Dies a quo della nomina del difensore della parte civile

Nell’individuare il dies a quo dell’efficacia della nomina di un difensore di parte civile, deve necessariamente farsi riferimento alla data in cui la nomina viene portata a conoscenza dell’Autorità procedente con dichiarazione personale, consegna dalla dichiarazione di nomina da parte del difensore o lettera raccomandata.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12619/18, depositata il 19 marzo. La vicenda. La Corte d’Appello di Genova dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di prime cure che assolveva l’imputato per alcuni titoli di reato, dichiarando l’intervenuta prescrizione per le altre imputazioni. La Corte ravvisava in particolare un difetto di legittimazione ad impugnare da parte dell’avvocato che aveva presentato l’appello perché precedentemente revocato dalla parte civile, con contestuale nomina di un nuovo difensore. La pronuncia viene impugnata con ricorso per cassazione dalla parte civile la quale sostiene che l’atto di revoca del precedente difensore era stato spedito all’Autorità giudiziaria con raccomandata successivamente alla presentazione dell’appello. Revoca e sostituzione del difensore. Nell’individuare il dies a quo dell’efficacia della nomina di un difensore di parte civile, afferma la Suprema Corte, deve necessariamente farsi riferimento alla data in cui la nomina viene portata a conoscenza dell’Autorità procedente secondo le modalità di cui all’art. 96, comma 2, c.p.p. e dunque con dichiarazione personale all’Autorità, con consegna dalla dichiarazione di nomina da parte del difensore o con lettera raccomandata. La data così rilevante prevale su quella eventualmente diversa indicata nel corpo dell’atto consegnato o spedito. L’interpretazione offerta dal giudice di merito contraddice tale principio giungendo all’indesiderabile risultato di comportare effetti demolitori in tema di ammissibilità di eventuali impugnazioni nel frattempo proposte. In conclusione, la Corte ritiene ammissibile, in riferimento alla legittimazione del proponente, l’appello proposto dalla parte civile in quanto l’atto di revoca del difensore sottoscrivente e contestuale nomina del nuovo difensore è stato portata a conoscenza dell’Autorità giudiziaria il giorno successivo con l’invio di raccomandata. Il provvedimento impugnato viene dunque annullato senza rinvio, la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Genova per l’ulteriore corso del procedimento.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 novembre 2017 – 19 marzo 2018, n. 12619 Presidente Cervadoro – Relatore Pazienza Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31/01/2017, la Corte d’Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Z.F. avverso la sentenza emessa in data 17/11/2015, con la quale il Tribunale di Imperia aveva assolto L.F. dai reati di tentata estorsione a lui ascritto, e dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso L. e degli altri imputati in ordine alle residue imputazioni di concorso in violenza privata e minaccia, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale ha ravvisato un difetto di legittimazione ad impugnare da parte dell’avv. F. R., che aveva presentato l’appello in data 31/05/2016, pur essendo stato precedentemente revocato in data 03/05/2016 dalla parte civile, la quale aveva contestualmente nominato un nuovo difensore avv. V. L. . 2. Ricorre per cassazione la parte civile, a mezzo di quest’ultimo, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b cod. proc. pen Si deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’atto di revoca del precedente difensore e contestuale nomina del nuovo, pur datato 03/05/2016, era stato spedito a mezzo di lettera raccomandata il giorno 01/06/2016, e quindi in data successiva alla presentazione dell’appello. Il ricorrente osserva che gli effetti del predetto atto non possono che decorrere dall’invio della comunicazione all’Autorità giudiziaria, essendo a tali fini irrilevante la data apposta sull’atto medesimo e ciò in ossequio ai principi di effettività del rapporto fiduciario, di salvaguardia e conservazione degli atti giuridici, nonché in ossequio al disposto dell’art. 107 cod. proc. pen. e al principio espresso dall’art. 182 cod. proc. civ., oltre che al fine di evitare una lesione del diritto di difesa sotto il profilo sostanziale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Ritiene il Collegio che, nell’individuazione del dies a quo dell’efficacia della nomina di un difensore di parte civile e della sua eventuale sostituzione , non possa che aversi riguardo alla data in cui la nomina stessa è stata portata a conoscenza dell’Autorità procedente, secondo le modalità indicate in via alternativa dal secondo comma dell’art. 96 cod. proc. pen. applicabile anche al difensore della persona offesa, in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 101, primo comma, dello stesso codice la dichiarazione resa all’Autorità procedente, la consegna a quest’ultima della dichiarazione di nomina da parte del difensore, ovvero la spedizione con lettera raccomandata. La data in questione deve essere ritenuta prevalente su quella, eventualmente diversa, contenuta nel corpo dell’atto consegnato o spedito al di là dell’incongruo rilievo che potrebbe in questo modo conferirsi a refusi, disguidi ecc., occorre sottolineare le criticità cui finisce per dar luogo l’interpretazione accolta dall’ordinanza impugnata, proprio in situazioni quale quella in esame. È infatti evidente che un’impugnazione presentata da un difensore di parte civile regolarmente nominato dovrebbe sempre essere dichiarata ex post inammissibile, per difetto di legittimazione, qualora l’atto di revoca e contestuale nomina del nuovo difensore, depositato o spedito magari a distanza di mesi, rechi una data anteriore a quella della proposizione del gravame. Nella prospettiva qui contestata, tra l’altro, la prevalenza della data apposta sull’atto, rispetto a quella in cui quest’ultimo viene portato a conoscenza dell’autorità proponente, dovrebbe sempre e in ogni caso implicare effetti demolitori quanto all’ammissibilità di un’eventuale impugnazione medio tempore proposta non potendo certo immaginarsi l’instaurazione di un procedimento incidentale volto ad accertare se la difformità rispetto alla data di presentazione dell’atto sia frutto di un mero refuso, ovvero rifletta la realtà degli accadimenti. Nel caso di specie, poi, dovrebbe ritenersi che la parte civile Z. sia rimasta priva di difensore - con ogni conseguenza in ordine all’impossibilità di proporre validamente appello avverso la sentenza del Tribunale di Imperia - nel periodo compreso tra il 03/05/2016 data apposta nell’atto di revoca e contestuale nomina di nuovo difensore ed il 01/06/2016 data di spedizione dell’atto stesso mediante raccomandata e ciò nonostante il fatto che, nel predetto arco temporale, alla Corte d’Appello procedente non fosse stato comunicato alcun mutamento della difesa. Tali inaccettabili conseguenze interpretative vengono evitate facendo applicazione del principio inizialmente richiamato. Si deve quindi ritenere ammissibile, quanto alla legittimazione del proponente, l’appello proposto dall’avv. R. in data 31/05/2016, in quanto l’atto di revoca del predetto difensore e di contestuale nuova nomina dell’avv. L. è stato posto a conoscenza dell’Autorità procedente con raccomandata spedita solo il giorno successivo risultando del tutto irrilevante, nell’apprezzamento della legittimazione del difensore impugnante, il fatto che l’atto di revoca e contestuale nuova nomina recasse in calce una data anteriore a quella di proposizione dell’atto di appello. 3. Quanto precede impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza, e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Genova per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Genova per l’ulteriore corso.