Pianta di canapa indiana in macchina: condotta non punibile

Automobilista sotto accusa. In Tribunale però arriva l’assoluzione, confermata ora in Cassazione. La sua condotta è ritenuta non offensiva, poiché finalizzata solo all’uso personale. Inutile il richiamo della Procura al principio attivo accertato.

Legittimo andare a spasso – a piedi o in automobile – portandosi appresso una pianta di canapa indiana. Secondo i Giudici, ci si trova di fronte a una condotta non offensiva. Inutile il richiamo al principio attivo riscontrato – pari a 2,650 grammi – e alla possibilità di preparare oltre cento dosi Cassazione, sentenza numero 9012/18, sez. VI Penale, depositata oggi . Uso personale. A dare il ‘la’ alla vicenda è il controllo su strada effettuato dalle forze dell’ordine. In una delle vetture fermate viene rinvenuta «una pianta di canapa indiana». Per l’automobilista scatta l’accusa di «detenzione di droga». A sorpresa, però, il giudice del Tribunale opta per l’assoluzione. Come si spiega questa decisione? Il magistrato si limita a dire che «la detenzione della pianta, posta in un vaso, integra una condotta priva di offensività», poiché, osserva, «non vi è ragione per ritenere la destinazione ad uso di terze persone, deponendo l’entità della coltivazione per l’uso personale». Tale visione viene duramente contestata dalla Procura, che opta per il ricorso in Cassazione. Ricorso che si rivela però inutile, poiché i giudici del Palazzaccio confermano l’assoluzione pronunciata in Tribunale. I magistrati ricordano che la norma punisce «tutte le ipotesi di coltivazione di piante idonee alla produzione di sostanze stupefacenti», ma poi aggiungono che non si può parlare di «reato» in caso di «assoluta inoffensività in concreto della condotta». E sull’ultimo punto la Cassazione condivide l’ottica adottata dal Tribunale, nonostante la Procura abbia sostenuto che «il principio attivo accertato è di 2,650 grammi, tali da consentire il confezionamento di ben centosei dosi droganti».

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 gennaio – 27 febbraio 2018, numero 9012 Presidente Petruzzellis – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Il giudice del tribunale di Bari con sentenza del 6 ottobre 2015 assolveva Ma. Lu. dal reato di cui all'articolo 73, D.P.R. 309/1990 , per la detenzione di una pianta di canapa indiana contenente complessivamente mg 2650 di principio attivo di THC. Riteneva, difatti che la detenzione di tale pianta, posta in un vaso che il ricorrente trasportava con l'autovettura, integrasse una condotta priva di offensività in concreto non essendovi ragione per ritenere la destinazione ad uso di terzi, deponendo la entità della coltivazione per l'uso personale. Il pubblico ministero ricorre contro tale decisione osservando che è attività penalmente rilevante qualsiasi ipotesi di coltivazione e, quanto al profilo della offensività, la droga era idonea alla produzione di 106 dosi droganti . Il ricorso è infondato. Il giudice del provvedimento impugnato aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in ordine alla possibilità che, fermo restante che tutte le ipotesi di coltivazione di piante idonea alla produzione di sostanze stupefacenti rientrano nell'ambito della norma incriminatrice, va escluso che il reato ricorra in caso di assoluta inoffensività in concreto della condotta Sez. 6, Sentenza numero 5254 del 10/11/2015 Ud. dep. 09/02/2016 Rv. 265641 Deve escludersi la sussistenza del reato di coltivazione non autorizzata di piante da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa. Fattispecie in cui la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era assolutamente minima . . Il ricorso, invece, si limita ad affermare che la coltivazione è sempre penalmente rilevante - profilo che la sentenza impugnata, come del resto la giurisprudenza richiamata, invero non mette in discussione - mentre, quanto al ricorrere effettivamente di un caso di totale assenza di inoffensività, non sviluppa alcun motivo specifico limitandosi alla genericissima affermazione che «sotto il profilo dell'offensività, il principio attivo che è stato accertato nel caso di specie è di 2,650 grammi, tali da consentire il confezionamento di ben 106 dosi droganti» tale argomento non si confronta con il testo della motivazione impugnata e non è in grado certamente di smentirla di per sé. P.Q.M. Rigetta il ricorso.