Moglie capace di provvedere da sola ai figli: punibili comunque le inadempienze del marito

Confermata la condanna dell’uomo, che non ha versato regolarmente il mantenimento previsto per la consorte e per i figli. Esclusa l’ipotesi del suo stato di indigenza. Irrilevante il fatto che la donna sia solida economicamente, tanto da poter soddisfare da sola i bisogni dei figli.

Solida la posizione economica della donna, che pare poter provvedere anche ai bisogni della prole. Questo dato, però, non rende meno grave l’inadempimento del marito. Legittima la sua condanna per non avere provveduto regolarmente a versare l’assegno di mantenimento previsto in favore della moglie e dei figli Cassazione, sentenza n. 48604, sez. VI Penale, depositata oggi Obbligo. Linea di pensiero comune per i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello l’uomo è colpevole di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori e della moglie , non provvedendo a versare loro quanto stabilito una volta ufficializzato lo scioglimento del vincolo coniugale . A fronte di questa visione, però, il legale sostiene anche in Cassazione la tesi della non colpevolezza del proprio cliente. In questa ottica vengono richiamati due elementi primo, l’impossibilità di adempiere a causa dello stato di indigenza dell’uomo secondo, la mancanza di uno stato di bisogno nella coniuge che , viene osservato, risulta aver affrontato anche spese di rilievo . Disponibilità. Ogni obiezione si rivela però inutile. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ non vi sono ragioni per mettere in discussione la condanna decisa in Appello. Innanzitutto, viene respinta l’ipotesi della indigenza dell’uomo. Su questo fronte viene evidenziato che al di là della forma societaria con cui l’uomo presta la sua attività, essa è rimasta la stessa di quella riguardante la precedente forma societaria a lui riconducibile . Di conseguenza, si può dedurre una persistente redditività dell’esercizio economico dell’uomo, anche se intestato alla sua convivente . Per quanto concerne invece la posizione economica della moglie, i giudici ritengono irrilevante questo dato. In sostanza, se anche si dimostrasse la possibilità della donna , ciò non cancella il fatto che a provvedere ai bisogni dei figli sono tenuti entrambi i genitori. Ciò significa che la disponibilità economica della donna non è sufficiente ad esonerare il marito dalle proprie responsabilità .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 settembre – 23 ottobre 2017, n. 48604 Presidente Paolini – Relatore Petruzzellis Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 22/04/2016, ha confermato la pronuncia di condanna di Gi. Ca. emessa dal Tribunale di Imperia con provvedimento del 02/07/2015, in relazione al reato di cui all'art. 570 cod.pen. commesso in danno dei figli minori e della moglie, dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, con sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, ed ha determinato in mesi tre il termine per l'adempimento, decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia. 2. Con il ricorso del difensore di Ca. si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la pronuncia non ha affrontato le circostanze di fatto esposte nell'impugnazione di merito, inerenti all'impossibilità di adempiere dell'obbligato ed alla mancanza di uno stato di bisogno nella coniuge, che risulta aver affrontato spese di rilievo, circostanze delle quali è stata omessa l'analisi a cura della Corte territoriale. Si osserva inoltre che è mancata la considerazione della presenza di due soli figli minori allo stato dell'accertamento, in favore dei quali l'interessato aveva versato degli importi ridotti, ma proporzionali rispetto ai suoi guadagni, condizione che doveva escludere il presupposto del reato. Si richiamano inoltre le prove dedotte a sostegno delle circostanze di fatto che la Corte di appello non ha ritenuto di acquisire, malgrado la loro rilevanza al fine di dimostrare l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie accertata. Con ulteriore motivo si contesta violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod pen. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4. Le censure formulate nell'impugnazione non costituiscono che la riproposizione delle deduzioni di merito, rispetto alle quali la Corte territoriale risulta aver fornito specifica e completa argomentazione. In particolare, del tutto irrilevante è richiamare il numero dei figli ancora minori all'atto dell'accertamento di responsabilità, posto che la sentenza ha tenuto conto della presenza di due solo figli minori all'atto della decisione, oltre che la contestazione inerente alla mancata verifica di uno stato di bisogno nella moglie, posto che la sentenza, sia pur richiamando il solo reato di cui all'art. 570 cod. pen. imputa in fatto all'interessato la violazione di cu all'art. 12 sexies L. 1/12/1970 n. 898 che si consuma esclusivamente attraverso l'inadempimento all'obbligazione costituita dal versamento dell'assegno divorzile, cui si richiama testualmente l'imputazione. Analogamente la pronuncia ha specificamente affrontato il preteso stato di indigenza dell'interessato, richiamando l'inaffidabilità delle allegazioni sul punto, in ragione della circostanza, che al di là del mutamento della forma societaria con la quale l'interessato presta la sua attività, quest'ultima è rimasta la stessa di quella riguardante la precedente forma societaria a lui riconducibile, ed ha ritenuto il dato sintomatico di una persistente redditività dell'esercizio economico, attualmente intestato alla sua convivente, attraverso una deduzione logica, non sottoposta a specifica confutazione. 5. Manifestamente infondate sono le deduzioni inerenti all'ingiustificata assunzione di prove in merito alla condizione economica della moglie. Invero, quanto esposto in precedenza evidenza l'irrilevanza del dato in relazione all'obbligazione nei confronti della moglie, poiché superato dalla rilevanza giuridica dell'inadempimento. Per contro, anche ove si dimostrasse la possibilità della donna di provvedere ai bisogni dei figli è del tutto pacifico, che a tale incombente siano tenuti entrambi i genitori, cosicché la disponibilità economica della donna non sarebbe sufficiente ad esonerare il ricorrente da responsabilità. Il ricorrente ignora inoltre il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla mancata deduzione nel giudizio di merito dei mezzi di prova di cui lamenta l'omessa acquisizione nel corso del giudizio di primo grado, osservazione che non viene contrastata in fatto con il proposto ricorso. 6. Risultano manifestamente infondati anche i rilievi in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Sul punto il giudicante di merito ha svolto una specifica analisi, escludendo l'estremo inerente alla non abitualità della violazione, che si ricava della costanza della condotta inadempiente, che appare coerente con il testo normativo, in relazione al quale si svolgono censure di merito, sollecitando una difforme valutazione in questa fase, anch'essa estranea all'ambito di valutazione rimesso alla Corte di legittimità. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma indicata in dispositivo, e ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.