Nell’abbreviato bastano 10 giorni per avvisare l’avvocato della data dell’udienza di appello

La peculiarità del rito abbreviato esclude l’applicabilità dell’art. 601, comma 5, c.p.p. e dunque del termine di 20 giorni per la notifica ai difensori della’avviso circa la fissazione della data dell’udienza d’appello.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8248/18, depositata il 20 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna pronunciata in prime cure dal GIP per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ricorre in Cassazione per violazione dei termini di comunicazione dell’udienza di appello ex art. 601, comma 5, c.p.p. in quanto era stato avvisato solo 10 giorni prima della data fissata per l’udienza stessa. Avviso al difensore. Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ribadisce che con riferimento alla sentenza emessa in sede di rito abbreviato, l’art. 443, comma 4, c.p.p. sancisce che il giudizio d’appello deve svolgersi secondo le forme camerali di cui all’art. 127 c.p.p., norma che prevede il termine di 10 giorni per l’avviso ai difensori e la comparizione delle parti. Si rivela dunque erroneo il riferimento del ricorrente all’art. 601 c.p.p., norma che non trova applicazione in riferimento alla tipologia di procedimento in parola. Tale disposizione, pur dettando regole generali in tema di atti preliminari al giudizio d’appello, resta esclusa dall’ambito del giudizio abbreviato quale rito speciale caratterizzato proprio dalla snellezza e semplicità delle forme, conclusione facilmente deducibile anche dal dato letterale della disciplina di tale rito. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 gennaio – 20 febbraio 2018, n. 8248 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Sondrio che aveva condannato R.S. alla pena di un anno di reclusione ed Euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, fatti commessi in omissis . 2. Ricorre la R. per mezzo del difensore, deducendo la violazione dell’art. 601, comma 5 cod. proc. pen. per violazione dei termini di comunicazione al difensore dell’udienza d’appello essendo stato avvisato solo dieci giorni prima rispetto alla data della udienza fissata notifica in data 13 marzo 2017, udienza in data 27 marzo 2017 . La relativa eccezione era stata dedotta in via preliminare all’udienza, ma rigettata dalla Corte territoriale che l’ha ritenuta infondata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Dalla stessa lettura del ricorso emerge che la difesa del ricorrente ha ricevuto la notifica della fissazione della udienza del giudizio d’appello in data 16 marzo 2017 ed all’udienza fissata per il 27 marzo successivo ha eccepito il mancato rispetto dei termini minimi concessi a difesa dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen 3. In ordine ai termini per la fissazione del giudizio d’appello deve osservarsi come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente che rinvia alla lettera dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato l’avviso al difensore ed alla relativa consolidata giurisprudenza che afferma che la inosservanza dei termini di venti giorni fissati dall’art. 601 cit., non integra una nullità assoluta ed insanabile ex art. 178 lett. c e 179 cod. proc. pen. , ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine previsto dall’art. 491 cod. proc. pen. . Sez. 3, n. 6339 del 19/12/2001 dep. 2002, Altieri, Rv. 221581 , con riferimento alla sentenza emessa in sede di abbreviato, a mente dell’art. 443, comma 4, cod. proc. pen., il giudizio d’appello si svolge con le forme camerali previste dall’art. 599 cod. proc. pen. che, al primo comma, fa espresso rinvio alle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. che a sua volta prevede il termine di 10 giorni quanto ad avviso ai difensori e comparizione delle parti. In tal senso depone conforme e più recente giurisprudenza di questa Corte cui si deve fare espresso rinvio e che basa tale interpretazione desumendola dalla minore complessità dei giudizi che si svolgono in camera di consiglio e che spesso non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto Sez. 6, n. 44413 del 09/09/2015, Mascilongo, Rv. 265054 Sez. 1, n. 3198 del 04/02/1992, Rv. 189661 . Sul punto, deve registrarsi il difforme indirizzo secondo cui, il termine per comparire va individuato in quello di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. in ragione dell’onnicomprensività della disciplina in ordine agli atti preliminari al giudizio dettata dalla norma e della sua specificità rispetto alla previsione di cui all’art. 127, comma 1, circa il più breve termine di dieci giorni Sez. 3, n. 5483 del 20/01/2005, Rv. 231148 . Tale orientamento, reputa il Collegio, non può essere accolto poiché, se è vero che l’art. 601 cod. proc. pen. prevede regole generali che ordinariamente disciplinano gli atti preliminari al giudizio d’appello, proprio la specificità del giudizio abbreviato quale rito speciale connotato dalla semplicità delle forme, nonché il dato testuale, in uno con la collocazione sistematica di specifiche norme in materia di appello nella sedes materiae dello stesso rito speciale ex art. 443 cod. proc. pen., disposizione che detta i limiti all’appello , sono elementi che, unitariamente intesi, fanno ritenere il rinvio operato dall’art. 443, comma 4 il giudizio d’appello si svolge con le forme previste dall’art. 599 , che a sua volta - al comma 1 - rimanda alle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. , una esplicita eccezione alle disposizioni dettate dall’art. 601, comma 5, tale da far ritenere quella dettata in materia di appello del giudizio abbreviato una norma a carattere speciale. Specialità che trova la sua ratio proprio nella snellezza e semplicità di forme che il legislatore ha delineato per il rito abbreviato anche in tema di termini e celere definizione dei relativi procedimenti. Non risulta al riguardo coerente effettuare il riferimento alla semplicità dei giudizi, come desumibile dalle massime sopra richiamate, potendo i giudizi in questione essere caratterizzati anche da notevole complessità, dato certamente non qualificante, quanto piuttosto ad una semplicità e maggiore snellezza delle forme del giudizio abbreviato tali da consentire una rapida definizione del processo, a cui il legislatore ricollega, quale contropartita di tipo premiale per la limitazione impressa ai diritti dell’imputato, la diminuzione della pena quanto alla caratterizzazione del rito abbreviato in termini di celerità anche all’esito della riforma intervenuta con la L. 16 dicembre 1999, n. 479 Sez. 6, n. 45240 del 10/11/2005, Spagnoli, Rv. 233506 Sez. 4, n. 21761 del 15/04/2004, Zangari ed altro, Rv. 228592 . 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.