Guidava in stato di ebbrezza: accetta la condanna ma non la confisca del veicolo

Il Supremo Collegio si esprime in merito alla possibilità di comminare le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 46969/17, depositata il 12 ottobre. La vicenda. Il Tribunale, in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all’art. 186, commi 2 e 2 bis , lett. b , c.d.s. Guida sotto l'influenza dell'alcool , aveva, oltre alla pena prevista per la fattispecie, disposto anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per un anno e della confisca del veicolo. Avverso detta statuizione ricorre in Cassazione il condannato lamentando violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alle sanzioni amministrative comminate dal Tribunale. Sanzioni amministrative accessorie. Il ricorrente lamenta una durata eccessiva della sospensione della patente. Secondo la Corte di Cassazione il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha correntemente determinato la misura della durata della sospensione, raddoppiando la sanzione minima prevista dalla disposizione legislativa e commisurandola ai profili fattuali della condotta ed, in particolare, al grado del tasso alcolemico riscontrato. Infatti è orientamento consolidato della S.C., ripreso anche dalla sentenza impugnata stessa, che in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali, ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida . Il ricorrente, inoltre, denuncia in Cassazione che la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta dal Giudice di merito, non è prevista tra le ipotesi di sanzioni di cui all’art. 186, lett. b , c.d.s La S.C. ritiene questo secondo motivo di ricorso fondato, infatti la confisca del veicolo non è compresa in detto articolo che regola le sanzioni per guida in stato di ebbrezza. La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente a questo secondo motivo, eliminando la sanzione relativa alla confisca del veicolo e rigetta nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 25 maggio – 12 ottobre 2017, n. 46969 Presidente Bianchi – Relatore Bellini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Alessandria con sentenza 23.10.2015 ha accolto la richiesta di G.F. cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi due giorni venti di arresto e di Euro 2.500 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale contestato di cui all’articolo 186 II co. Lett.b e 2 bis C.d.S. Disponeva altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e la confisca del veicolo. 2. Avverso detta statuizione insorgeva G.F. deducendo violazione di legge e totale carenza di motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, modulata nel massimo edittale e violazione di legge per avere disposto la confisca del veicolo condotto dalla G. in quanto sanzione amministrativa non prevista per la ipotesi soglia ritenuta a carico della ricorrente articolo 186 lett.b C.d.S. . 3. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che il giudice ha fornito adeguata e logica giustificazione, seppure nei sintetici termini che caratterizzano il rito prescelto, della misura della durata della sospensione della patente di guida, evidenziando che la stessa era commisurata ai profili fattuali della condotta e in particolare al grado del tasso alcolemico riscontrato 1,33 g/l , pertanto prossimo al valore dello scaglione successivo lett.c dell’articolo 186 C.d.S. . Va peraltro evidenziato, ad integrazione della motivazione del giudice del rito che per pacifico orientamento del S.C. in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni, da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida sez. IV, 11.7.2013, Polverini, Rv.256402 di talché è del tutto ragionevole ritenere che il giudice abbia proceduto a detto raddoppio, partendo pertanto dal minimo di durata della sanzione amministrativa accessoria. 4. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso laddove in ipotesi compresa nell’articolo 186 lett. b C.d.S. non è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo utilizzato dal conducente in stato di ebbrezza alcolica, sanzione invece prevista per la ipotesi sub. c della medesima disposizione, né la stessa consegue automaticamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma II bis dell’articolo 186 pertanto la relativa sanzione deve essere eliminata e all’uopo può procedere questa corte avvalendosi delle prerogative riservate dall’articolo 620 lett. I cod.proc.pen., non ricorrendo alcun profilo di discrezionalità nella celta o nella graduazione della sanzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’auto Fiat 500 tg. , statuizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.