Non risarcire il danno alla vittima del reato non mette a rischio l’affidamento in prova

Il mancato o non integrale risarcimento del danno in favore della vittima del reato non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all’affidamento in prova al servizio sociale.

Lo ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 41762/17 depositata il 13 settembre. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza concedeva all’imputato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, prescrivendogli di attivarsi per risarcire le vittime dei reati commessi. L’imputato ricorre per cassazione lamentando la parte in cui detto risarcimento alle vittime dei reati veniva posto come condizione necessaria all’esito positivo della prova. Messa alla prova e risarcimento del danno alle vittime del reato. Anzitutto, la Corte di legittimità rileva la disciplina dell’art. 47, comma 7, l. n. 354/1975 laddove prevede che all’affidato in prova è possibile prescrivere di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato e, dunque, anche al risarcimento del danno. Detto ciò, la prescrizione di risarcire il danno da reato non può essere formulata in modo incondizionato e neppure può prevedersi che l’inosservanza della prescrizioni comporti in ogni caso la sanzione della revoca della prova o, comunque, una pronuncia sfavorevole sull’esito. Tali conseguenze, afferma il Collegio, sono oggetto di una distinta valutazione soggetta solo alla legge e non vincolabile dal Giudice che ammette la prova. A sostegno di questa tesi vi è il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all’affidamento in prova . Pertanto, ritenendo il ricorso fondato, gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata e rinviano per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 aprile – 13 settembre 2017, n. 41762 Presidente Sandrini – Relatore Di Giuro Rilevato in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel concedere, per quanto in questa sede di interesse, a M.M. la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, prescriveva all’affidato di attivarsi per risarcire le vittime dei reati commessi . 2. Avverso tale ordinanza il M. ricorre, personalmente, per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 47 l. n. 354 del 1975 e vizio di motivazione e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ha stabilito che il suddetto si attivi per risarcire le vittime dei reati, ponendo detto risarcimento, come specificato in motivazione, quale condizione necessaria per l’esito positivo della prova. Il ricorrente rileva di essere impossibilitato a detto risarcimento in favore delle numerose parti offese per le sue condizioni economiche particolarmente disagiate e di essere comunque disponibile, in luogo dello stesso, allo svolgimento di attività di volontariato e di pubblica utilità. Si duole, altresì, che il Tribunale di sorveglianza si sia limitato a riferire della sua stabile attività lavorativa e della sua buona abitazione familiare ed abitativa, senza specificare se le condizioni economiche fossero nel caso specifico in grado di consentirgli il risarcimento dei danni. E, partendo dal tenore letterale del settimo comma dell’art. 47 ord. pen., secondo cui il giudice, nel concedere la misura alternativa dell’affidamento in prova, prescrive all’affidato di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato , evidenzia come dallo stesso sia dato evincere, da un lato, che la prescrizione di risarcimento sia prevista in quanto possibile , e dall’altro che l’adempimento della prescrizione risarcitoria non possa essere previsto come condizione per l’esito positivo della revoca e quindi a pena di revoca della misura. Tali ragioni impongono, secondo il ricorrente, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione censurata, con ogni conseguenza di legge. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La l. n. 354 del 1975, art. 47, comma 7, prevede che possa essere prescritto all’affidato in prova di adoperarsi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato , quindi anche col risarcimento del danno. Dal tenore letterale della norma è, però, evidente che l’attività risarcitoria è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale art. 176, u. c. cod. pen. , ove peraltro il risarcimento - salvo comprovata impossibilità - è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria. E, come evidenziato da Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009 - dep. 11/12/2009, Colatore, Rv. 245886, altrettanto evidente è che la clausola in quanto possibile codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità - rimproverabilità, di cui è espressione il broccardo ad impossibilia nemo tenetur, che costituisce uno dei cardini cui ex art. 27 Cost. deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell’esecuzione . La prescrizione di risarcire il danno da reato non può dunque essere formulata in maniera incondizionata e tanto meno può in anticipo prevedersi che l’inosservanza sarà in ogni caso sanzionata con la revoca della prova o con la pronuncia sfavorevole sul suo esito si veda Sez. 1, n. 6955 del 7/12/1999, Nanocchio, ed in senso sostanzialmente conforme Sez. 1, n. 37049 del 27/05/2004, Zampolini . Come osservato sempre da Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009 - dep. 11/12/2009, Colatore, Rv. 245886, entrambe tali conseguenze costituiscono difatti oggetto di una distinta, successiva ed autonoma decisione giurisdizionale, soggetta soltanto alla legge e non vincolabile dal Giudice che ammette alla prova, chiamato ad effettuare una valutazione prognostica che non investe il definitivo apprezzamento del suo esito ed è d’altra parte consolidato l’orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all’affidamento in prova v. Sez. 1^, n. 5273 in data 11/11/1994, dep. 1995, Violante Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi . E la giurisprudenza di questa Corte più recente si attesta su questo orientamento. È illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l’affidamento in prova al servizio sociale del condannato all’adempimento dell’obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884 nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva fissato l’entità dell’obbligazione risarcitoria facendo riferimento ad un somma sostanzialmente corrispondente all’offerta transattiva fatta alla persona offesa dal condannato, senza compiere ulteriori accertamenti sulla capacità economica di quest’ultimo . Orbene nel caso di specie, come emerge in punto di fatto, non si tiene conto di detti principi, imponendo all’affidato si veda pag. 1 dell’ordinanza di iniziare immediatamente i versamenti e/o la produzione di liberatorie, pena la revoca della misura , e quindi di dover con estremo scrupolo adempiere alla prescrizione risarcitoria nei confronti delle numerose vittime delle sue truffe informatiche . Ne discende l’annullamento del provvedimento con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza. Annullamento, che non può essere limitato alla prescrizione illegittima, apparendo la stessa, nel contesto della giustificazione, coessenziale alla decisione. Il giudice del rinvio dovrà, quindi, riformulare - nel rispetto dei criteri legali - il quadro delle prescrizioni da imporre al condannato ed il correlato giudizio prognostico di ammissibilità alla misura ai sensi della l. n. 354 del 1975, art. 47, comma 2, nel rispetto del principio che il mancato o non integrale risarcimento del danno non è di per sé di ostacolo alla concessione ed al positivo svolgimento dell’affidamento in prova e che le prescrizioni impartibili devono essere comunque compatibili con le concrete possibilità del condannato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Ancona.