Rave party? Senza scopo di lucro niente condanna

L’art. 17 cost. tutela il diritto di riunione che deve essere assicurato nei confronti della generalità dei cittadini, al fine di permettere a tutti, riunendosi, di poter svolgere attività lecite, anche per scopo di comune divertimento o passatempo.

Così ha deciso la Cassazione con la sentenza n. 36228/17, depositata il 21 luglio. Il caso. Il Tribunale dichiarava l’imputato responsabile per aver organizzato, in concorso con altre persone, senza alcuna autorizzazione un rave party in luogo pubblico art. 68 T.U.L.P.S. . Avverso tale pronuncia la difesa ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di legge con riguardo al difetto dell’imprenditorialità della condotta e alla mancata apertura al pubblico del terreno ove si è svolta la festa privata alla quale ha partecipato il ricorrente. Il fine di lucro. Nel caso di specie, la Cassazione si sofferma sulla mancanza del fine di lucro del ricorrente, i Giudici affermano infatti, che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul tema, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 68 T.U.L.P.S., nella parte in cui prevede che per intrattenimenti di qualsiasi genere, da tenere in luogo aperto al pubblico, occorra la licenza del questore, il che risulta contrastare con l’art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferisce a trattamenti non indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale. L’art. 17 cost. tutela il diritto di riunione che deve essere assicurato nei confronti della generalità dei cittadini, al fine di permettere a tutti, riunendosi, di poter svolgere attività lecite, anche per scopo di comune divertimento o passatempo. Ne deriva che, dunque, non occorre alcun avviso per quelle riunioni indette anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare anche scopi ricreativi. Diverso è da dirsi se, invece, la riunione è indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, in quanto in tal caso quest’ultimo non esercita diritto di riunione, bensì di libera iniziativa economica ex art. 41 cost. Per questi motivi, non essendo emersa alcuna finalità di lucro o esercizio di attività imprenditoriale, nel caso di specie, la Corte annulla la sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 giungo – 21 luglio 2017, n. 36228 Presidente Cortese – Relatore Aprile Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pisa ha dichiarato P.M. responsabile per avere organizzato, in concorso con altre persone non identificate, senza alcuna autorizzazione una festa da ballo cd rave party in luogo pubblico art. 68 T.U.L.P.S. , essendo stato colto al mattino nell’atto di caricare su un furgone, dal medesimo noleggiato, apparecchi audio impiegati per la diffusione sonora. 2. Ricorre P.M. , a mezzo del difensore avv. Simone Zani, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, lamentando la violazione di legge, con riguardo al difetto dell’imprenditorialità della condotta e alla mancata apertura al pubblico del terreno ove si è svolta la festa privata cui ha partecipato il ricorrente, nonché l’eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. 3. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, trattandosi di un trattenimento svoltosi in mancanza di un fine di lucro, non essendo tale finalità contestata o comunque emersa la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 68 T.U.L.P.S., precisando che le disposizioni contenute nel citato articolo e nell’art. 666 del cod. pen., - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l’art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale. Mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell’art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore. Dispone, infatti, l’art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e che per le loro riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo Corte cost. sent. n. 142 del 1967 e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono le norme sopra citate. Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 cod. pen., nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell’esercizio della sua attività imprenditoriale. In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa. Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell’art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall’art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. In proposito va ricordato che con la precedente sentenza n. 142 del 1967, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’art. 68 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, è costituzionalmente illegittimo, nei confronti dell’art. 17 Cost., nella parte nella quale vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore. Tanto premesso, non essendo emerso e neppure contestato che l’indicato trattenimento musicale sia stato posto in essere con finalità di lucro o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, non resta che escludere la sussistenza del fatto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.