Interferenze nella vita privata, furto di energia e atti persecutori: quando è legittimo l’arresto in flagranza?

L’installazione di microcamere nella proprietà privata della vittima – con sfruttamento del proprio impianto elettrico – che consentono di visionarne a distanza le attività attraverso un’app del cellulare, è idonea alla configurazione dei reati di cui agli artt. 615-bis Interferenze illecite nella vita privata , 624-625 Furto di energia elettrica e 612-bis Atti persecutori c.p La Cassazione si è espressa in merito alla legittimità dell’arresto in flagranza per i reati citati.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9966/18, depositata il 5 marzo. Il caso. Il Tribunale di Napoli negava con ordinanza la convalida dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria, sul rilievo che l’arresto per i reati di cui agli artt. 615- bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata , 624-625 Furto di energia elettrica e 612- bis Atti persecutori fosse avvenuto in assenza dello stato di flagranza ex art. 382 c.p.p Difatti, per il Tribunale risultava insussistente la percezione immediata ed autonoma delle tracce di reato da parte della polizia giudiziaria. Avverso l’ordinanza del Tribunale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione denunciando la sussistenza della flagranza in relazione ai reati contestati, in quanto l’agente aveva installato nel cortile della parte offesa delle microcamere, sfruttando l’impianto elettrico della stessa, attraverso cui controllava e visionava i suoi movimenti attraverso un’applicazione del cellulare. L’interferenza illecita. Il Supremo Collegio rileva che il delitto di interferenza illecita nella vita privata di cui all’art. 615- bis , pur essendo una fattispecie a consumazione istantanea, può atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità continuative , aggiungendo che il momento perfezionativo del reato in questione coincide con il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata . Nel caso in esame, l’arresto dell’agente, precisa la Suprema Corte, doveva considerarsi legittimamente eseguito, posto che, ai sensi dell’art. 382, comma 2, c.p.p., nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza . Infatti, l’indagato veniva fermato mentre era in possesso del telefono all’interno del quale vi era l’applicazione che consentiva la visione a distanza di quanto ripreso dalle telecamere installate presso l’abitazione della vittima. Il furto di energia e gli atti persecutori. La Suprema Corte conferma altresì la legittimità dell’arresto anche in considerazione dei reati di furto di energia e atti persecutori. Se il furto di energia rientra tra i delitti a consumazione prolungata, poiché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo , anche in relazione all’attività persecutoria sussiste la flagranza, poiché attraverso il cellulare l’agente poneva in essere un’abusiva intrusione nella sfera privata altrui, mediante forme di insistito controllo della vita personale della vittima . La Corte dunque annulla senza rinvio l’ordinanza perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 novembre 2017 – 5 marzo 2018, n. 9966 Presidente Bruno – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 28 novembre 2016, non convalidava l’arresto, operato dalla polizia giudiziaria, di S.S. per i delitti di violazione di domicilio aggravato, di interferenza illecita nella vita privata, di furto di energia elettrica e di atti persecutori, sul rilievo che l’arresto non fosse stato operato in presenza dello stato di flagranza di cui all’art. 382 cod. proc. pen., posto che, nel caso all’esame, non vi era stata da parte della polizia giudiziaria la percezione immediata ed autonoma delle tracce del reato, ma la restrizione precautelare della libertà personale era stata disposta sulla base delle sole informazioni fornite dalla persona offesa dal reato tanto in violazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 21/09/2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591. 2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per violazione della legge processuale, deducendo che l’arresto era stato operato dalla polizia giudiziaria mentre vi era la flagranza del delitto di cui all’art. 615-bis cod. pen., atteso che erano in funzione numerose microtelecamere montate dal S. presso l’abitazione e il cortile della parte offesa C.R. , la quale veniva seguita dal medesimo mediante un’applicazione installata sul suo cellulare del delitto di furto di energia elettrica, di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., poiché le suddette telecamere erano collegate alla rete elettrica della persona offesa ed erano in funzione del delitto di atti vessatori, di cui all’art. 612-bis cod. pen., posto che le descritte condotte di interferenza illecita nella vita privata concorrevano a realizzarne il fatto tipico. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Deve rilevarsi, infatti, che, per il delitto di interferenza illecita nella vita privata, di cui all’art. 615-bis cod. pen., il momento perfezionativo del reato non coincide con l’istallazione delle telecamere preso l’abitazione altrui, ma con il procurarsi indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen Donde ricorre una fattispecie che, pur essendo a consumazione istantanea, può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente, quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità continuative. Di talché, nel caso in esame, in cui l’indagato veniva fermato nel mentre aveva con sé il telefono cellulare sul quale era istallato il programma che gli consentiva di visionare a distanza quanto captato attraverso le microcamere collocate presso l’abitazione e il cortile della vittima, il suo arresto doveva considerarsi legittimamente eseguito, posto che, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. pen., nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza. 2. Parimenti, con riguardo, al furto di energia elettrica, il momento consumativo dello stesso deve essere identificato non con l’allaccio abusivo all’altrui rete elettrica, ma con l’impossessamento dell’energia stessa. Infatti, per affermata giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie in parola rientra tra i delitti a consumazione prolungata o a condotta frazionata , perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015 - dep. 14/01/2016, Di Caudo e altri, Rv. 265850 Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009 - dep. 14/01/2010, Durro, Rv. 246294 . 3. È evidente, quindi, che al momento dell’arresto del S. esistevano tutte le condizioni che rendevano legittimo il provvedimento restrittivo adottato, perché operato dalla polizia giudiziaria nella flagranza dei delitti di cui agli artt. 615-bis e 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., essendo stato l’indagato colto nell’atto di commettere i detti reati. 4. Poiché, d’altro canto, l’indagato medesimo, mediante l’applicazione istallata sul telefono cellulare, che aveva con sé al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, realizzava, altresì, la condotta di abusiva intrusione nella sfera privata altrui, mediante forme di insistito controllo della vita personale della vittima, tali da sostanziare anche il delitto di atti persecutori di cui art. 612-bis cod. pen, deve ritenersi che l’arresto sia stato legittimamente eseguito pure in relazione a tale delitto, sussistendone la fragranza. 3. Alla luce di quanto esposto, l’arresto dell’indagato risulta essere stato legittimamente eseguito. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’oscuramento dei dati sensibili.