L’erronea indicazione della data del giudizio d’appello può configurare una nullità assoluta

L’incertezza assoluta della data esatta di celebrazione del processo contenuta all’interno del decreto di citazione a giudizio d’appello, configura un’ipotesi di nullità assoluta qualora dal decreto non sia possibile determinare tale data.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 9464/18, depositata il 2 marzo. Il caso. In seguito alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova e successivamente alla rideterminazione della pena da parte della Corte d’Appello, l’imputato propone ricorso per cassazione denunciando la presenza, all’interno del decreto di citazione del giudizio d’appello, di una data in luogo di un’altra. Da ciò, sarebbe derivata la celebrazione del relativo processo in assenza dell’imputato e del suo difensore. L’erronea indicazione della data d’udienza. Il Supremo Collegio rileva la presenza di due differenti filoni giurisprudenziali sulla materia oggetto di ricorso, premettendo che nel caso di specie l’inesattezza riguarda la copia notificata sia all’imputato che al difensore. Se un primo orientamento individua una causa di nullità nell’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione, secondo un altro l’erronea indicazione della data di udienza nell’atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta . Ebbene, la Suprema Corte sottolinea come la data di udienza fosse stata apposta in maniera manifestamente erronea nella copia del decreto e che per altro verso, la parte privata e il suo difensore, pur nelle condizioni di avvalersi dell’errore, non potevano in alcun modo determinare, dal contenuto dell’atto, la data esatta in cui il processo sarebbe stato celebrato . La diligenza. Infatti, per la Corte il reale contenuto dell’atto, ovvero la data esatta di celebrazione del processo, avrebbe potuto essere accessibile all’imputato e al suo difensore soltanto facendo carico, agli stessi, di rivolgersi alla cancelleria del giudice per sciogliere ogni dubbio in proposito, in questo modo ponendo su di essi un inopinato obbligo di diligenza privo di qualunque base normativa . La Corte dunque annulla l’impugnata sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 ottobre 2017 – 2 marzo 2018, n. 9464 Presidente Cavallo – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di Genova in data 16/10/2015, M.B. era stata condannata alla pena di un anno di reclusione in quanto riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 48 cod. pen. e 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 capi a e b fatti accertati in omissis . 2. Con sentenza emessa in data 6/10/2016, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione con la sentenza del Tribunale di Genova in data 23/06/2014, rideterminò la pena in quattro mesi di reclusione e in 100,00 Euro di multa. 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la stessa M. a mezzo del difensore fiduciario, avv. Stefano Sambugaro, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen In dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. C , cod. proc. pen., l’inosservanza di norme processuali penali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c , 179, 429 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello. Secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, infatti, nel decreto di citazione avrebbe recato la data del 16/10/2015, in luogo di quella, corretta, del 6/10/2016. A tale data, la Corte di appello aveva celebrato il processo in assenza sia dell’imputata che del suo difensore, ai quali, dunque, non sarebbe stato correttamente notificato il decreto in questione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente, giova osservare che, nel caso che occupa, l’errata notifica concerne sia la copia del decreto trasmessa all’imputata che quella destinata al difensore, sicché non è nella specie pertinente il richiamo al principio di diritto secondo il quale l’erronea indicazione della data dell’udienza . nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato determina una nullità di ordine generale, afferente all’intervento dell’imputato, che non può essere sanata dalla regolare notifica del decreto al suo difensore e dalla partecipazione dello stesso al giudizio così Sez. 1, n. 37046 del 30/09/2010, dep. 18/10/2010, Pmt in proc. Osetskyy, Rv. 248575 . 3. Tanto premesso, giova nondimeno osservare che, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, si rinvengono, in relazione al caso dedotto alla cognizione di questo Collegio, due distinti orientamenti. 3.1. Il primo di essi ritiene che è causa di nullità l’inesatta indicazione della data di udienza nel decreto di citazione nella specie per il giudizio di appello , equivalendo ad omessa citazione Sez. 3, n. 8277 del 3/12/2009, dep. 3/03/2010, Sasso, Rv. 246228 . E lungo la stessa direttrice ermeneutica è stato affermato che l’errata indicazione della data d’udienza per il giudizio d’appello, contenuta nell’avviso ex art. 601 cod. proc. pen. comunicato al difensore di fiducia, determinando un’incertezza sul giorno della comparizione, comporta la nullità del decreto stesso, ai sensi dell’art. 601, comma 6, cod. proc. pen., in relazione all’art. 429, comma 1, lett. f , cod. proc. pen., a nulla rilevando che, nell’avviso comunicato all’imputato presso il medesimo difensore domiciliatario, la data sia stata esattamente indicata, trattandosi di nullità di ordine generale ed assoluta compresa tra quelle che riguardano il diritto di difesa dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, lett. c , in relazione all’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., posto che nel contrasto tra i due atti resta una incertezza sulla individuazione del giorno della effettiva comparizione così Sez. 3, n. 26507 del 3/06/2015, dep. 24/06/2015, Lazzaroli e altro, Rv. 264176, che in motivazione ha precisato che l’avviso al difensore è un atto autonomo, diretto alla tempestiva informazione che lo stesso deve avere in ordine alla celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell’imputato . 3.2. Secondo altro indirizzo, invece, l’erronea indicazione della data di udienza nell’atto notificato al difensore integra una nullità assoluta solo in ipotesi di incertezza assoluta. Pertanto, non causa nullità l’errore nell’indicazione del giorno della comparizione contenuta nel decreto di citazione a giudizio, nella specie d’appello, ove sia pienamente riconoscibile e inidoneo a ingenerare equivoco sulla data effettiva Sez. 2, n. 17085 del 17/02/2011, dep. 3/05/2011, Boccuni, Rv. 250247, che ha rilevato che la data effettiva era indicata sia nella parte alta del modulo utilizzato per il decreto di citazione che nella relazione di notificazione al difensore di fiducia, con il quale l’imputato deve mantenersi in contatto , in particolare quando sia possibile determinare agevolmente l’errore dal contesto dell’atto notificato, in relazione alla funzione propria di esso così Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, Leonard Uche, Rv. 250370 . 4. Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, se per un verso, la stessa difesa dell’imputato ha rilevato, in sede di ricorso introduttivo, come la data di udienza fosse stata apposta in maniera manifestamente erronea nella copia del decreto, dal momento che essa era stata notificata il 18/07/2016, laddove, come detto, la data di udienza riportata nell’atto notificato era quella, ormai decorsa, del 16/10/2015 per altro verso, la parte privata e il suo difensore, pur nelle condizioni di avvalersi dell’errore, non potevano in alcun modo determinare, dal contenuto dell’atto, la data esatta in cui il processo sarebbe stato celebrato. Situazione, questa, ben diversa da quella oggetto, ad esempio, della citata sentenza Sez. 3, n. 22315 del 15/02/2011, dep. 6/06/2011, Leonard Uche, Rv. 250370, la quale riguardava il caso in cui l’avviso al difensore dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo, inviato a mezzo fax alle ore 00,45 del 6 marzo, indicava come data di udienza la mattinata di domani , formula che, secondo la Corte, in un contesto di normale diligenza difensiva, non poteva dare adito a dubbi sul fatto che l’udienza si sarebbe svolta nella stessa mattinata del 6 marzo. Nel caso che occupa, invero, il reale contenuto dell’atto, ovvero la data esatta di celebrazione del processo, avrebbe potuto essere accessibile all’imputata e al suo difensore soltanto facendo carico, agli stessi, di rivolgersi alla cancelleria del giudice per sciogliere ogni dubbio in proposito, in questo modo ponendo su di essi un inopinato obbligo di diligenza privo di qualunque base normativa. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.