Spostando l’ordine delle circostanze, il risultato cambia e la pena patteggiata è illegale

L’unitarietà del giudizio di bilanciamento delle diverse circostanze impedisce al giudice di limitarsi ad una comparazione selettiva solo di alcune delle aggravanti ed attenuanti contestate per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal bilanciamento.

Così la sentenza della Cassazione n. 48766/17, depositata il 24 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Marsala applicava all’imputato la pena concordata per il reato di furto aggravato di energia elettrica, previa concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante della tenuità del danno ex art. 62, n. 4, c.p Il Procuratore generale della Repubblica ricorre avverso la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione per l’erronea determinazione della pena. Pena concordata. Il Collegio ricorda che in tema di applicazione della pena concordata, pur rimandando precluse alle parti le censure relative all’entità della pena e alle modalità della sua determinazione in quanto frutto di espresso consenso, l’illegalità della pena stessa può essere invocata. La costante giurisprudenza ritiene illegale la pena che si risolve in una specie diversa da quella prevista dalla legge ma anche quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. In tema di bilanciamento delle diverse circostanze, prosegue la S.C., deve ribadirsi il carattere unitario del giudizio che deve coinvolgere tutte le diverse circostante ricorrenti nel caso di specie, non potendo il giudice limitarsi ad una comparazione selettiva solo su alcune delle aggravanti ed attenuanti contestate per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal bilanciamento. Sotto tale profilo si rivela dunque erronea la sentenza impugnata che viene dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 settembre – 24 ottobre 2017, n. 48766 Presidente Settembre – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Marsala ha applicato ex art. 444 c.p.p. a F.M. la pena dallo stesso concordata con il pubblico ministero per il reato di furto aggravato di energia elettrica previa concessione delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p 2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo deducendo errata applicazione della legge penale in merito alla determinazione della pena previo bilanciamento in termini di equivalenza tra la contestata aggravante e le sole attenuanti generiche e riduzione di quella base in ragione dell’ulteriore attenuante riconosciuta, per l’appunto illegittimamente sottratta al giudizio di comparazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Va preliminarmente ribadito che, in tema di applicazione della pena concordata, se è vero che il consenso prestato dalle parti sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena e le modalità della sua determinazione, è pur vero che la eccezione a tale principio è rappresentata dalla illegalità della pena applicata ex multis Sez. 2, n. 7683 del 27 gennaio 2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv. 263431 Sez. 6, n. 44909 del 30 ottobre 2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152 Sez. 5, n. 5018/00 del 19 ottobre 1999, PG in proc. Rezel D. ed altri, Rv. 215673 . E per consolidato insegnamento di questa Corte deve ritenersi illegale quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali ex multis Sez. 5, n. 8639 del 20 gennaio 2016, De Paola e altri, Rv. 266080 Sez. 2, n. 12991 del 19 febbraio 2013, Stagno e altri, Rv. 255197 . 3. Ciò premesso, va altresì ricordato che il giudizio di bilanciamento ha carattere unitario e riguarda tutte le circostanze coinvolte nel procedimento di comparazione, non essendo consentito al giudice procedere ad una comparazione selettiva tra solo alcune delle circostanze di segno opposto per poi applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena relativi a quelle escluse dal giudizio di bilanciamento ex multis Sez. 3, n. 28258 del 9 maggio 2008, Cecchini, Rv. 240820 Sez. 5, n. 24054 del 23 maggio 2014, Restaino, Rv. 259894 . Pertanto, nel caso di specie, il Tribunale non poteva recepire l’accordo intervenuto tra le parti che prevedeva la sottrazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. al giudizio di bilanciamento operato invece tra l’aggravante contestata e le attenuanti generiche riconosciute. Sottrazione che ha comportato l’indebita applicazione di una pena inferiore ai limiti minimi edittali previsti per il reato contestato e che dunque deve ritenersi illegale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per il corso ulteriore.