Fermato per un malfunzionamento di una luce, non si sottopone all'alcoltest: può configurarsi la tenuità del fatto

La causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis c.p. può sussistere laddove, per le particolari circostanze in cui il conducente sia stato fermato per un controllo da parte delle forze dell’ordine, questi non si sia sottoposto in loco alla rilevazione del proprio tasso alcolemico.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12233/18, depositata il 16 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Trento confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città con cui l’imputato veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7 c.d.s. Guida sotto l’influenza dell’alcol per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Al medesimo veniva altresì applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 6 mesi. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, la non configurabilità del reato contestatogli, per non avere opposto un netto rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico e per essersi successivamente recato all’ospedale per la rilevazione dello stesso, nonché l’erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis c.p La causa di non punibilità. Il Supremo Collegio, premettendo che, in ogni caso, il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici configura un reato di natura istantanea, il quale si perfeziona nel momento di indisponibilità dell’agente, nel caso di specie ribadisce che l’art. 186 c.d.s. non sia volto alla tutela della garanzia della regolarità della circolazione in sé e per sé, poiché diversa è la gravità della condotta di guida in stato di ebbrezza in considerazione delle conseguenze da essa derivanti. Infatti, secondo la Suprema Corte, il comma 7 del citato articolo non punisce una mera ed astratta disobbedienza, ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose , pertanto ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento sulla applicabilità dell’art. 131- bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso . Nel caso di specie, non solo vi sarebbero una serie di circostanze che non risultano adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello, ma che il controllo dei carabinieri non era stato causato da una qualche irregolarità di comportamento dell’imputato alla guida ma solo dal mal funzionamento di una luce, che il predetto si rendeva disponibile ad effettuare l’accertamento tramite il prelievo ematico e che dopo circa un’ora e mezzo si era effettivamente recato, a tal fine, di sua iniziativa al pronto soccorso dell’ospedale . Dunque, nell’annullare la sentenza impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131- bis c.p., la Corte sottolinea che i predetti fatti, unitamente all’entità della pena irrogata, prossimi ai minimi edittali, rappresentano indici significativi nel senso di una possibile sussunzione della condotta nell’art. 131- bis c.p. .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1 febbraio – 16 marzo 2018, n. 12233 Presidente Piccialli – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 9 novembre 2016 la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Trento dichiarava S.N. responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, in relazione ai commi 2, lett. c , e 2 sexies cod. strada, e lo condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di gg. 126 . Veniva altresì applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei. 1.1. All’imputato era contestato di avere rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico dopo essere stato sottoposto a controllo stradale mentre era alla guida del veicolo Peugeout targato di proprietà di terzi , manifestando sintomi di ebbrezza alcolica. Con l’aggravante di avere commesso il fatto in orario notturno, il omissis verso le ore 3.00. 2. Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione elevando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186, comma 7, cod. strada, e il vizio motivazionale, sostenendo che non risulta integrata la fattispecie contravvenzionale con riguardo sia all’elemento oggettivo che a quello soggettivo. Sottolinea di non avere opposto un netto rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico, pur trattandosi di atto inconferente rispetto alle ragioni per le quali era stato fermato ovvero per il malfunzionamento di una delle luci anteriori del mezzo che stava conducendo , tant’è che di lì a poco si recava autonomamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento chiedendo di essere sottoposto a detta verifica. 2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge e vizio motivazionale in quanto è stata illegittimamente esclusa la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale per la mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decisiva rilevanza di alcuni elementi probatori verbale di s.i.t del Brig. P. del 14 luglio 2015 che descrivono un quadro della condotta tenuta dall’imputato diversa da quella contestata. 2.5. Conclude chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo formulato dal ricorrente. 2. Va rilevato che le doglianze inerenti al primo e al quarto motivo sono manifestamente infondate in quanto introducono argomentazioni di merito attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della prova che sono precluse in sede di legittimità. Si osserva peraltro che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando, ai fini della integrazione del reato, il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli esami dal momento che non esiste una sorta di ravvedimento operoso da parte di chi abbia già consumato il reato con il comportamento di rifiuto Sez. 4, n. 5909 del 08/01/2013, Rv. 254792 Sez. 4, n. 11845 del 02/03/2010, Rv. 246539 . 3. È fondato, invece, il secondo motivo, restando in esso assorbito il terzo motivo. 4. Giova premettere che la lettura unitaria dei commi 2 e 7 dell’art. 186 cod. strada delinea l’ambito di tutela che presiede alle contravvenzioni in esame. Il comma 2 di tale disposizione si inscrive nella categoria dei c.d. reati di pericolo presunto in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati - alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza - dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo. L’oggetto di tutela non va riduttivamente individuato nella garanzia della regolarità della circolazione che permea nel suo complesso il codice della strada ma trova una stretta ed evidente correlazione con i beni della vita e della integrità personale. Depongono in tal senso univocamente il comma 2 bis dell’art. 186 che stabilisce un aggravamento di pena nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale e l’art. 222 che prevede severe sanzioni amministrative accessorie quando dalla violazione di norme del codice derivano danni alle persone. Da tale ricostruzione discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole cfr. Sez. Un. n. 13682 del 25/02/2016, Rv. 266595 . Ed invero, il comma 7 di detta disposizione non punisce una mera ed astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione. Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento sulla applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto. Orbene, ciò posto, si rileva che nell’atto di appello del S. risultano indicate, a sostegno dell’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., una serie di circostanze che non risultano adeguatamente valutate dalla Corte distrettuale. La difesa dell’imputato ha evidenziato, infatti, che il controllo da parte dei Carabinieri non era stato causato da una qualche irregolarità di comportamento del S. alla guida ma solo dal mal funzionamento di una luce, che il predetto si rendeva disponibile ad effettuare l’accertamento tramite il prelievo ematico e che dopo circa un’ora e mezzo si era effettivamente recato, a tal fine, di sua iniziativa al Pronto Soccorso dell’ospedale. Inoltre la sua condotta non era abituale. I predetti fatti, unitamente all’entità della pena irrogata, prossima ai minimi edittali, rappresentano indici significativi nel senso di una possibile sussunzione della condotta del S. nell’art. 131 bis cod. pen 5. Si impone, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131 bis cod. pen. con rinvio alla Corte di Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano per un nuovo esame, alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra esposte. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131 bis cod. pen. con rinvio alla Corte di Appello di Trento, sez. distaccata di Bolzano. Rigetta il ricorso nel resto.