La parte offesa del reato, esclusa ingiustamente, non si arrende: nulla l’archiviazione

La parte offesa del reato non viene avvisata della richiesta di archiviazione del PM. Per la Suprema Corte le prove del mancato avviso fornite dalla parte sono incontestabili, annullato il decreto di archiviazione.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 57/18, depositata il 3 gennaio. La vicenda. Il GIP del Tribunale di Torino dichiarava con decreto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’imputato. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa del reato lamentando che, nonostante la sua richiesta di essere informata, non fosse stata avvisata della richiesta di archiviazione del PM in violazione dell’art. 408, comma 2, c.p.p. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e del principio del contradditorio. Richiesta tempestiva e mancato avviso. La Cassazione osserva che il ricorso della persona offesa deve ritenersi tempestivo, considerato che né il PM ha adempiuto alla notifica del provvedimento di archiviazione né vi è prova circa la conoscenza effettiva del provvedimento da parte della ricorrente. Infatti, rileva la Corte, la parte ha correttamente provveduto a documentare, attraverso la certificazione notarile relativa ai contenuti della propria PEC, il messaggio telematico inoltrato entro i termini alla Procura di Torino per richiedere di essere informata in caso di archiviazione. Inoltre risulta documentato che, successivamente, veniva trasmesso alla persona offesa l’avviso dalla segreteria della Procura ex art 415- bis c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari , anziché l’avviso della richiesta di archiviazione del P.M Per queste ragioni la S.C. ha ritenuto che alla stregua della documentazione allegata al ricorso, facente adeguata prova del mancato inoltro/ricezione dell’avviso ex art. 408 c.p.p., risulta integrata la dedotta violazione del contraddittorio del resto qualora detta documentazione dovesse essere valutata non pienamente probante, essa non potrebbe comunque essere disattesa senza disporre ulteriori approfondimenti , da cui discende la nullità del decreto di archiviazione. La Cassazione quindi accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 settembre 2017 – 3 gennaio 2018, n. 57 Presidente Cammino – Relatore Taddei Motivi della decisione Avverso il provvedimento indicato in epigrafe che ha disposto l’archiviazione del procedimento pur essendo stato omesso l’avviso alla odierna ricorrente, che ne aveva fatto richiesta, della richiesta di archiviazione del P.M. propone ricorso la persona offesa, per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1 a Violazione dell’articolo 408 comma 2 cod.proc.pen. e del principio del contraddittorio. Il ricorso e’ fondato. Come puntualizzato dal P.G. nella sua requisitoria il ricorso della p.o.,in assenza della notifica del provvedimento di archiviazione e di una prova circa la conoscenza oggettiva del provvedimento in epoca precedente all’8 marzo 2017, deve ritenersi tempestivo. La parte, infatti, ha provveduto a documentare, con certificazione notarile relativa ai contenuti della propria PEC, che, con il messaggio di posta elettronica del 1/2/2011. inoltrato dalla segreteria della Procura della Repubblica di Torino alle ore 16 18. ricevuto alle ore 16 18 43, e’ stato in realta’ trasmesso l’avviso ex articolo 415 bis c.p.p anziche’ l’avviso ex articolo 408 c.p.p. della richiesta di archiviazione del P.M Aggiunge,ancora il P.G. che La corrispondenza dell’orario di ricezione del messaggio, con quello di accettazione indicato nel rapporto di trasmissione della Procura 16 18 43 , ulteriormente avvalora, rispetto alla certificazione notarile, quanto rappresentato dalla parte circa la non corrispondenza dell’atto trasmesso avviso ex articolo 415 bis c.p.p. a quello indicato nel rapporto di trasmissione avviso ex articolo 408 c.p.p. .Alla stregua della documentazione allegata al ricorso, adeguatamente probante del mancato inoltro/ricezione dell’avviso ex articolo 408 c.p.p., risulta integrata la dedotta violazione del contraddittorio del resto, qualora detta documentazione dovesse essere valutata non pienamente probante, essa non potrebbe comunque essere disattesa senza disporre ulteriori approfondimenti Ne discende, ai sensi degli artt. 408 co. 2, 127 cm. 5 e 178 lett. e c.p.p., la nullita’ del decreto di archiviazione cfr. Cass. Pen. Sez. 5, 2/ 12/2014, P.O. in proc. gwuokoh Cass. Pen. Sez. 6, 19/ 3/ 2013, P.O. in proc. Tonietto Cass. Pen. Sez. 5, 3/ 12/2010, P.O. in proc. Giommona Cass. Pen. Sez. 2, 26/ 11/2010, P.O. in proc. Candid . o Cass. Pen. Sez. 2, 22/ 12/2009, P.O. in proc. Arcini e altro Le considerazioni su riportate sono coerenti con quanto emerge agli atti di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Torino perche’ provveda alle necessarie comunicazioni ed all’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l’ulteriore corso. Motivazione semplificata.