Costretto ai domiciliari ma presente al consiglio di classe: condannato

Sanzionato uno studente. Irrilevante l’invito formulato dal dirigente scolastico. Il Giudice lo aveva autorizzato ad uscire di casa solo per frequentare l’attività didattica.

Condannato per la partecipazione a un consiglio di classe. Fatale allo studente, costretto ai domiciliari, la presenza nelle ore pomeridiane nei locali dell’istituto scolastico. Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che il ragazzo fosse, all’epoca dei fatti, rappresentante di classe e avesse ricevuto un invito ad hoc dal preside. Cassazione, sentenza n. 10587/2018, Sezione Sesta Penale, depositata l’8 marzo . Partecipazione. Linea di pensiero comune per i giudici, prima in Tribunale e poi in Appello alla luce delle azioni compiute dallo studente agli arresti domiciliari, si può parlare senza dubbio di evasione . Consequenziale la sua condanna, con pena fissata in 8 mesi di reclusione . In sostanza, viene messo per iscritto che la partecipazione alle riunioni a scuola, in qualità di rappresentante di classe, non rientra tra le attività che autorizzano l’uscita dall’abitazione, limitata all’allontanamento dal domicilio coatto al solo fine di frequentare giornalmente le lezioni presso l’istituto scolastico. Tale visione è condivisa anche dalla Cassazione, che respinge le osservazioni proposte dal legale dello studente. Secondo i magistrati, non si può inquadrare la partecipazione al Consiglio di classe come attività didattica , che è invece limitata alla partecipazione alle lezioni . E questo punto era chiaro allo studente, che, osservano i giudici, non poteva certo ritenersi autorizzato all’uscito dall’abitazione dall’invito ricevuto dal dirigente scolastico , anche tenendo presente che egli ai fini della partecipazione alle lezioni, si era premurato di chiedere l’apposita autorizzazione al giudice, piuttosto che affidarsi alla natura obbligatoria della frequentazione scolastica . Nessun dubbio, quindi, sulla condanna per evasione . Resta da definire invece la sanzione. Su questo fronte i giudici della Cassazione affidano alla Corte d’appello il compito di quantificare l’entità della pena , valutando la possibile applicazione della libertà controllata e la concedibilità della sospensione condizionale .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 1 – 8 marzo 2018, n. 10587 Presidente Paoloni – Relatore Giordano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Ma. Ce. alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione art. 385 cod. pen. . E' incontroverso che il pomeriggio del giorno 8 maggio 2012 Ma. Ce., detenuto agli arresti domiciliari, a seguito di invito del Preside dell'Istituto, si era recato a scuola partecipando, in qualità di rappresentante di classe, ad un Consiglio di classe, che si era protratto fino alle ore 18 00, facendo rientro nell'abitazione alle ore 19 00. Tale condotta, secondo le concordi sentenze di merito, integra il delitto di evasione poiché la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto non rientra tra le attività che ne autorizzavano l'uscita dall'abitazione, limitata ad allontanarsi dal domicilio coatto al solo fine di frequentare giornalmente le lezioni presso l'I.T.I. G. Galilei . 2. Con motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della presente decisione, il difensore dell'imputato denuncia vizio d violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omessa risposta alle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello, sulla sussistenza dell'elemento materiale ovvero psicologico del reato. Rileva il difensore che Ma. Ce. era stato autorizzato, con provvedimento del giudice per le indagini preliminari del 20 aprile 2012 ad allontanarsi dal domicilio coatto al solo fine di frequentare giornalmente le lezioni presso l'Istituto I.T.I. Galileo Galiei di Salerno e che la sentenza impugnata è inficiata da un grave errore metodologico poiché la partecipazione al consiglio di classe costituisce attività didattica, presupposto indispensabile per poter giudicare di rilevanza penale la condotta dell'imputato. Con il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione in punto di valutazione della versione difensiva dell'imputato, cioè la esistenza di un provvedimento di autorizzazione a lasciare l'abitazione, e sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, avallata dal tenore del provvedimento dalla mancata indicazione degli orari dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione dall'invito ricevuto da Dirigente scolastico dall'episodicità della riscontrata violazione e dalla fatalità della rottura del motorino in cui era incappato nel rientro a casa, rottura che ne aveva ritardato il rientro a casa dopo la partecipazione al Consiglio di classe. Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di contenere la pena nel minimo edittale alla sostituzione della pena inflitta con la libertà controllata o, in subordine, di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario. 3. Il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio ma deve essere rigettato per il resto perché fondato su argomenti infondati e non pertinenti. 4. Rileva il Collegio che, sia pure con motivazione sintetica e muovendosi nel solco tracciato dalla decisione di primo grado diffusamente richiamata, il giudice di appello ha esaminato le deduzioni difensive incentrate, sia con riguardo alla sussistenza dell'elemento materiale del reato che della consapevolezza dell'imputato di violare la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio impostogli, sulla possibilità di inquadrare la partecipazione al Consiglio di classe come attività didattica, lettura accreditata dalla certificazione rilasciata dal dirigente scolastico dell'Istituto dalla quale emerge che i Consigli di classe svolgono attività complementare all'attività didattica, riunendosi con il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica ed estender ei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni . E', tuttavia, superfluo, in questa sede, addentarsi in una verifica sulla natura dei Consigli di classe poiché la interpretazione proposta dalla difesa urta – come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato - contro il tenore letterale dell'autorizzazione che il giudice per le indagini preliminari aveva rilasciato al Ce. e che era limitata alla partecipazione alle lezioni , nozione, questa di inequivoca valenza sia sul piano letterale che dell'ordinamento scolastico e che, a prescindere dai riferimenti orari, indica la partecipazione a quella particolare attività didattica costituita dagli incontri tra discenti e docenti per la illustrazione di contenuti delle materie oggetto di studio e le conseguenti prove di apprendimento. Si tratta di nozione di facile e immediata comprensione sul piano del senso comune e viepiù da parte di uno studente, quale il ricorrente, che non poteva certo ritenersi autorizzato all'uscita dall'abitazione dall'invito ricevuto dal dirigente scolastico, tant'è che, ai fini della partecipazione alle lezioni, si era premurato di chiedere l'apposita autorizzazione al giudice, piuttosto che affidarsi alla natura obbligatoria della frequenza scolastica. Né rilevano, onde ritenere insussistente l'elemento soggettivo la episodicità della violazione e le contingenze esterne che determinavano anche il ritardo nel rientro a casa terminato il Consiglio di classe. 5. Come accennato il ricorso merita accoglimento con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto e cioè la determinazione della pena - che il difensore chiedeva di contenere nel minimo edittale -, la richiesta di sostituzione della pena con la libertà controllata e quella subordinata, di applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato spedito a richiesta dei privati. Rileva il Collegio che le specifiche richieste difensive, motivate con riguardo alla giovane età ed alle condizioni di incensuratezza dell'imputato e che attaccavano, con riguardo alla entità della pena inflitta ed mancata applicazione del beneficio della pena sospesa, un punto specifico della sentenza di primo grado obbligavano, sia pure in un ambito della decisione quale quello del trattamento punitivo, rimesso all'esclusivo apprezzamento discrezionale del giudice di merito scandito da massima latitudine di autonomia e facoltatività ed avulso da predeterminati automatismi applicativi, il giudice di appello a pronunciarsi al riguardo. Consegue che gli atti vanno rimessi, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, ai giudici di appello affinché valutino, con giudizio anche di fatto non surrogabile in questa sede, l'entità della pena inflitta, l'applicazione della libertà controllata e la concedibilità o meno all'imputato della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione, in risposta alle deduzioni difensive svolte con i motivi di gravame. 6. Trattandosi di annullamento parziale della sentenza, afferente a statuizioni diverse da quelle sottese al già avvenuto accertamento del reato e della responsabilità del ricorrente, la decisione sulla condanna diviene irrevocabile con la presente sentenza di legittimità, con effetti preclusivi per il giudice del rinvio della declaratoria di eventuali sopravvenienti cause estintive del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso dichiarando definitiva la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato ascrittogli.