Il lupo perde il pelo ma non il vizio… ma l'affidamento in prova sì

Qualora il Tribunale di sorveglianza conceda una misura alternativa al carcere, quale ad esempio l’affidamento in prova al servizio sociale, può decidere di revocarla con efficacia retroattiva ogni qualvolta il comportamento del condannato

sia stato così negativo da rilevare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo. Lo ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n. 34565/17 depositata il 14 luglio. Il caso. Dopo la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale al detenuto, la stessa gli veniva revocata ex tunc dal Tribunale di sorveglianza, in ordine al fatto che egli era stato sorpreso a vendere a dei passanti un dipinto non di sua proprietà. L’interessato ricorre in Cassazione. Revoca ex tunc. Gli Ermellini affermano che, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il Giudice deve motivarla prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico . Il Tribunale di sorveglianza, prosegue il Collegio, può disporre la revoca con efficacia retroattiva tutte le volte in cui il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo . Nella fattispecie, il Giudice ha fatto corretta applicazione di tali principi, pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 aprile – 14 luglio 2017, numero 34565 Presidente Cortese – Relatore Cocomello Ritenuto in fatto 1. Il 17 marzo 2015 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari concedeva a F.G. la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R., 9 ottobre 1990, numero 309, in relazione alla espiazione della pena inflitta al predetto, il 23/4/2010, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Cagliari. Successivamente lo stesso Tribunale, con ordinanza del 17 marzo 2016, accogliendo la proposta del Magistrato di Sorveglianza, disponeva la revoca ex tunc della misura alternativa dell’affidamento in prova concessa a F.G. , dando atto che il 17 febbraio 2016 il condannato veniva sorpreso a proporre a passanti un dipinto ad olio, di discreto valore e con annesso certificato di autenticità, di proprietà di tale U.R. che lo deteneva nella sua casa in campagna, nella quale il F. era stato autorizzato ad entrare. Il condannato, evidenziava il provvedimento, dichiarava alle forze dell’ordine che avevano proceduto al controllo, che non aveva compreso il valore del bene perché coperto dalla polvere e confuso con altra legna da buttare. Il provvedimento motivava la revoca della misura alternativa, in considerazione della gravità della condotta nonché delle precedenti, ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al F. , riguardanti il programma terapeutico come emerge dalla relazione UEPE del 15/2/2015 , individuandone la decorrenza dall’origine dell’affidamento, in considerazione del sostanziale fallimento ab initio dell’intera prova. 2. Propone ricorso avverso l’ordinanza il F.G. , a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Lamenta il ricorrente che il provvedimento omette di considerare le positive valutazioni circa la regolare condotta tenuta dal condannato, descritte nella relazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria numero 5719 del 14/3/2016, così come non tiene conto dell’assenza di una denuncia da parte della persona offesa per l’ipotetico furto o appropriazione indebita del dipinto, circostanza palesemente in contrasto con la asserita gravità della condotta. Il ricorrente contesta, inoltre, la revoca retroattiva della misura, fondata anche su precedenti violazioni del programma terapeutico, mai sottoposte all’esame del Magistrato di Sorveglianza e consistite in mere ammonizioni, non idonee a travolgere il buon comportamento tenuto dal ricorrente fin dall’inizio dell’esperimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico Sez. 1, 19/02/2014, numero 9314, Attianese, rv. 259474 . Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potrà disporre la revoca, con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purché motivi adeguatamente sul punto. Sez. 1, 13/06/2001, numero 29343, Modaffari, Rv. 219477 . 2. Il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi enunciati, in quanto in relazione dell’affidamento in prova in casi particolari, previsto dall’art. 94 d.p.r. numero 309 del 1990, pone in evidenza, con adeguata motivazione, la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del beneficio medesimo. Nello specifico il Tribunale di sorveglianza da atto delle ripetute violazioni da parte del ricorrente delle prescrizioni inerenti la misura, consistite anche in condotte analoghe a quelle per le quali era stata inflitta la pena in espiazione, nonché della discontinuità dello stesso a seguire il programma terapeutico, certificato dall’incostante andamento dei controlli tossicologici, elementi oggettivi dai quali il giudicante fa discendere, con motivazione puntuale ed esauriente, il sostanziale fallimento ab initio dell’intera prova, in relazione alla quale il F. ha dimostrato di non essersi mai impegnato, violandone le finalità e vanificandone la funzione rieducativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.