L'omessa eccezione del difetto di notifica da parte del sostituto processuale produce la sanatoria della nullità

Qualora il difensore di udienza, qualificatosi come sostituto processuale, non abbia eccepito la nullità della notifica all’interno delle udienze di rinvio, ciò produce la sanatoria della nullità, non potendosi esperire per tale questione il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto , in quanto non integrante il c.d. errore percettivo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12858/18, depositata il 20 marzo. Il caso. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, con cui veniva dichiarata la legittimità della notificazione poiché non tempestivamente eccepita da un legale che, presente in udienza, si era qualificato come sostituto processuale dell’assente difensore di fiducia del condannato, viene proposto ricorso straordinario ex art. 625- bis c.p.p Il difensore del condannato denuncia non solo l’erroneo riconoscimento nella sentenza impugnata del sostituto processuale, ma anche la possibilità di eccepire la mancata notifica al codifensore nelle udienze successive a quella in cui il sostituto aveva partecipato senza legittimazione. Il difensore d’udienza. Il Supremo Collegio sottolinea che l’errore di fatto che consente il rimedio ex art. 625- bis c.p.p. deve essere percettivo , ossia causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso . Nel caso di specie, la Suprema Corte rileva che il Collegio di legittimità non è incorso in alcun errore percettivo dato che, come dedotto dallo stesso ricorrente, dal verbale di udienza emergeva, coerentemente con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che l’avvocato presente in udienza si era qualificato come sostituto processuale . Pertanto, se da un lato l’errore percettivo non può essere riconosciuto ora per allora” , dall’altro il difensore d’udienza, quale che fosse la sua qualifica, aveva legittimamente assunto le prerogative dell’avvocato di fiducia . Di conseguenza, il fatto che il difensore di udienza non abbia eccepito il difetto di notifica al codifensore, e che tale eccezione non sia stata sollevata nel corso delle due udienze di rinvio, ha ineluttabilmente prodotto la sanatoria della nullità che si assume non riconosciuta sulla base del dedotto errore percettivo . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 gennaio – 20 marzo 2018, n. 12858 Presidente Cammino – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20.6.2017 la sesta sezione della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto nell’interesse dello S. ritenendo le doglianze proposte infondate. Segnatamente, la Cassazione rilevava che il difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all’avv. Sc. non aveva generato alcuna nullità, dato che la stessa non era stata tempestivamente eccepita dall’avv. B. , presente in udienza, che si era qualificato sostituto processuale dell’altro difensore di fiducia, avv. G., regolarmente citato, ma assente. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. il difensore del condannato che deduceva 2.1. errore di fatto la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente che l’avv. G. B. era un sostituto processuale dell’avv. G., laddove a costui non sarebbe stata conferita alcuna delega, né orale, né scritta, sicché lo stesso non avrebbe potuto essere considerato un sostituto processuale dalla carenza di legittimazione dell’avv. B. conseguirebbe che dal fatto che lo stesso non aveva eccepito il difetto di notifica non avrebbe potuto farsi discendere alcuna sanatoria. Il ricorrente comunicava che su suo impulso era stato aperto un procedimento penale volto ad accertare la falsità del verbale di udienza nel quale l’avv. B. era stato qualificato come sostituto processuale 2.2. errore di fatto la mancata notifica al codifensore avrebbe potuto essere eccepita nelle udienze successive a quella in cui aveva partecipato l’avv. B. , erroneamente ritenuto sostituto processuale 3.2. errore di fatto l’avv. B. non avrebbe potuto essere considerato sostituto processuale in quanto non munito di una delega scritta 3.4. errore di fatto la Cassazione avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In via preliminare il collegio ribadisce che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso Cass. sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017 - dep. 13/10/2017, Vinci, Rv. 27114501 Cass. Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015 - dep. 16/10/2015, Cofano, Rv. 26524801 Cass. sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013 - dep. 20/01/2014, Pezzino, Rv. 2598210 . Dunque l’errore che può essere fatto valere con lo strumento del ricorso straordinario è solo l’errore percettivo che, tuttavia, sia rilevante rispetto alla decisione, non avendo alcuna capacità destrutturante eventuali errori ininfluenti sul percorso logico osteso nella motivazione della sentenza impugnata. Escono dunque dal perimetro degli errori rilevabili attraverso il ricorso straordinario gli eventuali errori di valutazione del diritto , essendo la progressione processuale conclusa e definita dal giudicato, incidibile solo con lo strumento della revisione. 1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciava una erronea valutazione della qualifica del difensore che ha sostituito in udienza l’avv. G., difensore di fiducia dello S. . Questi, secondo il ricorrente, non avrebbe rivestito la qualifica di sostituto processuale , non avendo ricevuto alcuna delega dal difensore di fiducia e, pertanto, non sarebbe stato legittimato a svolgere la funzione di vicario del difensore assente. Invero il collegio di legittimità non è incorso in alcun errore percettivo dato che, come dedotto dallo stesso ricorrente, dal verbale di udienza emergeva, coerentemente con quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che l’avv. presente in udienza si era qualificato sostituto processuale. Né l’errore percettivo, essendo un evento istantaneo, può essere riconosciuto ora per allora , sulla base di emergenze sopravvenute rispetto all’epoca dell’evento percettivo ci si riferisce ad eventuali, e ad oggi non disponibili, sopravvenienze in ordine alla falsità del verbale d’udienza . A ciò si aggiunge che il difensore d’udienza, quale che fosse la sua qualifica, aveva legittimamente assunto le prerogative dell’avv. G., difensore di fiducia, regolarmente citato, ma non comparso. Sul punto si ribadisce che al difensore nominato per l’ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d’ufficio - a norma dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - deve essere riconosciuta la qualifica di sostituto , al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 cod. proc. pen., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d’ufficio precedentemente designato, fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente Cass. sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010 - dep. 20/07/2010, Russolillo, Rv. 247907 Cass. sez. U, n. 22 del 11/11/1994 - dep. 19/12/1994, Nicoletti, Rv. 199399 . Dunque il fatto che il difensore di udienza non abbia eccepito il difetto di notifica al codifensore, e che tale eccezione non sia stata sollevata nel corso delle due udienze di rinvio come rilevato con il secondo motivo di ricorso , ha ineluttabilmente prodotto la sanatoria della nullità che si assume non riconosciuta sulla base del dedotto errore percettivo. 1.2. Gli altri tre motivi di ricorso fanno invece riferimento non ad errori di percezione, ma ad eventi valutativi, ovvero al tempo disponibile per la proposizione dell’eccezione secondo motivo , alla rilevanza della delega orale terzo motivo ed alla legittimità delle valutazioni in ordine al diniego di rinnovazione del dibattimento in appello quarto motivo si tratta di censure che investono questioni di diritto coperte dal giudicate che escono dall’area degli errori di fatto e non sono proponibili con lo strumento previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen 2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.