Errore del giudice nella valutazione dei risultati dell’alcoltest

L’imputato veniva assolto dal reato di guida in stato di ebbrezza perché dalla valutazione del giudice di merito emergeva che lo stesso non avesse superato i limiti previsti dall’art. 186 c.d.s Il PM, però, ricorre in Cassazione contro l’assoluzione lamentando lo scorretto utilizzo delle prove etilometriche da parte del giudice.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 50980/17, depositata l’8 novembre. La vicenda. A seguito dell’assoluzione dell’impuntato dal reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b c.d.s. Guida sotto l'influenza dell'alcool il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge. Prove etilometriche e soglia di tolleranza . Secondo l’accusa la soglia di tolleranza dell’etilometro non doveva essere applicata dal Giudice come valore per valutare se il limite dettato dall’art 186 c.d.s. sia stato o meno superato. Infatti quella soglia di tolleranza è intrinseca nell’apparecchiatura all’atto della sua calibratura inziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell’apparecchio . La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dell’accusa da cui deriva che il risultato delle prove etilometriche tiene già conto degli errori massimi tollerati al fine dell’omologazione dell’apparecchio e delle successive revisioni. Per questi motivi la Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 ottobre – 8 novembre 2017, n. 50980 Presidente Izzo – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n 2522/16 del giorno 28/11/2016, il Tribunale di Asti assolveva F.S.A. dal reato di cui all’articolo 186, commi 2, lett. b e 2-sexies C.D.S. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Avverso tale sentenza d’appello, propone ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I violazione di legge. Deduce che la soglia di tolleranza indicata nel 4% su un range di concentrazione tra 0,40 mg/L e 1 mg/L non deve essere applicato dall’operatore in sede di contestazione o dal Giudice in sede processuale in quanto, come si evince dall’attenta analisi dell’articolo 4.1.1. del DM 196/90, quel valore concerne soltanto la taratura della strumentazione utilizzata, nel senso che quella soglia di tolleranza è intrinseca nell’apparecchiatura all’atto della sua calibratura iniziale e viene controllata in occasione della revisione periodica dello strumento di conseguenza, il risultato del test effettuato dagli operanti tiene già conto di questo valore applicato in via preventiva dal costruttore dell’apparecchio, sicché non è consentito al Giudice applicarlo nuovamente per valutare se il limite dettato dall’articolo 186 CDS sia stato o meno superato. Sostiene inoltre che il Giudicante ha operato un calcolo comunque errato posto che l’articolo 186 non prevede, come invece risulta dalla sentenza, una soglia penalmente rilevante a partire dal valore di 0,80 mg/L milligrammi al litro bensì dal valore di 0,80 g/L grammi al litro . Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. Occorre premettere che il l’articolo 1 dell’allegato al D.M. 22.maggio 1990, n. 196 Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza dispone che, in relazione agli etilometri, La norma riguarda le verifiche e prove relative all’omologazione dei tipi di apparecchi . Il successivo articolo 4.1. stabilisce gli Errori massimi tollerati al fine, appunto, della omologazione e delle successive revisioni periodiche dell’apparecchio. 4.1. Ne deriva che il risultato delle prove etilometriche tiene già conto del margine suindicato il quale margine -lo si noti è espresso in milligrammi per litro e non in grammi per litro così come, invece, indicato nella norma penale . Per completezza varrà rammentare che 1 Milligrammo equivale a 0,001 Grammi. 4.2. Mette conto, poi, ribadire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione cfr. Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 Ud. -dep. 05/05/2011 Rv. 250324 . 5. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Torino per nuovo esame.