Quale sorte per la decisione di riesame assunta durante il periodo feriale?

La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del Tribunale del riesame inizi a decorrere in periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nel medesimo periodo

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 45550/17, depositata il 3 ottobre. Il caso. Il Tribunale confermava il decreto di sequestro preventivo, depositato dal GIP, nei confronti dell’indagato per aver, quale rappresentante di una società, omesso di versare l’imposta IVA. Avverso tale pronuncia la difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la nullità dell’ordinanza stessa, a causa dello svolgimento dell’udienza nel periodo di sospensione feriale, in violazione dell’art. 2 l. n. 742/69 Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale . Il ricorrente, infatti, lamentava che l’udienza di riesame del sequestro preventivo si fosse svolta proprio nel periodo di sospensione feriale. La sospensione feriale. Nel valutare il caso in esame, la Corte richiama quando ormai consolidato in giurisprudenza, affermando che l’unica eccezione alla prassi della sospensione feriale dei procedimenti, riguardi i procedimenti di riesame, o di Appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata, per i quali non opera la sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale. Il diritto di difesa. Nel caso in esame la Cassazione rileva la peculiarità del caso di specie, nel quale l’udienza di riesame si riferisce ad un decreto di sequestro preventivo, la cui udienza si era celebrata il 30 luglio, periodo immediatamente precedente la sospensione feriale, per il quale, quindi, il termine di 10 giorni perentori per la celebrazione dell’udienza decorre senza che possano intervenire eventi sospensivi, anche nel caso di periodo feriale. Ciò detto, tale prosecuzione del procedimento potrà essere attuata solo ove la sua mancata sospensione non rechi pregiudizio al diritto di difesa, o qualora l’udienza camerale si sia svolta prima della sospensione feriale. In conclusione la Cassazione enuncia il seguente principio affermando che la sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del Tribunale del riesame inizi a decorrere in periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nel medesimo periodo con la conseguenza che anche il termine perentorio per la decisione resta sospeso, come accade, in generale, per i termini processuali che non involgano un’attività delle parti processuali . Tale principio aderisce perfettamente al caso di specie, per il quale deve rilevarsi che l’udienza del riesame è stata celebrata davanti al tribunale in data 3 agosto 20146 e che il reato contestato è quello di cui all’art. 10 -ter d.lgs. n. 74/00 Omesso versamento di IVA , senza la contestazione di alcun reato associativo. L’avvocato di parte ha, inoltre, tempestivamente sollevato la nullità dell’udienza nel corso della stessa. Ne deriva che, sulla base dell’evidente pregiudizio causato all’attività difensiva della parte, per la chiara difficoltà riscontrata nel preparare la difesa e l’evidente compromissione del riposo feriale spettante al difensore, diritti entrambi garantiti dalla Costituzione, la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 maggio – 3 ottobre 2017, n. 45550 Presidente Cavallo – Relatore Andronio Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza del 3 agosto 2016, il Tribunale di Prato ha confermato il decreto di sequestro preventivo, depositato dal Gip del medesimo tribunale il 30 giugno 2016, nei confronti dell’odierno ricorrente, quale rappresentante della società cooperativa , in ordine al reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, a lui contestato per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per il 2013 entro il termine per il versamento per l’acconto per l’anno successivo. 2. - Avverso l’ordinanza l’indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la nullità dell’ordinanza stessa, a causa dello svolgimento dell’udienza durante il periodo di sospensione feriale, in violazione dell’art. 2 della legge n. 742 del 1969. Secondo la difesa, durante il periodo di sospensione dei termini procedurali non può celebrarsi un’udienza che - come quella di riesame richieda una attività difensiva anche in forma meramente eventuale. Il Tribunale di Prato avrebbe disatteso tale regola, avendo celebrato l’udienza di riesame del sequestro preventivo in un giorno ricompreso all’interno del periodo di sospensione. Considerato in diritto 3. - Il ricorso è fondato. 3.1. - Deve richiamarsi il principio - costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - secondo cui la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è applicabile ai procedimenti incidentali di impugnazione in materia di misure cautelari reali ex multis, Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Rv. 197702 . Fanno eccezione i procedimenti di riesame o di appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati di criminalità organizzata, per i quali la sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera ex multis, Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Rv. 247993 Sez. 1, Sentenza n. 5793 del 03/02/2010, Rv. 246577 . Ed integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen., lo svolgimento dell’udienza in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato pronunciato provvedimento dichiarativo dell’urgenza del processo Sez. 2, n. 21809 del 07/02/2014, Rv. 259571 Sez. 3, n. 49607 del 01/12/2009, Rv. 245750 . Tale principio è stato ulteriormente precisato nella più recente Sez. 4, n. 39025 del 30/03/2016, Rv. 267775, in cui si afferma che l’inosservanza della sospensione feriale dei termini processuali integra una nullità di ordine generale a regime intermedio - peraltro suscettibile di sanatoria ex artt. 180 e 182 cod. proc. pen. - soltanto allorché abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all’udienza e sul diritto di difesa. Con tale pronuncia, questa Corte ha rigettato il ricorso della parte che, dopo aver regolarmente partecipato all’udienza riservata all’esame del perito, si era limitata a denunciare la violazione del termine di sospensione feriale per l’avvenuto espletamento di un incombente peritale in data compresa nel periodo di sospensione, senza dedurre alcun pregiudizio alla facoltà di partecipazione o di esercizio del diritto di difesa. Il principio per cui la nullità si verificherebbe solo in caso in cui la celebrazione dell’udienza in periodo feriale abbia influito sulla regolare costituzione del rapporto processuale, sul diritto delle parti a intervenire all’udienza e sul diritto di difesa è stato, peraltro, affermato come obiter dictum, perché la ratio decidendi del provvedimento si basava sulla constatazione che nessun profilo di nullità era stato dedotto entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. pen., e cioè all’udienza riservata all’esame del perito e delle risultanze peritali. Nella stessa ottica, si è affermato - in tema di misure cautelari personali - che la mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un’espressa manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura cautelare decorre - qualora il dies a quo ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, Rv. 269115 Sez. 5, n. 28671 del 01/03/2016, Rv. 267370 . Non osta a tali conclusioni la sentenza Sez. 3, n. 10120 del 10/02/2016, Rv. 266716 - richiamata dal Tribunale del riesame nel caso di specie - che afferma il contrario principio per cui, nel procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo, il termine di dieci giorni per la decisione decorre anche nel corso del periodo di sospensione feriale, quando il dies a quo non ricada in detto periodo. La fattispecie concreta sulla quale la pronuncia è intervenuta è, infatti, del tutto peculiare. Ci si riferiva a un procedimento di riesame di un decreto di sequestro preventivo la cui udienza camerale era stata celebrata il 30 luglio, ovvero nel periodo immediatamente precedente alla sospensione feriale dei termini processuali. Nel periodo di sospensione si era verificata, dunque, solo la decorrenza di una parte del termine assegnato per la decisione sull’istanza a pena di inefficacia della misura, mentre il dies a quo coincidente con la trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria procedente alla cancelleria del tribunale del riesame per il decorso dei termini di emanazione del provvedimento, a pena di inefficacia della misura, era pacificamente ricompreso in periodo non feriale. Ed è corretto affermare che, in questi casi, il termine di dieci giorni per la decisione, a pena di inefficacia della misura cautelare, sulla richiesta di riesame, decorre, senza che possano avere rilievo eventi sospensivi, anche nel corso del periodo feriale giacché detto termine, al pari di ogni altro provvedimento del giudice, non rientra nella sospensione dei termini processuali, che invece incide solo relativamente quelli sospesi in periodo feriale previsti per l’eventuale impugnazione del provvedimento giurisdizionale. In sostanza, la decorrenza del termine per la decisione sulla richiesta di riesame non resta sospesa nel periodo feriale nel solo caso in cui la sua mancata sospensione non rechi un pregiudizio al diritto di difesa, ovvero quando l’udienza camerale, che è l’ultimo incombente al quale la parte e il suo difensore hanno diritto di partecipare, si sia svolta prima della sospensione feriale. Deve dunque essere enunciato il seguente principio di diritto La sospensione feriale opera anche nel caso in cui il termine per la decisione del tribunale del riesame inizi a decorrere in periodo di non sospensione, se l’udienza camerale non si celebra nel medesimo periodo con la conseguenza che anche il termine perentorio per la decisione resta sospeso, come accade, in generale, per i termini processuali che non involgano un’attività delle parti processuali . 3.2. - Le considerazioni appena svolte si attagliano pienamente al caso di specie, in cui risulta dagli atti che l’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame è stata celebrata il 3 agosto 2016 e che il reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro è quello di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, senza che sia contestato alcun reato associativo con esso connesso. Risulta anche che il difensore dell’indagato ha tempestivamente eccepito, nel corso dell’udienza camerale, la nullità della stessa, in quanto celebrata nel periodo feriale. E deve evidenziarsi che la celebrazione dell’udienza nel periodo feriale ha evidentemente causato un pregiudizio dell’attività difensiva, essendo stata necessaria la partecipazione del difensore alla stessa, con evidente compromissione o della adeguata preparazione della linea difensiva o del diritto del difensore al riposo feriale, entrambi garantiti dalla Costituzione, come dedotto nel ricorso per cassazione. 4. - Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza invio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato.