Canguri ospitati sulla sua isola: condannato

Resa definitiva la decisione del Tribunale, che ha sanzionato l’uomo con un’ammenda di 14mila euro. Irrilevante per i giudici il fatto che gli animali abbiano sempre vissuto in totale libertà.

Isola splendida e animata dal passaggio di alcuni canguri. Non siamo in Australia, però, bensì in Italia, più precisamente in provincia di Como, e la presenza dei marsupiali, per quanto affascinante, è censurata dalla giustizia. Consequenziale la condanna per il proprietario dell’isola Cassazione, sentenza n. 45748/17, sez. III Penale, depositata oggi . Mammiferi. Chiaro l’addebito mosso precisamente viene contestata la violazione della legge che vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica pericolosa . Riflettori puntati, in particolare, sulla presenza di almeno sette wallaby , canguri di piccole dimensioni che vivono prevalentemente in Australia. A finire sotto accusa è il proprietario dell’isola dove sono ospitati i marsupiali. E per i Giudici del Tribunale è inequivocabile la posizione dell’uomo come detentore degli animali ciò giustifica la sua condanna a 14mila euro di ammenda . Questa decisione è resa definitiva ora dalla Cassazione. Anche per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, non regge il castello difensivo proposto dal legale. Detenzione. In particolare, l’avvocato ha sottolineato che i canguri hanno vissuto sull’isola in condizione di totale libertà, privi di restrizioni, e sono divenuti parte dell’ecosistema . Impossibile, quindi, a suo avviso, ipotizzare che essi siano detenuti da qualcuno , nemmeno dal proprietario dell’isola. Tale prospettiva non è però ritenuta credibile dai magistrati, i quali, invece, si soffermano sul concetto di detenzione , che deve identificarsi anche solo nella generica disponibilità della cosa . E in questa vicenda, viene osservato, è evidente che il proprietario dell’isola dove i canguri sono stati collocati per sua decisione è anche legittimo proprietario degli animali . Per chiudere il cerchio, infine, viene anche sottolineato che la mancanza di un costante e continuo controllo degli animali, liberi di muoversi non può cancellare la circostanza della loro permanenza in un ambiente circoscritto e riconducibile al proprietario dell’isola .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 giugno – 5 ottobre 2017, numero 45748 Presidente Cavallo – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Ga. Ge. Gi. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Como del 14/12/2016 di condanna per il reato di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, I. numero 150 del 2002 in relazione alla detenzione di esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica pericolose e, segnatamente, di almeno sette esemplari di wallaby. 2. Con un unico motivo lamenta violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. Si duole che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la contestata detenzione, assimilata al concetto di disponibilità del bene, benché gli animali vivano sull'isola dei cipressi, di proprietà dell'imputato, in condizione di totale libertà in particolare i canguri, assolutamente liberi e privi di restrizioni e riprodottisi altrettanto liberamente, sono divenuti ormai parte dell'ecosistema nazionale e dunque non detenuti da alcuno se anche si potesse parlare di detenzione in ordine alla prima coppia di animali presi nel 1991 e portati sull'isola, la normativa di prescrizione del divieto relativo sarebbe comunque intervenuta solo nell'anno 1996, non essendo dunque il fatto, di per sé, punibile ed essendo stata sanzionata solo in via amministrativa ex articolo 5, comma 6, legge cit. la mancata richiesta di autorizzazione nei novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Né si può parlare di cattività, atteso che l'isola dei cipressi è divenuto l'habitat naturale dove vivere, nutrirsi e riprodursi. Quanto poi al necessario requisito della pericolosità, anche a considerare pericolosi i wallabies di specie secondo la definizione di animali pericolosi che dà il D.M. 19/04/1996, è ancora una volta necessario che gli stessi siano detenuti e posti in cattività, mentre invece essi sono assolutamente liberi cibandosi, tra l'altro, del tutto autonomamente. 3. Successivamente ha presentato motivi nuovi con cui, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, contesta nuovamente il concetto di detenzione assunto dalla sentenza deducendo che la L. numero 150 del 1992 nella versione anteriore alle modifiche del D.Lgs. numero 275 del 2001 disponeva come reato la sola detenzione finalizzata alla vendita degli esemplari previsti nell'appendice 1 della convenzione che il comma 1 dell'articolo 6 fa salva la facoltà delle Regioni di autorizzare l'allevamento di fauna selvatica che il comma 3 dell'articolo 6 fa salva la facoltà prefettizia di autorizzare la detenzione degli animali pericolosi previa verifica della idoneità delle strutture di custodia che infine il comma 6 dell'articolo 6 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nei confronti di giardini zoologici, aree protette, parchi, ecc. dichiarati idonei da apposita commissione scientifica, disposizioni tutte che presuppongono una facoltà di disposizione sull'animale nella specie del tutto indimostrata. Deduce inoltre che la nozione di riproduzione in cattività adottata dal giudice è contraria all'ambito dei possibili significati letterali del termine. Reitera inoltre le doglianza in ordine alla indebita applicazione retroattiva della norma. Considerato in diritto 1. Il ricorso, essenzialmente incentrato sull'assunto secondo cui difetterebbe nella specie la condotta della detenzione quale elemento costitutivo necessario del reato contestato, è infondato. La sentenza impugnata, dopo avere correttamente precisato che il concetto di detenzione deve identificarsi anche solo nella generica disponibilità della cosa, ha motivatamente chiarito che, nella specie, tale requisito non può non ritenersi sussistente risultando dai dati fattuali illustrati ed incontestati anche in ricorso, che l'imputato, legittimo proprietario degli animali, ha da sempre esercitato, abitando sull'isola di sua proprietà ove gli animali, per sua decisione, sono stati collocati, la disponibilità giuridica e di fatto degli stessi. Né è fondata la ragione che, secondo il ricorso, inficerebbe tale ragionamento, ovvero la considerazione che gli animali, meri discendenti della originaria coppia, prelevata dall'imputato nel 1991 dallo smantellato zoo di Milano e condotta sull'isola, vivrebbero liberi ed in totale autonomia, anche dal punto di vista alimentare, si che, in realtà, la sostanziale permanenza in un habitat divenuto assimilabile a quello naturale sarebbe inconciliabile con il concetto di cattività e dunque, in ultima analisi, con quello di detenzione. Tale lettura è infatti insostenibile innanzitutto sul piano normativo. Invero, atteso che la condotta contestata è, come chiaramente risultante dal capo d'imputazione, quella di avere detenuto illecitamente esemplari vivi di mammiferi di specie selvatica e classificate come pericolose , non solo è irrilevante la sussistenza o meno, nella specie, della condizione di cattività chiaramente richiesta dall'articolo 6 cit. solo in via alternativa rispetto a quella di selvaticità essendo invece essenziale, appunto, la natura selvatica, ma ben può la detenzione riguardare anche animali che non siano, appunto, in condizione di cattività inoltre, poiché, secondo l'articolo 8 sexies, comma 1, lett. g della L.numero 150 del 1992 come introdotto in essa dall'articolo 10 del D.L. numero 12/01/1993, numero 2, esemplare di specie selvatica è l'esemplare di origine selvatica o l'esemplare animale proveniente, come nella specie, da nascita in cattività limitata alla prima generazione, non vi è dubbio che la permanenza, pur in ambiente non controllato , degli wallabies, pericolosi per legge secondo gli elenchi normativi del D.M. del 19/04/1996 Sez. 3, numero 26127 del 19/05/2005, dep. 15/07/2005, Allegri, Rv. 231999 , non possa essere tale da sottrarre gli stessi all'ambito di applicabilità della normativa. Né la mancanza di un costante e continuo controllo degli animali, liberi di muoversi, potrebbe obliterare la circostanza della permanenza dei medesimi in un ambiente comunque circoscritto in ogni caso riconducibile all'imputato quale proprietario dell'isola e dunque, ancora una volta, detentore dei medesimi. Sicché, infondata la tesi del ricorrente, ed infondato altresì, conseguentemente, l'assunto della configurabilità, residualmente, dell'illecito amministrativo ex articolo 5 comma 6 legge cit., essendo la detenzione degli attuali esemplari, cui deve guardarsi, iniziata certamente in periodo successivo alla entrata in vigore della normativa di riferimento, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.