La causa di non punibilità per tenuità del fatto prescinde dal bene protetto dalla norma incriminatrice

È contraria alla ratio dell’art. 131-bis c.p. l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto in ragione del mero dato della natura degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15782/18 depositata il 9 aprile. Il caso. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto condannava un’imputata per la realizzazione di alcune opere edilizie in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione a procedere, oltre che per l’assenza di un progetto esecutivo e di un tecnico abilitato. La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione fondato sull’erronea applicazione dell’art. 131- bis c.p. in relazione all’esiguità del pericolo in quanto le costruzioni oggetto di contestazione erano due muretti alti 20 cm, oltre ad un battuto in cemento di pochi millimetri. Applicabilità dell’art. 131-bis c.p Il Collegio ritiene fondata la censura in quanto il giudice di merito ha erroneamente escluso l’applicabilità della norma invocata sulla base del mero rilievo degli interessi primari vita umana costituzionalmente protetti e oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata dall’imputata. Così facendo il giudice ha introdotto un’ipotesi di esclusione dalla norma per categoria di reati non prevista dal legislatore, ma, anzi, contrastante con la ratio del dettato normativo. L’art. 131- bis c.p. si applica infatti a tutte le fattispecie di reato senza alcuna distinzione per tipologia o di valore protetto. In conclusione, la Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio – 9 aprile 2018, n. 15782 Presidente Savani – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. F.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/07/2016 di condanna per reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di opere edilizie in zona sismica in assenza del necessario preavviso e della preventiva autorizzazione a procedere nonché in violazione dell’art. 64, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l’assenza di un progetto esecutivo e di un tecnico abilitato. 2. Con un primo e secondo motivo di ricorso deduce rispettivamente l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante dalla sentenza stessa in relazione alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondata sulla natura primaria degli interessi costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela della normativa antisismica violata . Le modalità della condotta, l’esiguità del pericolo, trattandosi di un battuto in cemento di pochi millimetri e di due muretti alti venti centimetri, ed il comportamento non abituale della ricorrente, avrebbero invece dovuto consentire l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen 3. Il ricorso è fondato. Onde motivare l’esclusione dei presupposti di applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. la sentenza impugnata ha unicamente valorizzato, testualmente, la natura primaria degli interessi vita umana costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata dall’imputata . È tuttavia evidente che, così facendo, la sentenza, incentrando, nella specie, la non configurabilità della causa di esclusione della punibilità sulla tipologia del reato e sui valori alla cui salvaguardia lo stesso sarebbe mirato, ha finito per introdurre una esclusione per categorie non prevista dal legislatore ed anzi in contrasto con il dettato normativo, fondato, al contrario, sull’implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato in tal senso, sia pure con affermazione non esplicita, Sez.3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586 . Ne consegue che, preclusa ogni questione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, non emergendo dal provvedimento impugnato ulteriori argomentazioni a suffragio della decisione censurata, la violazione di legge in tal modo concretata impone l’annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuova deliberazione sul punto qui solo in discussione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.