Sequestro conservativo e ricorso per cassazione della parte civile

Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p

Il Supremo Consesso della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15290/18, depositata il 5 aprile u.s., sollecitato dai Giudici della Quinta Sezione, si è espresso in materia di sequestro conservativo, con precipuo riguardo ai poteri di impugnazione della parte civile. La quaestio. Il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile, ex art. 316 c.p.p. disponeva il sequestro conservativo di alcuni beni immobili di proprietà degli imputati, accusati di bancarotta aggravata. I proprietari dei beni, attraverso i propri difensori, proponevano riesame ex art. 324 c.p.p., all’esito del quale il Tribunale salentino, annullava il provvedimento impugnato, ritenendo escluso il presupposto del periculum in mora per mancata individuazione di atti di manomissione del patrimonio e dell’insufficienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle eventuali obbligazioni nascenti da reato. Contro tale ordinanza propone ricorso per Cassazione la parte civile, deducendo, in primo luogo, la violazione delle regole processuali per il mancato avviso dell’udienza camerale ex art. 324 c.p.p. e, in seconda battuta, l’illegittimità del provvedimento di revoca del sequestro in quanto fondato su un’erronea valutazione del periculum in mora. Il procedimento veniva assegnato alla Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, che con ordinanza del 7 luglio 2017 rimetteva la questione alle Sezioni Unite per approfondire due aspetti la legittimazione della parte civile ad impugnare il provvedimento di annullamento o revoca del sequestro conservativo da un lato e, dall’altro, le conseguenze dell’omesso avviso alla medesima parte civile dell’udienza camerale disposta per il riesame del sequestro in parola. Le Sezioni Unite accolgono il primo motivo di ricorso. Il Supremo Consesso, con la pronuncia in disamina, accoglie il ricorso della parte civile nei termini che seguono. In via del tutto preliminare, viene affrontata la questione afferente alla partecipazione della parte civile al procedimento di riesame ebbene, nell’ottica di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 127 c.p.p., così come richiamato dall’art. 324, comma 6, c.p.p., il contraddittorio deve essere assicurato a tutti gli interessati alla decisione, tra i quali va indubbiamente annoverata la parte civile. Da tale lettura ermeneutica derivano due corollari logici il primo è che la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio ex art. 324 c.p.p. attinge la posizione della parte civile il provvedimento sarà nullo ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p., previsione che estende le proprie garanzie ad ogni parte privata il secondo precipitato consequenziale è che, a seguito della consumazione di tale nullità, la parte civile sarà legittimata ad impugnare il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro conservativo mediante ricorso per Cassazione ex art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p Dunque, nel corpo della pronuncia in disamina, viene statuito il seguente principio di diritto il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per Cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , c.p.p Per questi motivi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione annullano senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 28 settembre 2017 – 5 aprile 2018, n. 15290 Presidente Conti – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto 1. Nel corso del procedimento penale promosso nei confronti di P.P. e altri, imputati del delitto di concorso in bancarotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile Fallimento omissis s.a.s., proposta ex art. 316 cod. proc. pen., disponeva in data 4 aprile 2016 il sequestro conservativo di taluni beni immobili appartenenti a S.P. e P.A.S. , a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile. Le summenzionate persone, tramite il difensore, impugnavano il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, escluso il presupposto del periculum in mora non essendo stati ravvisati né atti di manomissione del patrimonio, né l’insufficienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da delitto , annullava il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo l’annullamento della predetta ordinanza, deducendo due motivi con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c , e 324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, omettendo di dare ad essa avviso dell’udienza, aveva violato le regole del contraddittorio con il secondo, denuncia l’illegittimità dell’ordinanza di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, perché fondata su un’erronea valutazione del periculum in mora, da ritenere sussistente in re ipsa alla luce del danno di rilevante entità, derivante dagli illeciti comportamenti riferibili agli imputati. 2. Il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione penale, è stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, rimesso alle Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione della parte civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’ordinanza di revoca o annullamento del provvedimento di sequestro conservativo sia di quella relativa alle conseguenze dell’omesso avviso alla medesima parte civile dell’udienza disposta per il riesame del sequestro conservativo. 3. La Quinta Sezione, pur dando atto della decisione con la quale le Sezioni Unite sent n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895 avevano già escluso che la parte civile potesse ex art. 325 cod. proc. pen. impugnare per cassazione il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro conservativo, ravvisa la necessità del rinvenimento di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, che eviti alla parte civile il disagio conseguente ad un eventuale necessitato trasferimento dell’azione civile già esercitata nel processo penale. Il Collegio rimettente ritiene che gli artt. 316, 318, 324, 325 cod. proc. pen. vadano letti secondo direttrici sistematiche e non strettamente letterali, sì da pervenire ad una soluzione in forza della quale la parte civile possa chiedere la misura del sequestro conservativo art. 316 cod. proc. pen. possa proporre richiesta di riesame avverso una decisione contraria ai suoi interessi art. 318 cod. proc. pen. possa in ogni caso partecipare all’udienza camerale del riesame art. 324 cod. proc. pen. possa ricorrere per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. contro una decisione sfavorevole. 4. Sul piano argomentativo, il Collegio rimettente afferma che a una tutela della parte civile limitata alla sola fase della proposizione della richiesta del sequestro conservativo, poi interrotta nella sua evoluzione processuale, non può coincidere con la reale voluntas legis, la cui interpretazione implica una direzione coerente con la tutela della suddetta posizione b l’art. 318 cod. proc. pen., attribuendo la facoltà di proporre il riesame a chiunque vi abbia interesse , ivi comprende anche il terzo qual è la parte civile che, in quanto titolare dell’interesse sostanziale a non vedere dispersa la garanzia per il soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie, diviene necessariamente titolare di un diritto a conseguire e a preservare la suddetta garanzia, con sua conseguente legittimazione tanto a proporre impugnazione avverso le ordinanze comunque rese in materia di sequestro conservativo quanto a partecipare ai relativi giudizi da altri eventualmente promossi nel corso della fase sub-procedimentale c le innegabili distinzioni che si registrano tra gli istituti del sequestro preventivo e del sequestro conservativo possono trovare una spiegazione verosimilmente connessa all’avanzamento delle varie fasi processuali e all’ingresso nel processo della parte privata, coincidente con il soggetto danneggiato, con conseguente esigenza di ricomprendere, in un ambito soggettivo più ampio, anche i soggetti dapprima individuati che subiscono pregiudizio dall’applicazione della misura, oltre le parti già presenti nel processo . 5. Il Primo Presidente, con decreto in data 11 luglio 2017, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale. Considerato in diritto 1. Quanto devoluto all’attenzione delle Sezioni Unite impone la soluzione di due distinti problemi, fra loro parzialmente connessi. Va in primo luogo accertato se anche alla parte civile, a pena della violazione del diritto al contraddittorio da assicurare a tutte le parti, debba essere spedito l’avviso dell’udienza avanti il tribunale del riesame avente ad oggetto l’impugnativa avverso l’ordinanza che ha applicato il sequestro conservativo punto toccato dal primo motivo di ricorso . In secondo luogo va accertato se la stessa parte civile sia legittimata a proporre ricorso per cassazione, nel merito, ex art. 325 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia annullato o revocato il sequestro conservativo punto implicato dal secondo motivo di ricorso . Entrambi i temi sono stati oggetto di esame da parte della sentenza Sez. U, n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, rispetto alla quale l’ordinanza di rimessione invita ad una ulteriore riflessione. 2. Il Collegio ritiene che vadano confermate le conclusioni cui pervennero le Sezioni Unite Alizzi, con le precisazioni che seguono. 3. Il primo tema, relativo alle regole da osservare nel procedimento di riesame dei provvedimenti di natura reale, ruota intorno all’interpretazione da dare al comma 6 dell’art. 324 cod. proc. pen., nel quale sono contenute due previsioni a da un lato, nel primo periodo del comma, il richiamo alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. b dall’altro, nel secondo periodo, l’elencazione puntuale dei soggetti legittimati a partecipare al giudizio del riesame pubblico ministero, difensore, soggetto che ha proposto la richiesta. Stando al dato testuale di quest’ultima disposizione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che nessuna censura potrebbe essere mossa, nel caso in esame, al provvedimento del tribunale del riesame infatti l’avviso dell’udienza venne dato al pubblico ministero e al difensore dell’imputato che aveva impugnato l’ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Giudice delle indagini preliminari su richiesta della parte civile. Sennonché, un simile esito interpretativo - che condurrebbe ad escludere dal contraddittorio nell’udienza di riesame il soggetto parte civile titolare del diritto di garanzia cautelare riconosciuto con l’ordinanza applicativa del sequestro conservativo - renderebbe profilabili fondati sospetti di incostituzionalità, come ben messo in evidenza dalla citata sentenza Sez. U del 2014, Alizzi. Appare allora sostenibile una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sul contraddittorio da assicurare nel procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo che faccia leva sulla disposizione generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., anch’essa richiamata, come si è visto, dall’art. 324, comma 6 derivandone dunque l’esigenza che esso sia assicurato a tutti i soggetti interessati alla decisione, tra cui, indubbiamente, va compreso chi, come la parte civile, abbia ottenuto in prima battuta il riconoscimento delle sue ragioni cautelari a tutela del credito mediante l’emissione della ordinanza di sequestro conservativo. D’altro canto, le asperità interpretative che derivano dalla ambigua lettera dell’art. 324, comma 6, cod. proc. pen. possono verosimilmente trovare spiegazione nella sua collocazione sistematica, pensata per il procedimento di riesame di ogni tipo di sequestro, compresi quelli diretti a soddisfare esigenze esclusivamente penalistiche, come il sequestro probatorio e quello preventivo, cui è estranea la posizione del soggetto danneggiato dal reato costituitosi parte civile, che tende esclusivamente ad ottenere una garanzia atta ad assicurare le sue pretese creditorie e che sarebbe irragionevole fosse estromesso dalla possibilità di esporre le sue ragioni a sostegno della legittimità del provvedimento cautelare riconosciutogli in prima istanza. 4. La soluzione alla quale si perviene - che, come detto, è pienamente adesiva alla sentenza Sez. U del 2014, Alizzi - conduce a due distinti corollari. Il primo se la violazione del principio del contraddittorio nel giudizio di cui all’art. 324 cod. proc. pen. in tema di riesame del sequestro conservativo attinge la posizione della parte civile, cui non è stato dato modo di prendere parte al giudizio di riesame, il relativo provvedimento conclusivo è nullo ex art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., previsione che estende i suoi effetti alle garanzie di intervento di ogni parte privata . Il secondo da una simile violazione del diritto al contraddittorio subito dalla parte civile consegue la facoltà della stessa di impugnare mediante ricorso per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., il provvedimento con il quale il tribunale del riesame ha revocato o annullato il sequestro cautelare. Va da sé che se il provvedimento sia stato confermato, la parte civile non avrebbe alcun valido interesse ad impugnare, anche in caso di lesione al diritto del contraddittorio, mentre un interesse processuale sarebbe persistente anche nel caso della sola parziale modifica del provvedimento cautelare contraria alle istanza della parte civile, dato che in tale ipotesi si assisterebbe ad una riduzione del corredo di garanzia di cui essa è titolare. 5. Va conseguentemente enunciato il seguente principio di diritto Il difensore della parte civile ha diritto di ricevere avviso dell’udienza fissata dal tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato o revocato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen. . 6. Pacifica essendo la mancata partecipazione della parte civile al procedimento camerale di riesame nella presente procedura, a cagione di un omesso avviso, l’ordinanza qui impugnata va annullata. 7. Potrebbe ritenersi che l’accoglimento del ricorso in relazione al primo aspetto comporti l’assorbimento del secondo tema. Tuttavia una simile conclusione potrebbe, nel futuro sviluppo procedimentale, lasciare impregiudicata l’opzione per una nuova impugnativa avverso l’ulteriore decisione del tribunale del riesame, sicché ragioni di opportunità e di economia processuale, avuto soprattutto riguardo alla funzione assegnata dall’ordinamento alle Sezioni Unite, giustificano l’esame nel merito del secondo aspetto del problema a proposito del quale, pur dovendosi prestare un’attenta considerazione alle argomentazioni esposte nella ordinanza di rimessione, deve essere confermata la soluzione già indicata dalle Sezioni Unite con la più volte richiamata sentenza n. 47999 del 2014, Alizzi. 8. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 cod. proc. pen. possono proporre ricorso per cassazione, per violazione di legge il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione , non contemplando la parte civile fermo restando che questa, per le ragioni già indicate con riferimento al giudizio del riesame, ha comunque diritto a partecipare al giudizio di legittimità, in quanto da altri promosso e in quanto siano in discussione diritti processuali o sostanziali che le competono siccome riconosciuti nell’ordinanza impugnata. Il dato testuale del comma 1 dell’art. 325 cod. proc. pen. non autorizza l’interpretazione larga propugnata dalla ordinanza di rimessione. Neppure può essere utile a tal fine evocare il comma 2 dello stesso articolo che consente il ricorso per saltum solo contro i decreti applicativi del sequestro, ossia avverso una tipologia di provvedimenti che è prevista esclusivamente per il sequestro preventivo e quello probatorio, ma non anche per il conservativo, che va adottato con ordinanza art. 317 comma 1, cod. proc. pen. . Taluna decisione di legittimità v. in particolare Sez. 6, n. 25449 del 03/05/2013, Polichetti, Rv. 255473 cui si richiama la ordinanza di rimessione, ha affermato che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. andrebbe riguardato alla luce dell’art. 318, comma 1, cod. proc. pen. che, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame contro l’ordinanza di sequestro conservativo a chiunque vi abbia interesse , consentirebbe di ricomprendere fra i suddetti soggetti la parte civile, alla quale andrebbe quindi riconosciuto anche la facoltà di ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame contrarie ai suoi interessi. La interpretazione proposta non può essere seguita. Come già puntualizzato dalla sentenza Alizzi, l’art. 318, comma 1, cod. proc. pen. limita il giudizio di riesame alle sole ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo in tal senso dovendosi intendere la locuzione ordinanza di sequestro conservativo , con esclusione, dunque, di quelle che lo hanno negato. Non avendo la parte civile - al pari del pubblico ministero - la legittimazione a impugnare le ordinanze con le quali è stato disposto il sequestro conservativo in assenza di un suo interesse , né quelle che lo hanno negato, anche solo parzialmente mancando la previsione normativa , consegue che la medesima parte civile non è abilitata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. per ragioni diverse dalla violazione delle regole sul contraddittorio. Tale conclusione non appare in contrasto con l’art. 24 Cost La Corte costituzionale ord. n. 424 del 1998 ha infatti affermato che la scelta del legislatore, da leggere all’interno del quadro dei rapporti fra azione civile e azione penale, esprime un sistema complessivamente ispirato al principio del favor separationis, dal quale emerge il carattere accessorio o subordinato dell’azione civile nel processo penale e della prevalenza in quest’ultimo di interessi pubblicistici rispetto a quelli esclusivamente privatistici della parte civile, la quale, in caso di diniego del sequestro conservativo, non rimane priva di tutela, potendo far valere le sue ragioni in sede civile. 9. Va ancora precisato che la complessiva trama normativa, non può dirsi neppure in contrasto con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in sostituzione della decisione-quadro n. 2001/220/GAI e che è stato oggetto di attuazione con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212. Infatti v. il Considerando 49 e l’art. 16 della citata direttiva la complessiva disciplina processuale penale, da leggere congiuntamente con quella processual-civilistica, consente di affermare che la vittima da reato, nel sistema normativo italiano ha appropriati strumenti processuali idonei ad ottenere una decisione in merito al risarcimento del danno da parte dell’autore del reato e alla tutela dei suoi diritti. 10. Le considerazioni svolte conducono dunque ad affermare che, sulla base della disciplina normativa, con riguardo alla posizione della parte civile, in coerenza con l’assunto che ne esclude il diritto sia a proporre il riesame sia ad impugnare il diniego della richiesta al pari del pubblico ministero , ad essa non è consentito ex art. 325 del codice di rito proporre tanto il ricorso per saltum, quanto ai fini della questione rimessa il ricorso avverso l’ordinanza del riesame che abbia annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza. 11. Per le suddette ragioni, va accolto il primo motivo di ricorso, e va annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce perché proceda a nuovo giudizio di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce, sezione per il riesame delle misure cautelari reali.