L’omessa osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro può essere di particolare tenuità?

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., può trovare applicazione anche nel caso dell’omessa osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro ma, in quanto reato di pericolo presunto o astratto, l’accertamento del giudice deve fondarsi su una valutazione ex ante del pericolo.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8854/18, depositata il 23 febbraio. La vicenda. Il Tribunale di Asti assolveva l’imputato accusato, quale datore di lavoro della sua impresa individuale, di non aver adeguatamente esteso il ponteggio montato per l’esecuzione di lavori edili al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Il PM ricorre avverso tale decisione dolendosi per la non convincente motivazione fornita dal Giudice sull’applicazione dell’art. 131- bis c.p. richiamando la mera circostanza per cui le modalità dell’azione potevano essere definite ingenue e basilari, al limite del grossolano, certamente non di elevato potenziale offensivo e sicuramente tenui . Il Giudice aveva inoltre affermato che il fatto non aveva causato un concreto pregiudizio o un danno apprezzabile, circostanze che, come sottolinea il PM ricorrente, sono in conferenti posto che all’imputato veniva contestata una contravvenzione rientrante nella categoria dei reati di pericolo presunto o astratto. Valutazione della particolare tenuità. Il Collegio, dopo aver sgombrato il campo dai dubbi sollevati dall’imputato circa il potere del PM di impugnare la sentenza di proscioglimento, condivide le prospettazioni del ricorrente. Il Giudice ha infatti applicato l’art. 131- bis sulla base di considerazioni inappropriate, dimenticando, quanto all’elemento psicologico, che si tratta di una contravvenzione in cui va valutata la colpa e non il dolo . Mentre, con riferimento all’elemento oggettivo, trattandosi di un reato di pericolo presunto o astratto, la consumazione non dipende dal verificarsi o meno dell’evento lesivo o del pericolo per l’incolumità dei lavoratori. Ne consegue che, ai fini della valutazione della tenuità, è necessario esprimere una valutazione ex ante del pericolo ad esempio accertando, come suggerito nel ricorso, che il rischio di cauta dall’alto era bassissimo, che la parte di ponteggio non era montata era esigua, che i lavori senza ponteggio erano durati pochissimo . In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e annulla la senza con rinvio alla Corte d’Appello di Torino.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 23 febbraio 2018, n. 8854 Presidente Di Nicola – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10.7.2017 il Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha assolto Fe. De. dal reato di cui all'art. 111, comma 1, lett. b , in relazione all'art. 159, lett. c , d. Lgs. 81/2008, perché, in qualità di datore di lavoro della sua impresa individuale, non aveva esteso adeguatamente, al fine di garantire la sicurezza contro i rischi di caduta dall'alto, il ponteggio montato per effettuare i lavori di ripassatura del tetto su un edificio a due piani, in omissis . 2. Con un unico motivo di ricorso, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti, premesso che i fatti sono pacifici, ritiene non convincente la motivazione sull'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. Il Tribunale aveva osservato che la condotta non era connotata da particolare pericolosità o riprovevolezza, ma che le modalità dell'azione potevano essere definite ingenue e basilari, al limite del grossolano, certamente non di elevato potenziale offensivo e sicuramente tenui si era trattato di un'omissione di minimo rilievo, dovuta a verosimile leggerezza ed insuscettibile di arrecare un concreto pregiudizio alla collettività. Afferma che la prima parte della valutazione di tenuità era stata espressa in chiave negativa sicché la motivazione era del tutto apparente la seconda proposizione sulle modalità dell'azione risentiva dello stesso difetto di metodo cioè dover indicare circostanze positivamente esistenti e non far leva sull'assenza di elementi specifici , dall'altro aveva utilizzato concetti ingenue e basilari, al limite del grossolano , non pertinenti rispetto all'accertata violazione della norma di sicurezza sul lavoro. Lamenta che il Giudice aveva affermato che il fatto non aveva arrecato un concreto pregiudizio o un danno apprezzabile, circostanze entrambi inconferenti. Infatti, quella contestata era una contravvenzione ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo presunto o astratto, sicché per la sua consumazione era del tutto irrilevante che in concreto si fosse verificato un evento lesivo o fosse stata effettivamente messa a repentaglio la vita dei lavoratori. Ritiene che per valutare la modalità della condotta di siffatto reato bisognava ricercare elementi di fatto del tutto diversi, e cioè che a il rischio della caduta dall'alto era bassissimo, b che la parte di ponteggio non montato era esigua, c che i lavori senza ponteggio erano durati pochissimo. Il Tribunale non aveva svolto accertamenti in merito, limitandosi ad esprimere una valutazione in ordine ad un profilo del tutto estraneo alla tipicità del fatto contestato. Altrettanto irrilevante era il fatto che il pagamento della sanzione fosse intervenuto con un ritardo di soli 20 giorni. Premesso che tale ritardo non escludeva il reato, il ragionamento del Tribunale confondeva due piani diversi altro era l'oggettiva tenuità del fatto concreto commesso prima di essere sanato a seguito dell'intervento dell'organo di vigilanza, altro era il pagamento tempestivo della sanzione che rappresentava uno dei due presupposti per l'estinzione del reato. Inoltre, del tutto inconferente era il riferimento all'intensità del dolo, trattandosi di un reato contravvenzionale, ed alla circostanza che il dolo era da considerarsi attenuato dal fatto che l'imputato era un soggetto di giovane età, titolare di un'impresa di ridotte dimensioni, con scarsa dimestichezza con le procedure burocratiche e sanzionatorie della Pubblica amministrazione, ivi compresa la scarsa percezione del disvalore connesso al ritardato pagamento. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali. 3. L'imputato deposita una memoria il 5.1.2018 in cui sostiene a che il Pubblico ministero non poteva impugnare ai sensi degli art. 591, 569 e 593 c.p.p. perché le censure sollevate non riguardavano una prova decisiva ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p. b che il ricorso era aspecifico c che le censure sollevate riguardavano la motivazione della sentenza più che i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p., con la conseguenza che il ricorso doveva convertirsi in appello. Considerato in diritto 4. Le questioni processuali agitate dal Fe. De. sono infondate. Il pubblico ministero può certamente impugnare le sentenza, anche di proscioglimento, senza la limitazione della prova decisiva, espunta nel nostro ordinamento giuridico, per quel che qui interessa, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26/2007. Nel caso in esame, poi, il ricorso è stato formulato secondo i criteri di legge ed attiene a vizi della sentenza relativi all'inosservanza della legge penale di cui all'art. 606, comma 1, lett. b , c.p.p., sicché non va convertito in appello. 4.1. Nel merito, il ricorso è fondato. Le osservazioni del Pubblico ministero di Asti sono pienamente condivisibili. In particolare, il Giudice ha ritenuto di applicare l'art. 131-bis cod. pen. sulla base di una serie di considerazioni inappropriate, dimenticando, quanto all'elemento psicologico, che si tratta di una contravvenzione in cui va valutata la colpa e non il dolo e, quanto all'elemento oggettivo, che si tratta di un reato di pericolo presunto o astratto, per la cui consumazione non rileva che si sia verificato l'evento lesivo o sia messa a repentaglio l'incolumità dei lavoratori, perché ai fini della tenuità è necessario esprimere una valutazione ex ante del pericolo, ad esempio accertando, come suggerito nel ricorso, che il rischio di caduta dall'alto era bassissimo, che la parte di ponteggio non montata era esigua, che i lavori senza ponteggio erano durati pochissimo, circostanze tutte obliate nella motivazione. 4.2. Del tutto irrilevante, inoltre, ai fini della valutazione richiesta dalla legge, il pagamento della sanzione irrogata. 4.3. S'impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la Corte d'appello di Torino riesamini l'intera questione e verifichi se ricorrano i presupposti per il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino.