Escluse le cause di non punibilità: il difensore “si appiglia” all’illegittimità del fascicolo digitale

Il ricorrente lamenta in Cassazione l’utilizzo illegittimo da parte del Giudice di merito del fascicolo digitale, per l’esclusione della causa di non punibilità. Secondo la Suprema Corte, però, l’unica condizione per l’utilizzabilità di atti digitali in giudizio è che non sia leso il diritto di difesa dell’imputato.

Sul tema la Suprema Corte con sentenza n. 52650/17 depositata il 20 novembre. Il fatto. Il GUP del Tribunale di Milano aveva, con sentenza ex art. 444 c.p.p., applicato una pena ridotta per il reato di cui all’art. 416 c.p. Associazione a delinquere . Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione il condannato deducendo con un unico motivo l’inutilizzabilità degli atti alla base della decisione del Tribunale in quanto gli stessi atti erano contenuti nel fascicolo processuale in copia digitale, senza i documenti originali e la relativa certificazione di conformità. In particolare il GUP aveva escluso la sussistenza delle causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. facendo ricorso ad elementi contenuti solo nel fascicolo digitalizzato. Fascicolo digitale. In primo luogo la Corte di Cassazione ha rilevato che la deduzione generica dal ricorrente è inammissibile nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p., ricordando che in detto giudizio l’impugnazione nella quale è lamentata la mancata verifica di cause di non punibilità è permessa solo se la censura sia accompagna dall’indicazione di specifiche ragioni, le quali avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento. Ciò premesso la Corte ha osservato che, in ogni caso, l’utilizzo degli atti in formato digitale è legittimo. Unica condizione richiesta per la legittimità degli atti digitalizzati è che la difesa sia posta in grado di estrarre copia del supporto informativo ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del Tribunale . Tale condizione è rispettata nel caso di specie ed, inoltre, nel ricorso non viene prospettata nessuna lesione del diritto di difesa. Per questi motivi la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 11 luglio – 20 novembre 2017, n. 52650 Presidente Di Nicola – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il GUP del Tribunale di Milano, con sentenza ex artt. 444, cod. proc. pen., applicava a H.L. la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 99, 416 commi 1, 2, 4 e 5, cod. pen. - in omissis , permanente - e artt. 99, 110 cod. pen. e 3, comma 2, n. 4 e 8, e 4, comma 1, n. 7, legge n. 75 del 1958 - in Milano, in data antecedente e prossima all’11 giugno 2014 - disponendo altresì l’espulsione dello stesso dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Ricorre per Cassazione H.L. , tramite difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2. 1. Inutilizzabilità degli atti alla base della decisione del Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., per essere gli stessi atti contenuti nel fascicolo processuale in copia digitale, senza i documenti originali e senza la certificazione di conformità. In particolare, il GUP avrebbe escluso la sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. facendo ricorso ad elementi contenuti, in via esclusiva, in un fascicolo digitalizzato costituito da 3 cd-rom. 3. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Delia Cardia, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. La deduzione risulta infatti assolutamente generica e priva di qualsiasi allegazione a supporto sul punto si ricorda che, nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’ art. 129 cod. proc. pen. Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000 - dep. 01/06/2000, Petruzzelli R, Rv. 21658301 Si rileva, in ogni caso, come la censura è manifestamente infondata, risultando legittima la trasposizione degli atti in formato digitale, sempre che, come nel caso di specie, la difesa sia posta in grado di estrarre copia del supporto informatico ovvero di consultare il suo contenuto presso la cancelleria del Tribunale vedi, sul punto, Sez. 5, n. 48415 del 06/10/2014 - dep. 20/11/2014, Mazzoni e altri, Rv. 26102801 . Nel ricorso infatti non si prospetta una lesione del diritto di difesa nella consultazione degli atti, o nell’estrazione di copie. Si evidenzia infine che nessuna contestazione in ordine alla mancanza di attestazione di conformità risulta essere stata avanzata nel giudizio di merito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.