Alcoltest effettuato dopo un’ora: tempi irrilevanti e automobilista condannato

L’uomo è stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. Decisivi i risultati del controllo del tasso alcolemico. Respinto il richiamo difensivo alla curva di assorbimento dell’alcool.

Tempi lunghi per l’effettuazione dell’alcoltest. I controlli vengono eseguiti rispettivamente settantasette e ottantasette minuti dopo che la vettura è stata fermata dalle forze dell’ordine. Comprensibili le perplessità dell’automobilista, ma i risultati non sono comunque contestabili e sono sufficienti per la sua condanna Cassazione, sentenza n. 50973/2017, Sezione Quarta Penale, depositata l’8 novembre 2017 . Tasso. Nessun dubbio per i Giudici d’Appello, che cancellano l’assoluzione pronunciata in Tribunale e ritengono l’automobilista responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza . Conseguente la condanna alla pena di 2mila e 300 euro di ammenda . Irrilevante, in sostanza, che le due misurazioni per l’accertamento del tasso alcolemico nel sangue – con risultati di 0,88 grammi per litro e 0,89 grammi per litro – siano state effettuate a distanza di un’ora e 17 minuti e un’ora e 27 minuti dal momento in cui l’uomo fermato era alla guida della propria vettura. Per i Giudici è inutile il richiamo a presunte variabili soggettive nelle tempistiche di assorbimento dell’alcool . Curva. Il legale dell’automobilista valuta comunque come ingiusta la decisione presa in Appello, e sceglie di presentare ricorso in Cassazione, richiamando, in particolare, i dati emersi dalla relazione preparata dal consulente di parte. Nello specifico, viene evidenziato che al momento della misurazione ci si trovava ancora in fase ascendente di assorbimento dell’alcool e, pertanto, andando a ritroso al momento della guida, il valore alcolemico era sicuramente inferiore, e al di sotto del valore soglia di 0,8 grammi per litro . Questa obiezione si rivela però inutile. I Giudici del ‘Palazzaccio’ confermano difatti la condanna dell’automobilista. Secondo i magistrati va tenuto presente che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico e una prova significativa è data dall’ esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento . In sostanza, il mero dato costituito dal lasso temporale decorso tra la conduzione del veicolo e l’effettuazione delle prove alcolimetriche non è sufficiente, spiegano i giudici, per mettere in dubbio i risultati che attestano la guida in stato di ebbrezza . Per quanto concerne poi le tempistiche di assorbimento dell’alcool, non si può fare riferimento alla cosiddetta curva alcolimetrica sulla base di meri indici di verosimiglianza , poiché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale, eseguita a distanza di tempo, non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida . Allo stesso tempo, non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica , soprattutto in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione , concludono i giudici.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 luglio – 8 novembre 2017, n. 50973 Presidente Izzo – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.4.2015 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal PM, ha dichiarato An. De. colpevole del reato ex art. 186 cod. strada, condannandolo alla pena di Euro 2.300 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando, con unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 186 cod. strada. Osserva che l'imputazione si fonda sull'accertamento del tasso alcolemico con due misurazioni eseguite a distanza di 1 ora e 17 minuti e 1 ora e 27 minuti dal momento della guida, con risultati rispettivamente di 0,88 g/l e 0,89 g/l. Nel giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato, veniva acquisita consulenza medico-legale di parte, dimostrante come all'atto del sinistro la concentrazione di alcool nel sangue non avesse superato il valore soglia di 0,8 g/l. Il Gip assolveva l'imputato, ritenendo sussistente il ragionevole dubbio che durante la guida del mezzo il ricorrente, pur avendo assunto bevande alcoliche, non avesse nel sangue una concentrazione alcolica superiore a 0,8 g/l. La Corte di appello, accogliendo i rilievi della pubblica accusa, ha ritenuto che il dubbio del primo giudice non può essere consentito alla luce del quadro normativo vigente che, da un lato, non consente di leggere gli accertamenti alcoltest con la lente delle variabili soggettive delle tempistiche di assorbimento dell'alcool, dall'altro impone di riferire comunque al momento della conduzione del veicolo i risultati ottenuti con l'alcoltest, a meno che si dimostri un'assunzione intermedia. Il ricorrente deduce la erroneità e genericità di tale ragionamento, che da una parte è in contrasto con i principi del libero convincimento e dell'assenza di prove legali, dall'altro non offre alcuna motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della consulenza medico-legale di parte acquisita agli atti, senza mai confrontarsi con il caso specifico. Rileva che la consulenza di parte ha accertato che al momento della misurazione ci si trovava ancora in fase ascendente di assorbimento dell'alcool e, pertanto, andando a ritroso al momento della guida, il valore alcolemico era sicuramente inferiore e al di sotto del valore soglia di 0,8 g/l. Su tale aspetto la Corte di appello non si è confrontata, di qui la carenza di motivazione sul punto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Mo., Rv. 26372501 . 1.2. In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Pi., Rv. 259694 e tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b e e cod. strada, la presenza di altri elementi indiziari Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Ci., Rv. 261573 . Quest'ultima affermazione, peraltro, non va intesa come indicatrice di una sorta di aritmetica delle prove come se, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall'atto di guida durata invero difficile da determinare una volta per tutte , fosse necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di prova sufficiente dell'accusa. Va infatti tenuto conto anche della distribuzione degli oneri probatori. Non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell'illecito. Ma tale prova, per espressa indicazione normativa e per radicata interpretazione giurisprudenziale , è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell'imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti del fatto tipico. 2. Nella indicata prospettiva va intesa la motivazione della sentenza impugnata, che, lungi dal porsi in contrasto con i principi del libero convincimento e dell'assenza di prove legali, ha semplicemente ribadito gli insegnamenti dianzi accennati in ordine alla impossibilità di fondare un giudizio di ragionevole dubbio in ordine alla configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza sul mero dato costituito dal lasso temporale più o meno breve decorso tra la conduzione del veicolo e l'effettuazione delle prove alcolimetriche. 3. A fronte della regolare esecuzione delle due prove mediante etilometro, la Corte territoriale, con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, ha indicato gli elementi di prova a carico del prevenuto e, nel contempo, ha sostanzialmente contrastato, sia pure succintamente, le argomentazioni del consulente tecnico di parte, nella parte in cui ha opinato che i risultati dell'alcooltest non possono essere letti con la lente delle variabili soggettive nelle tempistiche d'assorbimento dell'alcool. Si tratta della nota problematica della incidenza della cd. curva alcolimetrica che, prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere predicata in astratto o sulla base di meri indici di verosimiglianza , perché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida. Più in generale, nella materia in riferimento non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolemica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione. 4. Ne consegue che le censure articolate dal ricorrente non colgono nel segno, posto che la sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi che informano la distribuzione dell'onere probatorio rispetto all'applicazione della disciplina di cui all'art. 186 cod. strada, fornendo adeguata risposta alle problematiche sottese al caso concreto sottoposto al suo esame. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.