Processi per il condominio, l’amministratore tiene per sé gli aggiornamenti: nessun rilievo penale

Cancellata definitivamente la condanna decisa in Appello. Per i magistrati della Cassazione, difatti, il discutibile comportamento dell’amministratore può avere peso solo sotto un profilo civilistico.

Nessuna sanzione penale per l’amministratore che omette consapevolmente di fornire aggiornamenti sui processi riguardanti il condominio. Legittimo il risentimento delle famiglie che vivono nello stabile, ma quel risentimento può trovare sfogo solo in ambito civile Cassazione, sentenza numero 37198, sezione quinta penale, depositata il 26 luglio 2017 . Comunicazione. Per i giudici di merito, però, l’amministratore è da considerare colpevole di falsità materiale in atto pubblico e occultamento di atti veri . Così viene catalogata la sua discutibile condotta, consistita nel nascondere le importanti novità arrivate da alcuni giudizi civili riguardanti il condominio. Di parere diverso, invece, è la Cassazione. In premessa i magistrati evidenziano che non vi è stato occultamento di sentenze , bensì omessa comunicazione ai condomini di notizie rilevanti relative ai giudizi civili che coinvolgevano il condominio . Di conseguenza, il comportamento tenuto è privo di rilevanza penale, connotandosi solo per un profilo civilistico . In sostanza, l’amministratore, omettendo di avvisare i condomini che erano intervenute le decisioni relative alle cause che vedevano coinvolto il condominio, è venuto meno ai propri doveri, ma non ha certo posto in essere una condotta che lede la fede pubblica . Di conseguenza, le accuse sul fronte penale vengono meno definitivamente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 28 marzo – 26 luglio 2017, numero 37198 Presidente Lapalorcia – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 settembre 2015 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con cui De. Ga. Do. è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 61 numero 11, 81 cpv 476 e 490 c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, abusando del rapporto di amministratore di condominio, occultava ai condomini la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 1.6.2006 nonché la sentenza del Tribunale Civile di Napoli del 19.7.2005, così impedendo ai condomini di proporre appello. 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale per aver sanzionato penalmente la violazione da parte del ricorrente di un dovere inerenti ai suoi compiti di amministratore di condominio, ovvero l'omessa comunicazione ai condomini di un evento rilevante per il condominio. Peraltro, lo stesso giudice di primo grado aveva escluso che l'occultamento avesse avuto ad oggetto delle sentenze, essendosi trattato di omessa redazione delle scritture con le quali il ricorrente avrebbe dovuto comunicare ai condomini le notizie relative ai giudizi civili che coinvolgevano il condominio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il rigetto da parte della Corte territoriale dell'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto il reato procedibile d'ufficio non considerando che il giudice di primo grado aveva ritenuto ravvisabile il reato in riferimento alla nota di comunicazione ai condomini e non alle sentenze , con la conseguenza che in virtù dell'art. 493 c.p. il delitto era perseguibile a querela avendo ad oggetto una scrittura privata. 2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita la prescrizione del reato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che, nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva ben colto che il comportamento posto in essere dal ricorrente non aveva ad oggetto il contestato occultamento di sentenze che non avrebbe comunque avuto natura omissiva, come ritenuto dallo stesso giudice, bensì commissiva ma la comunicazione ai condomini di notizie rilevanti relative ai giudizi civili che coinvolgevano il condominio. Nonostante quindi fosse stato escluso dal giudice di primo grado che vi fosse stato l'occultamento di sentenze - circostanza su cui la Corte territoriale ha glissato essendosi riferita solo al capo d'imputazione - il ricorrente è stato comunque in modo apodittico condannato per il delitto ascrittogli. Non vi è dubbio che la condotta posta in essere dall'imputato sia priva di rilevanza penale, connotandosi solo per un profilo civilistico. Il ricorrente, nell'omettere di avvisare i condomini che erano intervenute le decisioni relative alle cause che vedevano coinvolto il condominio, è venuto meno ai propri doveri di amministratore ma non ha certo posto in essere una condotta che lede la fede pubblica. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.