Valida la notifica della citazione in giudizio all’imputato eseguita presso il difensore a mezzo fax

La notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, laddove possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei.

Con la sentenza n. 14976/18, depositata il 4 aprile, la Corte di Cassazione si esprime sul ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che confermava la sua condanna per il reato di truffa. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 150 c.p.p. per aver i giudici dichiarato infondato il gravame relativo all’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado avvenuta – anche per l’imputato - a mezzo telefax presso lo studio del suo avvocato dove aveva eletto domicilio. Notifica. La Suprema Corte richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, laddove possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei ai sensi dell’art. 148, comma 2- bis , c.p.p. Cass. Pen. SS.UU. n. 28451/11 . In tal caso l’ufficio che invia l’atto dovrà soltanto attestare in calce di aver trasmesso il testo originale, comportando la mancanza di tale attestazione una mera irregolarità. Il ricorso al telefax è dunque pienamente legittimo integrando pacificamente una modalità di consegna al difensore”. Irrilevante è anche il fatto che l’atto da notificare non era diretto all’avvocato ma all’imputato, posto che quest’ultimo aveva eletto domicilio proprio presso lo studio legale. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 marzo – 4 aprile 2018, n. 14976 Presidente Gallo - Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 13/05/2016, la Corte d’appello di Venezia, confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato B.N. alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa per il reato di truffa. 2. Avverso detta pronuncia, nell’interesse di B.N. , viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, come motivo unico, violazione di legge in relazione all’art. 150 cod. proc. pen Si censura in particolare il fatto che la Corte territoriale avesse dichiarato infondato il primo motivo d’appello relativo all’omessa/irrituale notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado notifica che era avvenuta, anche per l’imputato che aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore, a mezzo telefax. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile. 3.1. Correttamente evocato dal giudice di secondo grado è il principio sancito dalla Suprema Corte nel suo più alto consesso secondo cui, la notificazione di un atto all’imputato o ad altra parte privata, in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore, possa essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250121 . 3.2. Invero, l’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen. stabilisce che l’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni ai difensori siano eseguite con mezzi tecnici idonei l’ufficio che invia l’atto deve soltanto attestare in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale e l’eventuale mancata attestazione comporta una mera irregolarità, come affermato da Sez. 1, n. 217 del 11/12/2002, dep. 2003, Taher, Rv. 223029 . Nella fattispecie, l’utilizzo di detta forma deve, pertanto, ritenersi del tutto legittima, dal momento che si trattava di eseguire la notificazione di un atto mediante consegna al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. consegna che, nel caso di specie, risulta puntualmente avvenuta non è in discussione, invero, l’avvenuta ricezione via fax . 3.3. Né può fondatamente sostenersi, per escludere l’applicabilità dell’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., che l’atto da notificare non fosse diretto al difensore bensì all’imputato. Invero, non può dubitarsi che la notificazione di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. riguardi un atto diretto all’imputato, ma è altrettanto indiscutibile che il destinatario di tale atto sia solo il difensore e ciò proprio perché è divenuta impossibile la notificazione all’imputato nel domicilio dal medesimo dichiarato . 3.4. Ciò detto, va, dunque, esclusa la pertinenza al caso in esame di ogni considerazione svolta dal ricorrente in relazione alla pretesa applicabilità dell’art. 150 cod. proc. pen., rispetto al quale l’art. 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., si pone come previsione speciale. 3.5. Deve, infine, sottolinearsi che il fatto che la notificazione di cui alla disposizione da ultimo citata sia disposta dall’Autorità giudiziaria non implica che la medesima, se ritiene di esercitare detto potere, debba emettere apposito decreto motivato, provvedimento che - d’altra parte - la norma neppure prevede esso è contemplato, invece, espressamente dall’art. 150 cod. proc. pen. , rispondendo all’esigenza avvertita dal legislatore di snellire le forme delle notificazioni di atti al difensore sul fatto che non vi sia necessità di apposito decreto motivato, v. Sez. 5, n. 16512 del 21/04/2006, P.M. in proc. Boldi, Rv. 234756 . 4. Non sussistono, dunque, le nullità prospettate dal ricorrente essendo stato il decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato all’imputato. 5. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, valutata la causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro duemila da devolversi a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.