altra scelta che allontanarsi da casa. Ciò però non è bastato per evitare 2 agguati in strada in un caso è stata picchiata dal compagno in un altro caso l’uomo l’ha aggredita accompagnato da 2 suoi amici. A fronte di questo quadro, il GIP prima e il Tribunale del riesame poi hanno ritenuto indispensabile l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, ritenuto particolarmente violento . Quella decisione viene confermata ora dalla Cassazione. I Giudici del ‘Palazzaccio’ condividono la valutazione sulla pericolosità dell’uomo , anche tenendo presente che egli è legato da rapporti amicali con uomini senza scrupoli, disponibili a picchiare su sua richiesta persone indifese come la donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 febbraio – 10 aprile 2018, n. 15864 Presidente Carcano – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con la quale era applicata a Ma. Ga. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di maltrattamenti nei confronti della compagna e dei quattro figli minori. L'ordinanza impugnata, nel motivare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Ga. - peraltro non contestati - in ordine al reato di maltrattamenti, richiamava la denuncia della parte offesa e i verbali di s.i.t. dei testi presenti. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolineava la necessità di contenere la spinta delinquenziale del ricorrente risultando, per le modalità e la gravità dei fatti - ripetuti e a base violenta - elevato il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Del pari, è stata ritenuta rilevante la posizione personale del ricorrente, inserito in ambienti spiccatamente delinquenziali, nonché pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina, lesioni e violazione della legge armi. In considerazione di ciò, il Tribunale reputava unica misura adeguata a contenere la pericolosità del Ga. quella della custodia cautelare in carcere e riteneva che ogni altra misura, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, fosse inadeguata in ragione della assoluta incapacità di autocontrollo dimostrata dal predetto che, sottoposto ad una misura extramuraria avrebbe potuto coordinare, anche solo moralmente, altre attività illecite in danno della parte offesa. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso l'indagato deducendo la violazione di legge relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen Il Tribunale del riesame, sotto il profilo delle esigenze cautelari, ha tenuto conto solo dei precedenti penali del soggetto. La misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico appare invece adeguata a tutelare tali esigenze anche in considerazione del fatto che Ga. andrebbe a risiedere nel Comune di Fiumicino, mentre la dimora della persona offesa è in Ronciglione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, disatteso. 2. Il Tribunale del riesame di Roma ha correttamente evidenziato i gravi precedenti penali del Ga. anche per reati commessi con violenza alle persone, ma, contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, ha argomentato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c cod. proc. pen., non solo sulla base degli stessi, bensì in ragione di specifiche circostanze storico fattuali che inducono a ritenere Ga. un soggetto particolarmente violento, pericoloso e inaffidabile. Nell'ordinanza del Tribunale del riesame si richiamano puntualmente i fatti verificatisi a partire da giugno 2017, allorquando il ricorrente aveva iniziato a percuotere la compagna - anche in presenza dei figli minori - a minacciarla di morte brandendo sassi o coltelli, a pretendere di avere rapporti sessuali contro la sua volontà, a sottrarle il sostentamento economico dei servizi sociali, così instaurando un clima di terrore che aveva costretto la donna ad allontanarsi da casa. La parte offesa era, inoltre, aggredita e picchiata per strada dall'indagato il 28.08.2017 e, infine, il 29.8.2017 era vittima di quello che correttamente i giudici del riesame definiscono un vero e proprio agguato Ga. la induceva con una scusa a ritornare a casa, ove la stava aspettando in compagnia di due suoi amici, e, al suo arrivo, si scagliava con violenza contro di lei e contro l'ex marito che la aveva accompagnata, facendoli rovina a terra. I giudici della cautela ritengono, infine, con motivazione congrua e immune da vizi logici, che il giudizio sulla pericolosità sociale di Ga. non possa prescindere dai comportamenti tenuti nei confronti dei figli da parte dello stesso il quale era uso picchiarli con schiaffi e pugni e, in una occasione, aveva infilato le dita in gola al più piccolo, di tre anni, per farlo smettere di piangere. 3. Sono infondate le ulteriori deduzioni sull'adeguatezza della misura in concreto applicata, adeguatezza che deve essere valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati e rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755 . Ritiene difatti questa Corte che il Collegio della cautela abbia compiutamente assolto all'onere argomentativo imposto dal citato comma 3-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., allorché ha dato conto della inidoneità della misura domestica con lo strumento di controllo elettronico, secondo una valutazione della concreta gravità dei reati commessi desunta dal fatto che l'indagato, oltre ad avere dato prova di essere particolarmente violento, ha reso evidente di essere legato da rapporti amicali con uomini senza scrupoli, disponibili a picchiare, su richiesta del ricorrente, persone indifese. Il Tribunale ha dunque preso a base del proprio apprezzamento elementi obiettivi, puntualmente esplicitati, da cui ha inferito, con considerazioni scevre da illogicità manifeste, una prognosi negativa quanto alla capacità autocustodiale del ricorrente e, dunque, l'inidoneità della misura domiciliare anche con l'uso del dispositivo elettronico di controllo, ad impedire la reiterazione criminosa, avendo Ga. dimostrato di potere coordinare, eventualmente anche da casa e anche solo moralmente, altre attività illecite in danno della ex compagna. Iter argomentativo che, in quanto assistito da precisione, coerenza logica e conformità a diritto, si appalesa insindacabile nella sede di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso a cura della Cancelleria al direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen