Ingegnere non iscritto all’Albo: quando la dichiarazione è “implicita”

In tema di false dichiarazioni al pubblico ufficiale su qualità personali, la dichiarazione implicita” rileva solo se è necessario che la stessa costituisca presupposto dell’espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40839/17 depositata il 7 settembre. Il caso. Il GUP aveva condannato l’imputato perché ritenuto responsabile dei delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e falsità in scrittura privata. Secondo le accuse, l’imputato aveva ripetutamente dichiarato falsamente al giudice di pace, nel verbale di asseveramento di perizia tecnica, di essere un ingegnere iscritto all’Albo. Ma non era vero. Già in origine l’imputato era stato assolto dall’addebito di esercizio abusivo della professione in quanto era stato escluso che le attività prestate in favore del giudice di pace fossero di esclusiva pertinenza degli ingegneri iscritti all’Albo. Uno dei reati contestati è depenalizzato. La Corte d’Appello ha assolto l’imputato dal reato di falsità in scrittura privata perché il fatto non è più previsto come reato essendo tale delitto depenalizzato e, conseguentemente, ha rideterminato la pena per i reati di false dichiarazioni sulla propria identità personale. Anche se non c’è dichiarazione espressa l’atto di asseverazione è congiunto al testo da asseverare? La Corte territoriale concludendo per la fondatezza della condanna, affermava che, in fatto, l’imputato, nell’ambito dei verbali di giuramento davanti al giudice di pace, può effettivamente non avere esplicitamente dichiarato di essere un ingegnere iscritto all’Albo, tuttavia riteneva che, in ogni caso, l’asseverazione non potesse essere disgiunta rispetto al testo da asseverare, ovvero la perizia che, all’apparenza, risultava essere stata redatta da un ingegnere. Nessuna dichiarazione implicita! Il difensore censura con ricorso per cassazione la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce rilevanza alla dichiarazione implicita” sulle proprie qualità personali ai fini dell’integrazione della fattispecie del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla qualità o su qualità personali proprie o di altri ciò quando, come nel caso concreto, le dette qualità non costituiscono presupposto necessario della dichiarazione l’asseverazione resa al pubblico ufficiale il giudice di pace . La rilevanza delle dichiarazioni implicite solo se presupposto necessario. La Corte di Cassazione afferma che il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla qualità o su qualità personali può integrarsi anche in presenza di dichiarazioni implicite. Tuttavia, la Corte precisa che la possibilità che una dichiarazione implicita integri la previsione deve essere circoscritta, pena la violazione del principio di legalità ex art. 25 Cost., al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali costituisca presupposto necessario dell’espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale. La giurisprudenza di legittimità, a proposito del reato di falsità ideologica in atto pubblico, analogamente ha affermato che l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto quindi, implicita , costituisce presupposto di fatto indefettibile o condizione normativa dell’attestazione espressa. La condanna va annullata. Nel caso scrutinato non risulta che l’imputato, nei verbali di asseverazione delle perizie, declinando le proprie generalità, si fosse qualificato come ingegnere. Del resto, poi, si è parimenti escluso che quelle perizie presupponessero il possesso necessario della qualità di ingegnere abilitato. La Suprema Corte conclude pertanto che i giudici di merito hanno errato a ritenere essere di fronte ad una dichiarazione implicita integrante il reato. La sentenza di condanna impugnata è stata quindi annullata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 luglio – 7 settembre 2017, n. 40839 Presidente Palla – Relatore Morelli Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare di Parma, che aveva condannato M.F. in quanto responsabile dei delitti di cui agli artt. 495, 469, 485 c.p. in forma continuata, assolvendolo da quest’ultimo addebito per essere il fatto non più previsto come reato e rideterminando la pena in ordine al residuo reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale. 1.1. È fatto carico a M. di avere, in più occasioni, falsamente dichiarato al Giudice di Pace di , nel verbale di asseveramento di perizia tecnica, di essere un ingegnere iscritto all’Albo, circostanza non vera. La Corte d’Appello, pur ammettendo che l’imputato potesse non avere esplicitamente dichiarato, nell’ambito dei verbali di giuramento, di essere un ingegnere iscritto all’Albo, ritiene che comunque l’asseverazione non potesse essere disgiunta rispetto al testo da asseverare, vale a dire la perizia che, almeno apparentemente, risultava essere redatta da un ingegnere. 2. Propone ricorso il difensore di fiducia censurando la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto rilevante, ai fini di integrare la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., una dichiarazione implicita sulle proprie qualità personali e senza che dette qualità costituiscano presupposto necessario della dichiarazione resa al pubblico ufficiale, nel nostro caso l’asseverazione. Si osserva, infatti, che l’imputato era stato assolto dall’addebito di esercizio abusivo della professione in quanto si era escluso che le attività in favore del Giudice di Pace fossero di esclusiva pertinenza degli ingegneri iscritti all’Albo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La Corte d’Appello parte da un presupposto corretto e conforme ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui il reato di false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui puo’ configurarsi anche in presenza di dichiarazioni implicite in tal senso Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015 Rv. 264329 . Tuttavia, così come enunciato nella motivazione della sentenza citata, è necessario tenere in adeguata considerazione la natura formale del reato di cui all’art. 496 c.p., sicché la possibilità che una dichiarazione implicita integri la previsione in oggetto deve essere circoscritta, onde non violare il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., al solo caso in cui il possesso di determinate qualità personali sia presupposto necessario della espressa dichiarazione resa al pubblico ufficiale, con un passaggio logico analogo a quello già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al reato di falsità ideologica in atto pubblico, laddove si è detto che l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Rv. 242569 . 1.1. Nel caso che ci occupa, non risulta che nei verbali di asseverazione delle perizie, nel declinare le proprie generalità, il ricorrente si sia qualificato come ingegnere e, d’altro canto, si è escluso che quelle perizie presupponessero necessariamente il possesso della qualifica di ingegnere abilitato, sicché, per le ragioni sopra ricordate, appare illegittimo il ricorso, da parte dei giudici di merito, alla nozione di dichiarazione implicita . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.