Automobilista ricoverato dopo un incidente: necessario l’avviso di assistenza legale se la polizia ha richiesto l’esame alcolemico

La Suprema Corte ribadisce l’orientamento per cui il conducente ricoverato in ospedale in seguito ad un sinistro stradale deve ricevere l’avviso di assistenza legale ex art. 114 disp. att. c.p.p. Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore qualora gli esami alcolemici siano richiesti dagli agenti di polizia per finalità investigative.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12638/18, depositata il 19 marzo. Il caso. Il Tribunale di Marsala assolveva l’imputato per insussistenza del fatto. Difatti, in seguito ad un sinistro stradale cagionato dall’imputato medesimo sotto l’effetto di alcool e sostanze stupefacenti, il Tribunale accoglieva l’eccezione fondata sull’inutilizzabilità dei rilievi alcolemici effettuati dall’ospedale, presso cui lo stesso veniva ricoverato, in considerazione del mancato avviso di assistenza legale ex art. 114 disp. att. c.p.p., ritenendo, inoltre, che la contestazione della guida sotto l’effetto di stupefacenti fosse in realtà frutto di un errore materiale, in quanto i test risultavano negativi. Avverso la sentenza del Tribunale il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ricorre per cassazione denunciando che l’alcoltest non era stato effettuato nell’immediatezza dell’evento e che ai sensi dell’art. 186, comma 5, c.d.s. il conducente poteva comunque essere sottoposto a prelievi ematici, pienamente validi ed utilizzabili a fini decisori, senza la necessità dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p I prelievi al conducente ricoverato. Il Supremo Collegio ribadisce l’orientamento per cui, nel caso di specie, sussiste l’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. qualora la polizia giudiziaria proceda, ai sensi dell’art. 186, comma 5, c.d.s., nell’ipotesi in cui il conducente sia già indiziato di reato al momento in cui la P.G. ha inviato al sanitario la richiesta di procedere agli esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e se l’accertamento non venga espletato ai fini della cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto ed unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato . La Suprema Corte dunque annulla la sentenza impugnata con rinvio affinché sia accertato se l’esame alcolemico sia stato effettuato autonomamente dai sanitari con finalità curativa o se, invece, esso sia stato eseguito su richiesta degli agenti di polizia e, dunque con finalità investigativa tale da imporre l’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2017 – 19 marzo 2018, n. 12638 Presidente Ciampi – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 10 novembre 2016 il Tribunale di Marsala, a seguito di rito abbreviato, assolveva G.M. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. 1.1. All’imputato veniva contestato capo a il reato di cui all’art. 186, comma secondo, lett.c cod. strada perché circolava alla guida dell’autovettura Lancia Y tg. in stato di ebbrezza, conseguente all’uso di bevande alcoliche con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr. capo b il reato di cui all’art. 187, comma primo, cod. strada perché circolava alla guida dell’autovettura Lancia Y in stato di alterazione psicofisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Fatti accertati in omissis . 1.2. Quanto al capo a il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell’eccezione difensiva, dichiarava inutilizzabile l’esame alcolemico effettuato dai sanitari dell’ospedale di omissis ove il G. veniva ricoverato a seguito del sinistro stradale occorsogli in data omissis in quanto non gli era stato dato l’avviso di farsi assistere da un difensore ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen 1.3. Quanto al capo b il giudice di merito rilevava che dall’esame degli atti non emergeva alcun elemento probatorio a sostegno della relativa imputazione. Sottolineava, in particolare, che nella comunicazione della notizia di reato redatta dalla Polizia Stradale di Castelvetrano in data 28 aprile 2014 si dava atto che la contestazione dell’art. 187 cod. strada era frutto di un mero errore materiale posto che i valori di riferimento risultanti dal prelievo effettuato erano negativi. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo deducendo il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata. Il ricorrente evidenzia che l’esame alcolemico non è stato effettuato nella immediatezza dei fatti dalla Polizia Giudiziaria operante utilizzando l’etilometro bensì dai sanitari del presidio ospedaliero ove il G. era ricoverato a seguito delle lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale occorsogli. Soggiunge, che in applicazione dell’art. 186, comma quinto, cod. strada, allorquando il conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche può in ogni caso essere sottoposto a prelievi ematici su richiesta della Polizia stradale e gli accertamenti sono pienamente utilizzabili ai fini decisori senza che debba essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.1. Conclude chiedendo, quanto al capo a , l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Marsala. Considerato in diritto 1. Giova premettere che, secondo i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità cfr. sez. 4, n. 51284/2017 del 10/10/2017 , nell’ipotesi in cui la polizia giudiziaria proceda ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada, sussiste l’obbligo di dare l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., allorché il conducente sia già indiziato di reato al momento in cui la P.G. ha inviato al sanitario la richiesta di procedere agli esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e se l’accertamento non venga espletato ai fini di cura della persona, ma sia eccentrico rispetto alle finalità terapeutiche del caso concreto ed unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato . Tale apparato di facoltà e garanzie è direttamente collegato alla natura dell’atto, equiparabile a quelli previsti negli artt. 352 e 354 del codice di rito un accertamento, cioè, che si inserisce nel corso di un’attività endo - processuale , alla qualità dei soggetti che lo pongono in essere e alla posizione dialettica che costoro assumono rispetto all’indiziato di reato e si giustifica in ragione del fatto che le fonti di prova così assicurate verranno acquisite al dibattimento attraverso i meccanismi propri del processo penale. Detto orientamento è, peraltro, coerente con il disposto dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza . emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova . sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice cfr. sul punto, in motivazione, Sez. U., n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi . Ed invero, in tale caso il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria che si avvale di una facoltà espressamente attribuita dall’art. 348, comma 4, cod. proc. pen. Si precisa al riguardo che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero cfr. Sez. 3, n. 16683 del 5/03/2009, Rv. 243462, n. 5818 del 10/11/2015 Cc. dep. 12/02/2016, Rv. 266267 . L’obbligo del previo avviso al difensore non sussiste, invece, quando l’accertamento venga compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione degli ordinari protocolli medici terapeutici attivati in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e ricoverato in una struttura ospedaliera. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata per i motivi sopra indicati con rinvio al Tribunale di Marsala affinché verifichi se l’esame alcolemico sia stato effettuato autonomamente dai sanitari con finalità curativa o se, invece, esso sia stato eseguito su richiesta degli agenti di Polizia e, dunque, con finalità investigativa tale da imporre l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e proceda, poi, all’applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Marsala.