Insulti ai carabinieri nel corridoio del Tribunale: condannato per oltraggio

L’uomo ha offeso il militare che lo aveva arrestato e che stava per testimoniare nel processo a suo carico per resistenza a pubblico ufficiale. Le frasi, pronunciate nel corridoio del Tribunale, a pochi passi dall’aula, potevano essere udite dai presenti, hanno evidenziato i Giudici nel confermare la sentenza di condanna.

Carabinieri di m a, siete falsi! . Parole pesantissime, rivolte a un militare dell’Arma chiamato a testimoniare in Tribunale, parole che valgono una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale” Cassazione, sentenza n. 11993/18, sez. VI Penale, depositata oggi . Aula. Scenario della vicenda è un corridoio di un Tribunale, a pochi passi dall’aula dove si sta svolgendo un processo nei confronti di un uomo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale . A essere chiamato a testimoniare è uno dei carabinieri che ha effettuato l’arresto. Proprio in quell’istante la persona sotto accusa perde completamente la tramontana e si rivolge in modo offensivo al militare Ti devo far perdere il posto. Tu e quell’altro tuo collega, falsi, siete falsi. Carabinieri di m a, tanto lo sapete che vi ho denunciato . Quelle parole valgono all’uomo un nuovo processo. Questa volta l’accusa è di oltraggio a pubblico ufficiale , e per i giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, non vi sono altre soluzioni che la condanna. Offesa. Inutile si rivelano infine il ricorso proposto in Cassazione. Le obiezioni difensive vengono ritenute non plausibili dai Giudici del Palazzaccio, i quali mostrano di condividere in toto la visione adottata in Appello. In particolare, i magistrati ricordano che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti , poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte . E applicando questa prospettiva alla vicenda in esame, è stato appurato che le offese pronunciate dalla persona sotto processo potessero essere percepite dai presenti , anche tenendo presente il luogo in cui si sono svolti i fatti, cioè in un’aula giudiziaria e nel vicino corridoio . Nessun dubbio, quindi, sulla condanna per oltraggio , anche perché, osservano i Giudici della Cassazione, le frasi incriminate sono state rivolte al carabiniere mentre quest’ultimo stava per compiere un atto d’ufficio , ossia rendere la testimonianza nel processo per resistenza a carico del soggetto da lui arrestato. E quest’ultimo dettaglio porta anche ad escludere l’ipotesi della non punibilità per tenuità del fatto a questo proposito i magistrati spiegano che la condotta tenuta dall’uomo è grave poiché posta in essere nei confronti di un soggetto che stava svolgendo l’ufficio di testimone, funzione essenziale per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale . Irrilevante, infine, è il richiamo difensivo al fatto che il processo per resistenza a pubblico ufficiale si sia concluso con l’assoluzione ciò non equivale, spiegano i giudici, a ritenere la falsità di quanto descritto dal carabiniere nel verbale di arresto .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 ottobre 2017 – 15 marzo 2018, n. 11993 Presidente Ippolito – Relatore Fidelbo Ritenuto in fatto 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva ritenuto responsabile E. Sc. del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., per avere offeso l'onore di F. A., carabiniere che aveva proceduto al suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale e che stava rendendo testimonianza nel processo per tale reato, pronunciando nei suoi confronti la frase ti devo far perdere il posto. Tu e quell'altro tuo collega, falsi, siete falsi. Carabinieri di merda, tanto lo sapete che vi ho denunciato . 2. Nell'interesse dell'imputato l'avvocato Pi. Lu. Pa. ha proposto un articolato ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, che si sintetizzano ai sensi dell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. - erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen., avendo la sentenza ritenuto la sussistenza del reato sebbene l'offesa rivolta al carabiniere non risulti sia stata percepita dalle persone presenti, così attribuendo alla fattispecie astratta un ambito applicativo non consentito, sostenendo che il reato sarebbe integrato anche qualora le espressioni offensive possano essere udite dai presenti - vizio di motivazione, in quanto la sentenza non ha svolto alcuna argomentazione in ordine alla diffusione della percezione dell'offesa da parte di terzi - vizio di motivazione perché la sentenza avrebbe argomentato illogicamente come se si trattasse del reato di minaccia a pubblico ufficiale - vizio di motivazione in ordine alla potenzialità offensiva della frase rivolta - mancata applicazione dell'art. 341-bis, comma secondo, cod. pen. - erronea applicazione dell'art. 341-bis cit. e vizio di motivazione, in quanto non vi sarebbe stata contestualità tra la frase offensiva e l'atto di ufficio compiuto dal carabiniere - mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d , cod. proc. pen., per la mancata assunzione di un testimone chiesto dalla difesa - mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed eccessività della pena. Considerato in diritto 1. motivi dedotti sono tutti infondati. 2. Riguardo alle critiche con cui si assume l'insussistenza del reato e si censura la sentenza impugnata per aver sostenuto la configurabilità dell'oltraggio anche nel caso in cui l'offesa possa essere percepita dai presenti, senza richiedere l'avvenuta, certa percezione, si ritiene del tutto corretta l'interpretazione che del reato ha fatto la Corte d'appello, peraltro in linea con la giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha avuto già modo di affermare che ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è sufficiente che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie cfr., Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828 Sez. 6, n. 15440 del 17/0372016, Saad, Rv. 266546 . Nella specie, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che le offese potessero essere percepite dai presenti, valutando il luogo in cui si sono svolti i fatti, cioè in un'aula giudiziaria e nel vicino corridoio, formulando un giudizio circa l'attitudine delle offese ad essere percepite che, attingendo a valutazioni di fatto, non può essere censurato in sede di legittimità se, come nel caso in esame, la motivazione non presenta alcun profilo di illogicità o di incoerenza logica. 2. Quanto precede consente di ritenere del tutto infondato anche il motivo con cui si sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto argomentare sulla percezione dell'offesa. 3. Generico e aspecifico è il motivo con cui si assume che la sentenza avrebbe fatto riferimento al reato di minaccia a pubblico ufficiale. Non si comprende neppure quale sia la critica mossa alla motivazione della sentenza che, invece, ha argomentato in maniera coerente sulla sussistenza dell'oltraggio. 4. Anche la motivazione circa la potenzialità offensiva della condotta non merita censure. Si è già visto come l'offesa sia stata pronunciata in presenza di più persone, in un luogo pubblico e mentre il Carabiniere stava per rendere la sua testimonianza. 5. Generico è anche il motivo con cui il ricorrente insiste sulla mancata applicazione del secondo comma dell'art. 341-bis cod. pen., in quanto, come ha chiarito la sentenza, l'avvenuta assoluzione per il reato di resistenza non equivale a ritenere la falsità di quanto descritto dal Carabiniere nel verbale di arresto dell'imputato, anche perché l'assoluzione è stata determinata da una incertezza probatoria circa l'uso della violenza d'altra parte, non risulta che l'A. sia stato condannato per il reato di falso in atto pubblico. 6. Infondato è il motivo sulla ritenuta mancanza del nesso funzionale tra offesa e funzioni svolte dal pubblico ufficiale. La Corte territoriale ha bene evidenziato come l'offesa è stata rivolta al carabiniere mentre stava per compiere un atto d'ufficio, che nella specie consisteva nel rendere la testimonianza nel processo per resistenza a carico dello stesso imputato. 7. Corretta e immune da vizi è la motivazione con cui i giudici hanno escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., ritenendo la condotta dell'imputato non particolarmente tenue, in considerazione che il fatto è stato posto in essere nei confronti di un soggetto che stava svolgendo l'ufficio di testimone, funzione essenziale per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale. 8. Inammissibile è il motivo sulla violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d , cod. proc. pen., tenuto conto che la Corte d'appello ha motivato il rigetto della rinnovazione per sentire il teste Ca., ritenendo che si trattasse di una istanza meramente esplorativa e motivando sulla completezza dell'istruttoria. 9. Infine, del tutto infondati sono gli ultimi motivi con cui si lamenta della mancata applicazione delle attenuanti generiche e della eccessività della pena su entrambi i punti la sentenza ha motivato sottolineando, da un lato, la negativa personalità dell'imputato, con a carico numerosi precedenti penali, dall'altro, evidenziando la modestia della pena applicata. 10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.