Cattiva conservazione ed etichette alterate: condannato il venditore

Contenitori di carne «invasi dal ghiaccio» e data di scadenza originaria risalente a qualche anno prima mettono nei guai il venditore.

Così il Tribunale di Asti con sentenza numero 49/17, depositata l’1 febbraio. Il caso. L’amministratore di una società di commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti carnei veniva imputato per i delitti di cui agli articolo 56 e 515 c.p., per atti diretti in modo non equivoco a consegnare agli acquirenti della merce in cattivo stato di conservazione, non riuscendo tuttavia nel suo intento. I prodotti erano infatti «invasi dal ghiaccio» e su alcuni l’etichetta veniva sostituita per nascondere la scadenza. L’imputato chiede l’assoluzione dal reato perché il fatto non sussiste o, in subordine, l’assoluzione per particolare tenuità del fatto. La conservazione degli alimenti. Il Tribunale di Asti, dopo aver riqualificato il reato da tentata frode in commercio a tentata vendita di sostanze non genuine come genuine ex articolo 56, 516 c.p. sottolinea che la pratica di congelare gli alimenti, purché possa considerarsi lecita, «non pare, nel caso di specie, sia stata posta in essere in maniera ragionevolmente sicura». Infatti, non solo il congelamento di alimenti, «per quanto effettuato a regola d’arte con abbattitore, non blocca sine die l’inevitabile processo di deterioramento dei cibi, limitandosi invero a rallentarlo», ma i NAS avevano rilevato alimenti con data di scadenza originaria risalente a 2-3 anni prima e ciò «non pare corretta pratica di conservazione, trattandosi di un intervallo di tempo ragionevolmente eccessivo e tale da integrare la concreta dimostrazione di una perdita delle qualità specifiche della merce». Il congelamento e il deterioramento. Tale circostanza, in aggiunta al ritrovamento di alcuni pezzi di carne conservati all’interno di sacchetti non idonei alla conservazione di alimenti, rende plausibile, per il Tribunale, l’ipotesi di vendita «senza cognizione del tempo trascorso dal congelamento e anche dopo molto tempo, specie ove si consideri la misura rinvenuta di numerosi chilogrammi, non certo smaltibili nel volgere di breve tempo e a nulla rilevando il difetto di un concreto deterioramento degli alimenti». Il Tribunale dunque, ravvisando un concreto pericolo di deterioramento e preso atto delle modalità di conservazione, ritiene il caso di specie idoneo «ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 5, lett. b , l. numero 283/1962», e dichiara l’imputato responsabile del citato delitto nonché di quello configurabile ai sensi degli articolo 56, 516 c.p

Tribunale di Asti, sez. Penale, sentenza 13 gennaio 2017 – 1 febbraio 2018, numero 49 Giudice Corato Motivi della decisione Dall'analisi del capo di imputazione e degli atti acquisiti e utilizzabili a seguito di giudizio svoltosi nelle forme ordinarie, il fatto di cui è processo deve essere ricostruito ut infra. Dalla comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del NAS di Alessandria del 26/11/2013 è dato evincersi E 25 novembre u.s., questo Nucleo A. A. Eseguiva attività ispettiva presso la società BE. GI. s.r.l. Dall'esito del controllo, venivano rilevate le sottonotate irregolarità 1. locale siglato U - cella soccaggio carni congelate, si procedeva al sequestro giudiziale di un quantitativo di 150 kg circa di prodotti carnei 1. rinvenuti confezionati all'origine da altri centri di imballaggio che indicavano in etichetta le modalità da consumarsi entro risalenti agli anni 2010, 2011 e 2013 e di conservazione del prodotto fresco 0. +4. C, poste in congelazione con nuova etichettatura a marchio BE. Gi. s.r.l., con prolungamento della data di scadenza - detenuti in cattivo stato di conservazione, con le confezioni invase da ghiaccio che ha intaccato anche l'interno alterando gli alimenti contenuti, modificandone l'aspetto inoltre alcuni tagli di carne bovina privi di etichettatura, venivano contenuti in sacchetti comuni di cellophane, senza il rispetto delle procedure di confezionamento riguardo l'osservanza dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti vd. c.numero r. cit. e relativi allegati, acquisita con il consenso della Difesa nel corso dell'udienza 22/01/2016 vd. comunque la conferma dibattimentale della stessa da parte del militare M.C. cfr. in termini verbale di attività ispettiva 25/11/2012 verbale di sequestro amministrativo . Deve ritenersi la responsabilità dell'imputato. Positivo appare anzitutto il giudizio di attendibilità degli elementi a carico. Quanto richiamato - in uno con le testimonianze assunte nel corso del dibattimento - depone evidentemente in senso accusatorio nell'evidenziare gli elementi costitutivi del reato contestato e il quadro che ne risulta appare attendibile, non essendo ravvisabili elementi di dubbio intrinseci e/o estrinseci, nonché lineare, privo di fratture logiche e privo, altresì, di indizi di animosità nei confronti dell'imputato che possano inficiarne in qualche modo l'attendibilità predetta. Con riferimento all'addebito di cui al capo A , ritiene chi scrive che lo stesso debba essere riqualificato ai sensi degli articolo 56, 516 c.p., quest'ultima apparendo la disposizione rilevante ove si discorra di alimenti scaduti cfr. sul punto Cass. S.U. 28/2000 . Nel merito, ritiene questo Giudice che l'apporto tecnico di cui alla testimonianza di RI. Da. non infirmi l'assunto accusatorio. Può dirsi infatti provata agli atti una pratica del BE. di congelare i prodotti compravenduti prima della relativa data di scadenza al fine di procrastinarne la durata. Se in astratto può ammettersi la liceità di tale pratica - come attendibilmente attestato dalla detta RI. - non pare tuttavia che la stessa, nel caso di specie, sia stata posta in essere in maniera ragionevolmente sicura. Costituisce dato notorio, a parere dello scrivente, quello secondo cui il congelamento degli alimenti, per quanto effettuato a regola d'arte con abbattitore, non blocca sine die l'inevitabile processo di deterioramento dei cibi, limitandosi invero a rallentarlo. Se così è, pare allora a chi scrive eccessivo l'intervallo di tempo intercorso tra l'originaria data di scadenza dei prodotti rinvenuti nella disponibilità del BE. e l'accertamento del 25/11/2013. Come evincibile da quanto sopra richiamato, all'atto dell'accesso ispettivo risultano essere stati rinvenuti alimenti con originaria scadenza in taluni casi risalente a 2-3 anni prima. Ciò che non pare corretta pratica di conservazione trattandosi di un intervallo di tempo ragionevolmente eccessivo e tale da integrare, a giudizio di chi scrive, la concreta dimostrazione di una perdita delle qualità specifiche della merce vd. sul punto Cass. S.U., cit. secondo cui La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'articolo 516 c.p. solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi. . Provata appare altresì la responsabilità con riferimento al reato di cui al capo B . Nella prospettazione dell'imputato il ghiaccio rinvenuto sarebbe relativo ad una fisiologica perdita di siero della carne. Non ritiene chi scrive di poter ritenere verosimile l'ipotesi alternativa del BE., emergendo invero della documentazione fotografica una quantità di ghiaccio abnorme ed eccedente rispetto all'allegata perdita fisiologica. Senza contare come la rilevante presenza di ghiaccio riguardi altresì pezzi di carne conservati in sacchetti comuni di PET non per alimenti , senza etichetta alcuna di scadenza vd. fotografia numero 12 . Ciò che rende plausibile l'ipotesi di una vendita senza cognizione del tempo trascorso dal congelamento e anche dopo molto tempo, specie ove si consideri la misura rinvenuta di numerosi chilogrammi, non certo smaltibili nel volgere di breve tempo e a nulla rilevando il difetto di un concreto deterioramento degli alimenti vd. sull'irrilevanza di un avvenuto concreto deterioramento degli alimenti prodotto, vd. Cass. Sez. III 11996/2011 Cass. Sez. III 15094/2010 Cass. Sez. III numero 15049/2007 . In conclusione, appare evidente a chi scrive che tali modalità complessive di conservazione, integrino, a pieno titolo, quel concreto pericolo di deterioramento degli alimenti, ricavato proprio dalle concrete modalità di conservazione e richiesto dalla giurisprudenza ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 5 lett. b contestata vd. le già citate Cass. Sez. III 11996/2011 Cass. Sez. III 15094/2010 Cass. Sez. III numero 15049/2007 . Pacifica per quanto detto la responsabilità, residua il profilo sanzionatorio. Pur coinvolgendo la fattispecie un reato di natura contravvenzionale posto a presidio di un differente bene giuridico appare comunque riconoscibile il vincolo della continuazione tra i reati ascritti, evidentemente avvinti da un importante nesso logico che li rende suscettibili della considerazione unitaria di cui all'articolo 81 cpv c.p. Ad avviso di questo Giudice, non sussistono elementi obiettivi idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla necessità di indici positivi ai fini delle circostanze attenuanti generiche vd. Cass. Sez. III 19639/2012 . L'importante quantità di carne movimentata giustifica inoltre esclude, a giudizio di chi scrive, che la fattispecie possa qualificarsi ai sensi dell'articolo 131 bis c.p. ed impone di converso un trattamento sanzionatorio superiore ai minimi edittali. Reato più grave appare il delitto di cui al capo A per il quale equa stimasi, alla luce di quanto esposto e visti gli ulteriori indici tutti di cui all'articolo 133 c.p., la pena base, già così ridotta per il tentativo, di mesi 3 e giorni 15 di reclusione, aumentata ex articolo 81 cpv per il reato di cui al capo B a mesi 4 di reclusione. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali. Complessivamente considerata la vicenda non appare comunque meritevole della pena detentiva. Ciò che consente e impone, al fine di adeguare la pena alla reale portata della vicenda, la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi e per gli effetti degli articolo 53 L. 689/1981 e 135 c.p., con una pena risultante di Euro 30.000,00 di multa. La formale incensuratezza dell'imputato, in uno con la relativa età anagrafica e l'insussistenza di indici oggettivi e/o soggettivi di pericolosità sociale, induce chi scrive a ritenere la vicenda occasionale, ciò che consente di riconoscere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. In punto domanda civile, non pare dubbia la sussistenza di un pregiudizio risarcibile in capo al CODACONS. La limitatezza vicenda consente l'individuazione del quantum dei danni tutti da reato che si ritiene congruo liquidare direttamente nella complessiva somma di Euro 3.000,00, stante la limitatezza suddetta e la linearità che non appaiono necessitare ulteriori interventi giurisdizionali civili. Profili che permettono inoltre di ravvisare il giustificato motivo ai fini della dichiarazione di provvisoria esecutitività della pronuncia civile, anche al fine di evitare alla parte civile ulteriori lungaggini nella realizzazione del proprio credito da ritenersi già ad oggi provato sotto ogni profilo. Segue altresì la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese relative all'azioni civile nella congrua misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Visti gli articolo 81, 133 c.p., 521, 533, 535 c.p.p. Dichiara l'imputato responsabile del reato ascrittogli al capo B nonché del reato di cui agli articolo 56, 516 - così diversamente qualificata la condotta contestatagli al capo A - e riconosciuto tra gli stessi il vincolo della continuazione lo condanna alla pena di mesi 4 di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articolo 53 L. 689/1981 e 135 c.p. Sostituisce la pena sopra determinata con quella di Euro 30.000,00 di multa. Visti gli articolo 538 e ss. c.p.p. Condanna l'imputato al risarcimento nei confronti della parte civile dei danni tutti che si liquidano in Euro 3.000,00 con statuizione immediatamente esecutiva. Condanna altresì l'imputato al pagamento delle spese processuali relative alle azioni civili che si liquidano in Euro 2.080,00, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge. Visto l'articolo 163 c.p. Ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Visto l'articolo 544 comma 3 c.p.p. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.