Niente esclusione della punibilità se l’incidente è causato dal neopatentato senza danni a persone

La disciplina relativa all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può applicarsi al caso di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza per il semplice fatto che questi sia neopatentato e abbia provocato danni solamente a cose.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 6520/18, depositata il 9 febbraio. Il caso. Il GIP presso il Tribunale di Treviso condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b , c.d.s. aggravato per aver provocato un incidente stradale e per aver commesso il fatto nei primi tre anni dal conseguimento dell’abilitazione alla guida. All’imputato veniva altresì applicata la sospensione della patente. La Corte d’Appello di Venezia, pur riconoscendo all’imputato la ricorrenza delle circostanze attenuanti, rideterminava la durata della sospensione della patente e negava l’applicabilità della disciplina relativa all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p., poiché, nonostante l’imputato avesse cagionato solamente danni a cose, la sua condotta avrebbe potuto provocare gravi danni a persone e cose . Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’imputato ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità del mancato riconoscimento della disciplina di cui all’art. 131- bis c.p., nonché l’erroneità nella quantificazione e nella motivazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente. La particolare tenuità del fatto. Il Supremo Collegio mette in luce che ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 131- bis c.p. il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione che deve tenere conto della modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, essendo tuttavia la causa di non punibilità configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza . Ad ogni modo, nel caso di specie, osta all’applicabilità dell’art. 131- bis c.p. in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato, decisamente superiore a quello minimo previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b , c.d.s. ed in secondo luogo, la causazione dell’incidente, la quale rappresenta indubbiamente una circostanza aggravante sintomatica di pericolosità della condotta , non rilevando né il concorso di colpa del conducente coinvolto nel sinistro né l’assenza di danni alle persone né tantomeno che l’imputato abbia seguito, nel periodo successivo al sinistro, un corso di guida sicura. La sospensione della patente. Rispetto alla doglianza relativa alla durata della sospensione della patente di guida, la Suprema Corte ribadisce che il giudice di merito che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non deve infatti fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 gennaio – 9 febbraio 2018, n. 6520 Presidente Blaiotta – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, all’esito di opposizione a decreto penale di condanna e successivo giudizio abbreviato, condannava S.R. per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b , d.lgs. n. 285/1992 codice della strada , aggravata ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo per aver provocato un incidente stradale, nonché ai sensi dell’art. 186-bis, comma 1, lett. a e comma 3, cod.strad. per aver commesso il fatto nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida. Applicava altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di 1 anno e 6 mesi. Il prevenuto era rimasto coinvolto in un incidente stradale e, all’esito del conseguente esame condotto con etilometro in uso presso la polizia locale di Treviso, era risultato in stato di ebbrezza tasso alcolemico pari a 1,19 g/l alla prima prova e 1,26 g/l alla seconda . 2. La Corte d’Appello di Venezia riconosceva in favore dell’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, tenendo conto dell’assenza di precedenti specifici, del fatto che il sinistro aveva cagionato solamente danni materiali, prontamente risarciti dall’assicurazione, e della condotta tenuta dall’imputato successivamente al fatto partecipazione ad un corso di guida sicura . La sospensione della patente di guida veniva quindi rideterminata in anni uno. La Corte territoriale escludeva comunque l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen., come richiesto dall’imputato, ostandovi la causazione dell’incidente stradale. 3. Propone ricorso per cassazione S.R. a mezzo del proprio difensore di fiducia. 4. Con un primo motivo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b , cod.proc.pen., ed il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , cod.proc.pen., in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. La Corte, una volta riconosciuta l’incensuratezza dell’imputato, l’occasionalità della condotta, che aveva peraltro cagionato solamente danni materiali, l’integrale risarcimento dei medesimi danni, nonché il positivo comportamento successivo al fatto, aveva poi, contraddittoriamente, negato l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen, giungendo a tale conclusione poiché la causazione del sinistro sarebbe sempre foriera di possibili gravi danni a persone e cose , pur non essendo ciò avvenuto nel caso concreto. Nello specifico, invece, ricorrevano tutti i presupposti delineati dall’art. 131 bis cod. pen., quali la non abitualità della condotta e la particolare tenuità dell’offesa. Il sinistro si era verificato in pieno giorno, a seguito di una svolta a sinistra consentita, con modalità di scarsa offensività e prive di particolare disvalore, causando solo danni materiali, prontamente risarciti. Particolarmente lieve era altresì il grado della colpa, atteso il concorso dell’altro conducente coinvolto. Non si era adeguatamente valutata la condotta successiva dell’imputato - partecipazione ad un corso di guida sicura ed esito favorevole di tre test per l’idoneità alla patente - la quale connota positivamente la sua personalità. 5. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b , cod.proc.pen., ed il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e , cod.proc.pen., in relazione alla determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente. La Corte distrettuale, infatti, nonostante la riconosciuta esiguità del danno e l’assenza di pericolo per la circolazione, aveva determinato detta sospensione in anni 1, partendo da una sanzione base di 9 mesi dunque superiore al minimo edittale , poi aumentata ex art. 186-bis, comma 3, cod.strad. di tre mesi, senza adeguatamente motivare sul punto. La durata della sospensione è infatti semplicemente considerata adeguata ai valori alcolemici rilevati, senza ulteriori valutazioni circa i criteri di cui all’art. 218 cod.strad Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2.1 È noto che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, dal momento che non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica, prescindente dalla concreta manifestazione del reato Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266590 . Nel giudizio di legittimità, in particolare, assumono rilievo per tale configurabilità sia le specifiche valutazioni espresse in sentenza dal giudice di merito circa l’offensività della condotta, sia l’applicazione della pena in misura pari al minimo edittale, dovendosi ad ogni modo valutare quanto emerga dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata Sez. 4, n. 33821 del 1 luglio 2015, Pasolini, Rv. 264357 Sez. 3, n. 15449 del 8 aprile 2015, Mazzarotto, Rv. 263308 . 2.2 Ciò chiarito in generale, è opportuno ribadire, per quanto riguarda l’art. 186 cod.strad., che, come affermato dalle Sezioni Unite, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - per ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo Sez. Un., n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, Rv. 266589 . 2.3 Tanto premesso, deve escludersi la applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. al caso di specie. Come si ricava agilmente dalla sentenza impugnata, infatti, vi osta in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato, decisamente superiore rispetto a quello minimo previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b , cod.strad. In secondo luogo, e soprattutto, vi osta la causazione dell’incidente, la quale rappresenta indubbiamente una circostanza aggravante sintomatica di pericolosità della condotta Sez. 7, ord. n. 9906 del 25 gennaio 2017 Sez. 7, ord. n. 43542 del 23 settembre 2015 Sez. 4, n. 39833 del 26 maggio 2016 , come correttamente, se pure sinteticamente, motivato dalla Corte d’appello, la quale ritiene che la collisione fra i due veicoli sia sempre foriera di possibili gravi danni a persone e cose . La riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto a tale aggravante, peraltro, consente solamente di mitigare la gravità del fatto, ma non certo di renderlo particolarmente tenue ai sensi dell’art. 131-bis Sez. 7, ord. n. 9906 del 25 gennaio 2017 Sez. 4, n. 41170 del 20 luglio 2017 , attesa comunque la causazione del sinistro stradale. Con riferimento al bene giuridico tutelato, infatti, non può non notarsi come la verificazione dell’incidente abbia fatto sì che ancora più concreto e intenso sia risultato, nel caso in specie, il pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e della integrità fisica degli utenti del bene stradale Sez. 4, n. 39833 del 26 maggio 2016 . A ciò deve ancora aggiungersi l’ulteriore disvalore apportato al fatto dall’aggravante di cui all’art. 186-bis cod.strad., non potendosi considerare particolarmente tenue la condotta di un neopatentato che, postosi alla guida in stato di ubriachezza considerevole, determini la causazione di un sinistro, anche se da esso non siano derivati danni alle persone ed anche se come peraltro spesso accade - sia riscontrabile la colpa concorrente dell’altro guidatore. Infine, appena un cenno merita il richiamo effettuato dal ricorrente alla condotta successiva al fatto. Pur risultando positiva ed apprezzabile, infatti, a nulla può rilevare ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis, che si riferisce ai soli criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod.pen., non potendosi certo desumere la particolare tenuità del fatto di reato da comportamenti che l’imputato abbia posto in essere successivamente rispetto alla realizzazione di quel medesimo fatto. Tale condotta, facendo parte dei criteri atti a misurare la personalità del reo di cui al secondo comma del 133 cod.pen., potrà al massimo determinare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come peraltro accaduto nel caso di specie. 3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Non sono infatti ravvisabili vizi di motivazione nella sentenza impugnata, la quale, in ragione del tasso alcolemico rilevato, ha ritenuto di applicare, come sanzione base, la sospensione della patente di guida per mesi 9 ulteriormente aumentati di mesi 3 in ragione dell’art. 186-bis cod.strad. . Il giudice di merito che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non deve infatti fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato Sez. 4, n. 21574 del 29 gennaio 2014, Armanetti ed altri, Rv. 259211 Sez. 4, n. 21194 del 27 marzo 2012, Tiburzi, Rv. 252738 Sez. 4, n. 35670 del 26 giugno 2007, Petiti, Rv. 237470 . Peraltro, una motivazione, per quanto sintetica, è riscontrabile nella sentenza d’appello e non si presenta illogica o contraddittoria. La relativa valutazione è dunque sottratta al sindacato di legittimità. 4. Deve pertanto disporsi il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.